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Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

Articolo 6

Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa

 

  1. I nuclei familiari beneficiari della MIA, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito in un progetto finalizzato a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

  2. Nel caso in cui la situazione di povertà sia connessa alla sola dimensione lavorativa, viene sottoscritto un patto di servizio personalizzato secondo i tempi e le condizioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

  3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, la valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente del comune o dell’Ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

  4. Sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate, individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni ovvero minorenni che abbiano adempiuto agli obblighi scolastici, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della MIA titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni, nonché i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di

    collocamento mirato. Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza.

  5. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, attivi nel contrasto alla povertà. L’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.

  6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del beneficiario della MIA, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo di cui all’articolo 5.

  7. I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  8. L’invio automatico del beneficiario al centro per l’impiego o ai servizi sociali, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, è modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione lavorativa o formativa dell’interessato.

  9. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione della MIA, anche ai beneficiari della stessa e alle persone in analoghe condizioni di povertà. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.

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