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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
156
 
I maggiori oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che
segue:
 
 
 
Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del
periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica
essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.
 
Modifica comma 7
L’intervento, di cui al comma 7 dell’articolo 41 del D. Lgs 148/2015, è prorogato per gli
anni 2024 e 2025 in favore delle aziende che occupano oltre 50 dipendenti per un periodo
non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.
Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di
individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della
norma in esame.
 
Basi tecniche desunte dagli archivi dell’INPS per l’anno 2019
 
Anno
Maggior onere derivante dalla
variazione normativa
2023 1,3 -
2024 92,8 -
2025 183,8 -
2026 219,6 -
2027 134,2 -
2028 31,5 -
Stima dei maggiori oneri derivanti dalla modifica art. 41
commi 1 e 5, dl 148/2015 (Contratto di espansione ad
aziende con organico superiore a 50 dipendenti, anni 2023-
2025 ( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti
negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 
157
 
- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 = 20.139
- complessivo di lavoratori in aziende con dipendenti superiore a 50 =
4.322.000
- Retribuzione media annua = 35.600 euro
- N° aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno utilizzato CIGS = 684
- N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti superiore a 50 che hanno
utilizzato CIGS = 321.700
 
Ipotesi di lavoro e stima degli oneri
 
Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra
individuate dagli archivi INPS, sono stati considerati come rientranti nel campo di
applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati
pari a circa 1.643.600. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che
presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra
57-enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell’art 26-quater del
Dl 34/2019.
Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.600 euro annui per l’anno
2019) che l’importo massimo di integrazione salariale è stato opportunamente rivalutato
sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2022. Si è ipotizzata una percentuale di
adesione del 2,5% considerando che, plausibilmente, le aziende di piccole dimensioni
ricorreranno con una frequenza minore allo strumento rispetto alle aziende più grandi.
Sulla base di quanto sopra riportato, si è potuto quindi individuare una platea massima
annua rientrante nel campo di applicazione della norma in esame stimata in circa 41.000
lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell’orario di lavoro).
 
La tabella seguente riporta gli oneri derivanti dalla proroga 2024 e 2025 del comma 7
dell’art. 41 del D. Lgs 148/2015 per aziende sopra a 50 dipendenti:
 
 
158
 
Contratto di espansione per aziende oltre 50 dipendenti
Proroga per gli anni 2024 e 2025
 
 
 
 
 
Oneri per prestazioni e coperture figurative
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )
(importi in milioni di euro)
 
 
 
 
 
Anno
Numero
beneficiari
Oneri az. sopra a 50 dip.
Prestazioni
Coperture
figurative
Totale
2024
 
41.000
-97,3
-75,4
-172,7
2025
 
82.000
-298,6
-232,5
-531,1
2026
 
41.000
-208,1
-159,2
-367,3
2027
 
0,0
0,0
0,0
2028
 
0,0
0,0
0,0
 
L’onere complessivo derivante dalla norma in esame è riportato nella tabella seguente:
 
 
159
 
 
 
Art. 37
La disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, perché restano
fermi gli impegni di spesa già autorizzati e i contingenti di lavoratori già previsti nei
contratti di espansione originariamente stipulati.
 
Art. 38
Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi
di norma di mera semplificazione procedimentale.
 
Riepilogo effetti finanziari
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Maggiori oneri per prestazioni
(a) CIGS 0,0 -97,3 -298,6 -208,1 0,0 0,0
(b) NASPI -0,8 -43,5 -103,9 -129,4 -76,5 -17,7
(c= a+b) Totale maggiori oneri -0,8 -140,8 -402,5 -337,5 -76,5 -17,7
d) Maggiori entrate contributive lorde 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
e) Effetto fiscale indotto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f = c+d+e) Effetto complessivo IN -0,8 -140,8 -402,5 -337,5 -76,5 -17,7
2023 2024 2025 2026 2027 2028
Maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa
(a) CIGS
0,0 -172,7 -531,1 -367,3 0,0 0,0
(b) NASPI -1,3 -92,8 -183,8 -219,6 -134,2 -31,5
(c= a+b) Totale maggiori oneri -1,3 -265,5 -714,9 -586,9 -134,2 -31,5
d) Minore spesa per maggiori entrate contributive 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
e) Effetto fiscale indotto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(f = c+d+e) Effetto complessivo su SNF -1,3 -265,5 -714,9 -586,9 -134,2 -31,5
Maggiori entrate contributive lordo fisco 0 0 0 0 0 0
Maggiori entrate contributive netto fisco 0 0 0 0 0 0
(indebitamento netto; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per finanza pubblica; valori in mln di euro)
(saldo netto da finanziare; -effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; valori in mln di euro)
 
160
 
Art. 39
Dalle novelle normative introdotte dalla norma, modificativa del d.lgs. 36/2021, non
discendono maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 40
Le modifiche normative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 41
Una specifica rilevazione effettuata dall’ANPAL ha fornito indicazioni sul contingente
degli ingressi in Garanzia Giovani di individui di età inferiore a 30 anni verificatisi negli
anni 2020 e 2021 e su quanti di questi risultino avere un rapporto di lavoro in essere alla
data della rilevazione (28 febbraio u.s.); sono state inoltre fornite indicazioni in merito alla
distribuzione per tipologia contrattuale di tali nuovi rapporti di lavoro al momento del
loro avvio.
Si è a questo punto formulata l’ipotesi che nel 2023 ci possano essere circa 70.000 nuove
assunzioni di giovani under 30, delle quali il 56% (39.000 individui) con un contratto a
tempo indeterminato o di apprendistato professionalizzante, tipologie previste dalla
norma in esame.
La stima dell’onere derivante dall’applicazione di questa disposizione normativa è stata
quindi effettuata formulando una serie di ipotesi e più precisamente:
si è considerato che soltanto il 70% della platea individuata rientri nelle specifiche
condizioni richieste dalla norma;
che vi sia un effetto attrattivo per l’incentivo proposto quantificabile in un ulteriore
30% di assunzioni;
che della platea così determinata, soltanto il 10% non benefici di altri esoneri;
 
161
 
che vi sia l’uniforme distribuzione delle assunzioni nell’intervallo temporale
interessato.
Visto che le assunzioni possono avvenire dal primo giugno e fino alla fine dell’anno
corrente, si sono prese in considerazione le sole assunzioni relative ai sette mesi validi ai
fini della fruizione del beneficio.
Sul fronte delle retribuzioni, non avendo a disposizione dati specifici, si è fatto ricorso alle
informazioni presenti negli Osservatori Statistici dell’Inps e relative ai lavoratori
dipendenti ed ai lavoratori in somministrazione. Più nello specifico, sono stati rilevati i
dati sulle retribuzioni per i contratti a tempo indeterminato, distintamente per qualifica e
per classe di età, arrivando così a determinare un importo medio mensile per il 2021 pari
a 1.300 euro, rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2022.
Dal momento che la norma proposta specifica che l’incentivo si applica ai datori di lavoro
per dodici mesi, nella stima dell’onere non sì è tenuto conto della tredicesima mensilità di
retribuzione.
Sono stati, infine, considerati gli effetti fiscali derivanti dall’applicazione dell’incentivo in
esame utilizzando una aliquota media del 23%.
Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed
al netto degli effetti fiscali.
 
 
Onere derivante dall'incentivo del 20% o del 60% ai datori di lavoro per assunzioni di giovani svantaggiati under 30 NEET
registrati al PON-IOG, formalizzate da giugno a dicembre 2023
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 
 
 
 
 
 
Anno
Onere per incentivo
del 20% a favore del
datore di lavoro con
esonero
Lordo effetti fiscali
Onere per incentivo
del 60% a favore del
datore di lavoro senza
esonero
Lordo effetti fiscali
Onere totale per
incentivo a favore del
datore di lavoro
Lordo effetti fiscali
Effetti fiscali per il
datore di lavoro
Onere totale per
incentivo a favore del
datore di lavoro
Netto effetti fiscali
 
162
 
2023
-18,3
-6,1
-24,4
0,0
-24,4
2024
-46,0
-15,3
-61,3
9,5
-51,8
2025
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
2026
0,0
0,0
0,0
-9,9
-9,9
2027
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2028
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2029
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2030
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2031
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2032
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
 
Al comma 6 la disposizione prevede che, per l’anno 2023, le risorse non utilizzate
disponibili nel Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo
Nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione possono essere utilizzate alla
copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, nonché dai commi 297 e 298 dell’articolo 1, della legge n. 197, del 29
dicembre 2022.
Tali risorse si rendono disponibili considerato che la decontribuzione prevista dall’articolo
1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 non ha completamente
assorbito le risorse del programma Next Generation EU.
Non è possibile effettuare una consuntivazione sulle risorse disponibili dal programma
previsto per 4.000 milioni di euro (risorse del Fondo previsto dai commi da 1037 a 1050)
pertanto è stata predisposta una stima prudenziale sulla base dell’osservazione statistica
dei rapporti di lavoro incentivati nell’anno 2021 secondo le regole di finanziamento
ammesse dai regolamenti europei ed estesa ai rapporti incentivati nell’anno 2022. Per
l’anno 2021 risulterebbero finanziabili 1.673 milioni di euro, per l’anno 2022 1800 milioni
di euro. Complessivamente la spesa finanziabile con risorse comunitarie risulterebbe pari
a 3.473 milioni di euro. Ove fosse consolidata la tipologia dei rapporti incentivati anche
per l’anno 2022, le risorse residue sarebbero pari a 528 milioni di euro.
 
Art. 42
 
163
 
La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica in quanto per l’intervento de quo è già previsto un finanziamento a regime pari
ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022.
 
Art. 43
I provvedimenti proposti non prevedono costi aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato
e favoriscono la piena attuazione delle disposizioni sul cosiddetto “rientro dei cervelli
come rinnovate e modificate dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 763, legge 30
dicembre 2021, n. 234). Rimuovendo infatti alcuni vincoli salariali imposti dal Codice del
Terzo Settore (Dlgs 117/2017), si permetterebbe agli ETS che operano nell’ambito della
ricerca (biomedica e non solo) di attrarre dall’estero personale di elevata professionalità.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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