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Puglia e consulenza a De Simone: il danno erariale c'è ma è coperto dallo "scudo". Ecco come la Regione può recuperare i 420 mila euro

Ci potrebbe essere ancora una speranza per la Regione Puglia (e, quindi, per il contribuente) di recuperare i 420 mila euro, costo dell'incarico per l'ex parlamentare De Simone. Si tratta del cosiddetto “doppio binario”... Analisi

di Marco Palieri*

Scudo e danno erariale: Regione Puglia tra possibilità di recupero e incertezze politiche

Pochi giorni fa, la stampa locale pugliese ha dato una notizia che, qualora sia stata fedelmente riportata, potrebbe riassumersi nei seguenti termini. Nel 2015, la Regione Puglia conferisce ad una ex parlamentare (Titti De Simone) l’incarico di consigliere personale del Presidente (Emiliano) in materia di parità di genere. L’incarico dura diversi anni e complessivamente costa alla Regione circa 420 mila euro.

La Procura Regionale della Corte dei Conti ritiene che la procedura di conferimento dell’incarico sia illegittima e che questo abbia causato un danno erariale. A suo dire, infatti, la beneficiaria dell’incarico non aveva i requisiti necessari e, comunque, dell’attività svolta non vi era traccia. Chiede conto, quindi, ai soggetti che avevano contribuito in vario modo al conferimento dell’incarico. Dopo averli ascoltati, la Procura resta convinta che vi sia stato un danno per le casse regionali e, tuttavia, chiede l’archiviazione della procedura a causa del c.d. “scudo erariale”, che esclude la responsabilità di amministratori e dipendenti pubblici anche in caso di colpa grave.

Una norma (art. 21, comma 2, d.l. n. 76 del 2020) introdotta dal Governo Conte II, la cui efficacia, originariamente limitata fino al 30 luglio 2021, è poi stata reiterata dal Governo Draghi e dal Governo Meloni, da ultimo fino al 30 aprile 2025 (salve ulteriori proroghe). Una norma che la Corte costituzionale, con sentenza n. 132 del 2024, ha ritenuto legittima, anche e soprattutto perché provvisoria e volta a corrispondere esigenze straordinarie (COVID, prima, e PNRR, poi).

In parole povere, il danno erariale c’è, ma la Procura ha le mani legate dallo scudo erariale. Il danno da circa 420 mila euro rimane interamente a carico della Regione (e, quindi, del contribuente). Ma potrebbe non essere finita. Ci potrebbe essere ancora una speranza per la Regione Puglia (e, quindi, per il contribuente) di recuperare i 420 mila euro: il cosiddetto “doppio binario”.

Infatti, e nonostante alcune critiche, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, le Pubbliche Amministrazioni possono autonomamente agire in sede civile per il risarcimento dei danni causati dai propri amministratori e dipendenti. Secondo questa giurisprudenza, la responsabilità erariale e la responsabilità civile sono strumenti giuridici diversi ed autonomi, soggetti ad una diversa disciplina, sostanziale e processuale. Dunque, potrebbe ben accadere che gli stessi soggetti vengano chiamati a rispondere dei medesimi danni in diverse sedi processuali, davanti al giudice ordinario e davanti al giudice contabile.

L’unico limite è che le Amministrazioni non potranno venire risarcite due volte per il medesimo danno. Le somme eventualmente ottenute in sede contabile andranno decurtate dalle somme ottenute in sede civile (o viceversa). Un problema, questo, che, nel caso di specie, non può esservi, considerata l’avvenuta archiviazione della procedura in sede erariale.

E l’azione risarcitoria davanti al giudice civile potrà essere fatta anche in termini più efficaci e satisfattivi di quelli del giudizio davanti alla Corte dei Conti. Ad esempio, in sede civile, non varrà l’esclusione della colpa grave, sia per le azioni che per le omissioni e i ritardi. Anzi, potrebbe anche sostenersi, come suggeriscono alcuni autori, persino una responsabilità per colpa lieve e non solo per colpa grave. E non è finita. L’Amministrazione potrà chiedere il risarcimento dei danni patiti nel termine di prescrizione di dieci anni, e non di cinque.

La responsabilità risarcitoria (salva la rinuncia all’eredità) sarà trasmissibile agli eredi del danneggiante senza le limitazioni della giurisdizione contabile, dove gli eredi rispondono solo in caso di illecito arricchimento del loro dante causa. L’onere probatorio potrà essere soddisfatto in tutti i modi previsti dal codice di procedura civile, e ci si potrà avvalere anche delle presunzioni proprie della responsabilità contrattuale, in cui la colpa del debitore (cioè del danneggiante) può essere presunta. Il risarcimento potrà essere integrale, senza le eventuali decurtazioni derivanti dall’esercizio del potere riduttivo o del giudizio abbreviato davanti al giudice contabile. L’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali e l’irresponsabilità degli organi politici in buona fede non potrà essere opposta davanti al giudice civile.

In definitiva, la partita risarcitoria è tutt’altro che chiusaMa la vera domanda è un’altra: i prossimi amministratori regionali (in Puglia si vota tra pochi mesi), di qualunque colore politico essi saranno, avvieranno l’azione risarcitoria, oppure, come al solito, cane non mangia cane?

*Marco Palieri è avvocato amministrativista e dottore di ricerca in diritto pubblico dell’economia.