Fisco e Dintorni
Imposta di registro su decreto ingiuntivo: ecco quando è fissa

Il decreto ingiuntivo emesso su fatture per prestazioni di servizi è soggetto a imposta di registro in misura fissa.
Ciò è quanto sancito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano che, con recente sentenza, ha chiarito i criteri per l’applicazione dell’imposta di registro sui decreti ingiuntivi (sentenza n.4859/2019 depositata il 3.12.2019, liberamente visibile su www.studiolegalesances.it – sez. Documenti).
Sul punto, la posizione del Fisco, invece, era quella di applicare l’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% sul valore del decreto ingiuntivo poiché alcune pretese indicate in fattura erano fuori campo iva (in pratica le fatture riguardavano somministrazione di lavoro e dunque alcune componenti come i contributi previdenziali e assistenziali non erano soggette a iva).
Per i giudici milanesi, dunque, va applicato l’art.40, comma 1, del DPR n.131/86, il quale prevede che per tutti gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti a iva l’imposta di registro si applica in misura fissa.
Nello specifico, per i giudici meneghini “la ratio della norma sopra citata è evidente volendo il legislatore evitare l’assoggettamento a iva oneri di palese natura retributiva e contributiva estranei in quanto tali all’ambito di applicazione del tributo e altri tributi…. Pertanto l’imponibile fuori campo iva indicato nelle fatture costituisce una parte integrante delle fatture e rappresenta il costo del lavoro dei lavoratori somministrati e tali importi non possono essere nuovamente tassati con aliquota proporzionale per il solo fatto che gli stessi sono fuori campo iva come sostenuto dall’Ufficio. Il richiamato principio dell’alternatività trova applicazione in linea generale, non soltanto con riferimento alle operazioni imponibili ai fini iva ma anche con riferimento a operazioni iva non imponibili, a quelle fuori campo a quelle escluse… Quindi l’imposta di registro sui decreti ingiuntivi si applica in buona sostanza proprio in relazione al principio di alternatività iva/registro ex art.40 dpr 131/86 avuto riguardo l’operazione sottostante”.
Dott.ssa Donatella Dragone
Avv. Matteo Sances