Fisco e Dintorni
I Giudici annullano i tributi perché l’Agenzia Entrate non risponde.
I ruoli sono annullati di diritto se il Fisco non riscontra l’istanza entro 220 gg dalla presentazione. Una norma tutt’oggi vigente ma poco conosciuta ed ancor meno applicata.
Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce – sentenza n. 3057/2021 del 10.11.2021 (RG. n. 5602/2017):
Con l’obbiettivo di migliorare la relazione con i contribuenti che hanno subito iscrizioni a ruolo, nonché al fine di rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione, il legislatore con l’art. 1, comma 540, L. 228/2012, ha cristallizzato una prassi già esistente.
Secondo la citata norma, se il contribuente, entro novanta giorni dalla notifica di un atto di riscossione, presenta una domanda di annullamento della pretesa tributaria (correlata dalla necessaria documentazione), l’Amministrazione finanziaria deve immediatamente sospendere ogni iniziativa finalizzata a riscossione.
Se invece l’A.F., trascorso il termine di 220 (duecentoventi) giorni dalla data di presentazione della richiesta, non da riscontro alla stessa, le pretese tributarie verranno annullate di diritto, mentre il contribuente ritenuto automaticamente discaricato dai relativi ruoli.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente nel 2015 ha ricevuto da parte dell’A. F. sollecito di pagamento in relazione a n. 7 cartelle di pagamento.
Entro il termine di gg 90 dalla ricezione del citato sollecito, il contribuente ha inviato all’agente della riscossione istanza di annullamento delle cartelle, ex art. 1 commi 537 e ss. L. 228/2012, allegando documentazione a dimostrazione di alcuni pagamenti rateali e contestando la non intellegibile calcolo degli interessi di mora e la ritardata iscrizione a ruolo.
L’A. F. non dava alcun riscontro alla citata istanza. Il contribuente, decorsi oltre 220 gg, si è recato nuovamente presso l’agente per la riscossione, al fine di verificare se i relativi ruoli sono stati annullati di diritto, come previsto dalla norma, o meno.
Considerato che le cartelle esattoriali oggetto dell’istanza non sono stati annullati proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce. La CTP di Lecce rigettava il ricorso, ritenendo generica l’istanza del ricorrente e priva di supporto documentale.
Il Contribuente proponeva quindi appello avverso la suddetta sentenza che veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia – Sezione distaccata di Lecce, con sentenza n. 3057/2021 del 10.11.2021.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La CTR ha accertato e ritenuto che il contribuente ha correttamente e tempestivamente azionato la procedura prevista dall’art. 1, commi 537 e segg. L. 228/2012. Ha presentato all’agente per la riscossione entro i prescritti 90 gg istanza (dichiarazione) di annullamento, contestando per motivi di forma e di merito la pretesa impositiva. L’istanza non ha avuto alcun riscontro e quindi deve comportare inesorabilmente l’annullamento di diritto dei ruoli, come previsto dall’art. 1, comma 540, L. 228/2012.
La CTR ha richiamato inoltre testualmente le motivazioni della Cassazione civile – sezione tributaria n. 28354 del 19.9.2019, la quale ha dichiarato cessata la materia del contendere appunto per l’intervenuto annullamento ex art. 1, comma 540, L. 228/2012 della pretesa avanzata dal Fisco.
La CTR ha precisato quindi che il contribuente ha tempestivamente proposto istanza di annullamento che ha indubbiamente riportato l’indicazione dei motivi di annullamento di cui alla lett. f) dell’art. 1, comma 538, L. 228/2012 (vigente all’epoca dei fatti, in quanto la norma è stata abrogata solo a dal 22.10.2015, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/2015).
Il mancato riscontro da parte dell’A. F. nel termine di gg 220 ha comportato quindi l’annullamento di diritto dei ruoli, in quanto non possono trovare applicazione le eccezioni introdotte dal D. Lgs. n. 159/2015.
Avv. Margherita Kòsa del Foro di Milano