Politica
Obbligo vaccino, l'imposizione per decreto-legge è anticostituzionale
Potere legislativo in mano a un direttorio, con questa tipologia di provvedimento il trattamento sanitario obbligatorio è anticostituzionale
Obbligo vaccinale per gli over 50 ma il trattamento sanitario obbligatorio non si può introdurre tramite decreto
Alla fine, è arrivato. Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 5 gennaio, ha approvato un decreto-legge con cui introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età, il cui testo non è ancora stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (sarà pubblicato a breve).
Tutti contenti, tutti d’accordo. Ma l’introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio attraverso lo strumento del decreto-legge non è compatibile con la nostra Costituzione. Il secondo comma dell’art. 32 della Costituzione stabilisce che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Occorre dunque una legge, cioè quel provvedimento che presenti i requisiti della generalità ed astrattezza frutto della discussione generale da parte dell’unica istituzione repubblicana titolata ad esercitare la potestà legislativa: il Parlamento.
Si dirà che un decreto-legge, essendo un atto avente forza di legge, è equiparato alla legge. Vero, ma alla sola condizione che si verifichino i presupposti previsti dal secondo comma dell’art. 77 della Costituzione, cioè i “casi straordinari di necessità e di urgenza”, salvo poi la conversione in legge entro sessanta giorni da parte delle Camere, pena la caducazione degli effetti del decreto-legge fin dall’inizio. Dove sono, giunti a questo punto della pandemia (quasi due anni), i casi straordinari di necessità e di urgenza?
Ad oggi la soglia degli over 12 che ha completato il ciclo vaccinale primario è ben oltre l’87%, mentre l’obbligo della vaccinazione per gli over 50 parte solo dal 1° febbraio: quale necessità ed urgenza c’è oggi tale da giustificare l’introduzione di un trattamento sanitario obbligatorio con decreto-legge? La successiva conversione in legge da parte delle Camere è solo un alibi, una giustificazione più politica che costituzionale. L’emergenza esiste se sussiste l’eccezionalità del momento, ma dopo quasi due anni dov’è più questa eccezionalità?