Politica
I nuovi Sindaci ed il "bottino" delle nomine: lo Spoils System 'rafforzato'
I Sindaci potranno provvedere alla nomina dei nuovi amministratori potendo contare su una maggiore platea di interessati dopo che la Corte Costituzionale...
I nuovi Sindaci ed il “bottino” delle nomine
L’espressione “Sistema del Bottino” è poco rassicurante ma si tratta del noto “Spoils System”, cioè quel meccanismo, originariamente proprio della pratica politica anglosassone, per cui al rinnovo degli organi elettivi segue l’avvicendamento dei dirigenti di vertice nelle pubbliche amministrazioni. Nel nostro Paese il sistema del bottino o delle spoglie, introdotto nel 1997 dalla c.d. “Legge Bassanini”, è attualmente regolato dalla legge n. 145 del 2002. La Corte Costituzionale è intervenuta più volte, dichiarando l’illegittimità di alcune disposizioni della legge (ad esempio, con le sentenze n. 103 del 2007, in materia di dirigenti generali; n. 161 del 2008, a tutela del principio di continuità dell’azione amministrativa; n. 34 del 2010, sui direttori generali delle ASL) oppure per riconoscere la legittimità di altre norme (ad esempio, con le sentenze n. 233 del 2006, sul rapporto fra i principi di buon andamento e di imparzialità; n. 23 del 2019, sui Segretari Generali degli enti locali).
La critica principale che viene mossa al “sistema del bottino” è quella per cui la scelta dei vertici amministrativi risponderebbe non a criteri di fiducia tecnica ma di fedeltà politica. In altre parole, non verrebbe nominato il soggetto più capace di realizzare gli indirizzi e gli obiettivi assegnati ma quello più disponibile ad assecondare i desiderata di chi lo ha nominato. Ma si riconosce pure che, visto il necessario rapporto fiduciario, il nuovo Sindaco debba poter individuare i soggetti che possano rendersi interpreti delle nuove linee di indirizzo politico – amministrativo. Una delle declinazioni di questo sistema riguarda le nomine degli amministratori delle società partecipate dagli enti locali.
Un argomento di attualità e interesse alla luce, per un verso, della recente sentenza n. 98 del 4 giugno 2024 della Corte costituzionale, che ha ampliato la platea dei candidati all’incarico di amministratore, e, per altro verso, della conclusione, in data 24 giugno, dei ballottaggi per l’elezione dei Sindaci di molte città. Una premessa può rivelarsi utile. Le società di capitale partecipate dagli enti locali, anche se interamente in mano pubblica, hanno natura giuridica privata (Cass., nn. 16335 del 2019, 21299 e 3196 del 2017, 24591 e 19676 del 2016). L’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (TUSPP) prevede che, salve le deroghe previste nel medesimo decreto, le società a partecipazione pubblica sono disciplinate dalle norme societarie del Codice civile (Cass., n. 24591 del 2016 e n. 1237 del 2015). Di conseguenza, l’ente locale può incidere sull’andamento della società, non autoritativamente, ma esercitando le sue prerogative di socio, come disciplinate dalla legge e dallo statuto (Cass., nn. 16335 del 2019, n. 7799 del 2005; Cons. Stato, n. 4067 del 2023). I Sindaci appena eletti, dunque, hanno il potere – dovere di nominare i nuovi amministratori delle società partecipate dall’ente entro quarantacinque giorni dal loro insediamento, ai sensi dell’art. 50, comma 8 e 9, del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL).
Nello stesso termine, i nuovi Sindaci potranno, non solo nominare gli amministratori il cui incarico sia scaduto, ma anche procedere alla revoca degli amministratori tuttora in carica (nominati dal precedente Sindaco, che, in teoria, potrebbe essere anche la stessa persona fisica, in caso di rielezione) ai sensi dell’art. 2449, comma 2, cod. civ., senza che questi possano dolersi dell’anticipata conclusione dell’incarico, accampando pretese risarcitorie. Infatti, secondo la giurisprudenza, in base alle norme appena richiamate (art. 2449 cod. Civ. come etero-integrato dall’art. 50, commi 8 e 9, del TUEL), l’elezione di un nuovo Sindaco costituisce di per sé una “giusta causa” ai sensi dell’art. 2383, comma 3, cod. civ. (Cass., n. 16335 del 2019 e Cons. Stato n. 4067 del 2023), idonea ad incidere sul rapporto fiduciario con l’amministratore della società.
E, dopo la citata sentenza n. 98 del 2024 della Corte costituzionale, i Sindaci potranno provvedere alla nomina dei nuovi amministratori potendo contare su una maggiore platea di interessati. Infatti, con questa sentenza la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega ex art. 76 della Carta, delle disposizioni di legge (artt. 1, comma 2, lett. f) e 7, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 39 del 2013) che vietavano il conferimento dell’incarico di amministratore di enti di diritto privato in controllo pubblico a coloro che avevano ricoperto analogo incarico nell’ultimo anno.
In definitiva, questa volta il “bottino” sarà anche più ricco delle precedenti.
* Marco Palieri è avvocato amministrativista, patrocinante davanti alle magistrature superiori, e dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia - marcopalieri.it