Sport
Manovra, aiuti per Olimpiadi invernali e dilettanti: il Governo in soccorso dello sport. LA BOZZA
MANOVRA: SPADAFORA, 'NELLA LEGGE DI STABILITA' BUONE NOTIZIE PER IL MONDO DELLO SPORT'
SPORT: SPADAFORA, 'SU RIFORMA QUESTA E' SETTIMANA CLOU'
''Ormai siamo nella settimana cruciale. Ogni volta abbiamo detto che eravamo al punto giusto e poi, per un motivo o per un altro, siamo sempre stati costretti a rinviare. Adesso c'è una scadenza oggettiva che è quella che la legge delega impone, ossia di avviare il percorso in consiglio dei ministri entro il 30 novembre, pena il fatto che dopo non ci sarà più tempo''. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, in occasione della firma del protocollo d'intesa tra Sport e Salute e l'Arma dei Carabinieri al Foro Italico. ''Quindi vedremo insieme che cosa accade, io sono molto fiducioso e ottimista, però questa è la settimana cluo, se le forze politiche, come hanno sempre detto, confermeranno il loro impegno per portare avanti questa riforma, questa sarà la settimana in cui questo impegno lo verificheremo'', ha aggiunto Spadafora.
MANOVRA: SPADAFORA, 'IN LEGGE STABILITA' BUONE NOTIZIE PER MONDO SPORT'
"Sono sicuro che anche con la legge di stabilità, che approveremo tra qualche ora in Consiglio dei ministri, avremo ulteriori buone notizie per il mondo dello sport, sapendo che è un momento difficile per tutti''. Lo ha detto il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora nella conferenza di presentazione del protocollo di intesa tra Sport e Salute e l'Arma dei Carabinieri, al Foro Italico. ''In questo momento abbiamo il dovere di ripensare al sistema e guardare al futuro, sfruttando un'occasione tragica per rilanciare al meglio il nostro impegno'', ha aggiunto Spadafora. ''Ci saranno delle norme che supporteranno l'attuazione da un punto di vista finanziario della riforma dello sport -ha poi aggiunto Spadafora a margine dell'evento-. Questo sarà dunque un incentivo in più per decidere in senso positivo per la riforma perché alcune norme che prevedevano dei costi potrebbero trovare copertura nella legge di stabilità. E poi dovremo avere ancora una volta risorse straordinarie per lo sport di base, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche: uso il condizionale perché in giornata abbiamo il Consiglio dei ministri, ma sono convinto che ci saranno''.
MANOVRA E SPORT, LA BOZZA
Art. 7 (Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)
1. In fase di prima applicazione della riforma del lavoro sportivo, a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, è riconosciuto per gli anni 2021 e 2022 l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 60 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
2. L’esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Relazione illustrativaLa norma si inquadra nel processo di riforma del lavoro sportivo prevedendo, per gli anni 2021 e 2022, una misura di sostegno economico in favore di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sotto forma di esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nella misura del 60 per cento, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Art. 10 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)
1. Gli utili percepiti dagli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), o da una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di enti non commerciali cui alla lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori indicati al comma 2, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021. Sono esclusi gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti di gara residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.2. I settori nell’ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale;
d) arte, attività e beni culturali.
3. I soggetti di cui al comma 1 destinano l’imposta sul reddito delle società non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonando l’importo non ancora erogato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.4. Le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Relazione illustrativaIl presente articolo intende attenuare il carico fiscale gravante sugli utili percepiti dagli enti non commerciali, i quali, attualmente, concorrono in misura integrale alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES). In particolare, si prevede l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50 per cento a decorrere dall’esercizio in corso al 1° gennaio 2021.
L’agevolazione è concessa al fine di valorizzare il ruolo sussidiario svolto dagli enti non profit, pertanto, è subordinata ad alcune condizioni. In primo luogo, il comma 1, ribadisce che, a tal fine, gli enti non commerciali devono esercitare, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il comma 2 individua i settori nei quali devono essere svolte tali attività.
Il comma 3, inoltre, impone ai beneficiari dell’agevolazione di destinare il relativo risparmio d’imposta al finanziamento delle attività di interesse generale indicate dai commi precedenti. L’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e non distribuibile per tutta la durata dell’ente.Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.Il comma 4 stabilisce, infine, che le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 destinano l’imposta sul reddito non dovuta in applicazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 al finanziamento delle attività di interesse generale ivi indicate accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Art. 86 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)
1. È assegnata, nell’anno 2021, la somma di 25 milioni di euro al Ministero dell’università e della ricerca al fine del trasferimento della stessa somma all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere, con affidatari del progetto e dei lavori, connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo polifunzionale denominato “Città dello Sport”.
2. L’assegnazione avviene contestualmente al trasferimento da parte dell’Università in favore della Società pubblica Sport e Salute, del diritto di proprietà dell’area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale denominato “Città dello Sport”, nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L’atto traslativo deve essere stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.
3. Alla Società Sport e Salute è assegnata la somma annua di 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 fino al 2023, ai fini della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate.
4. La convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (già II Università degli Studi di Roma) e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1977, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, a decorrere dalla data in entrata in vigore della presente legge.
Relazione IllustrativaLa norma, al comma 1, consente la chiusura di complessi e costosi contenziosi in cui è coinvolta l’Università di Tor Vergata per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell’Università stessa. I contenziosi, se non definiti, potrebbero incidere significativamente sulle disponibilità del Ministero dell’Università e della Ricerca.La norma prevede, pertanto, al comma 1, l’assegnazione di 25 milioni di euro al Ministero dell’università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all’università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti.Al comma 2 è previsto il trasferimento, contestuale all’assegnazione delle somme, da parte dell’’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” alla Società Sport e Salute del complesso sportivo “Città dello Sport” e del terreno su cui insiste lo stesso. L’assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021 ed in vista del futuro completamento dell’opera, tenendo conto dell’evoluzione delle esigenze, sono trasferiti alla Società i progetti sinora sviluppati.Il comma 3 prevede a tal fine l’assegnazione di 3 milioni di euro annui per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell’area trasferita.Il comma 4 dispone la cessazione, dalla data in entrata in vigore della legge, degli effetti della Convenzione ancora in essere tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Vianini Lavori S.p.A. (fatta Roma il 23 ottobre 1977).
Art. 87 (Promozione dell’attività sportiva di base sui territori)
1. Al fine di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.2. Con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle suddette risorse.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Secondo i dati Istat, dal 1999 al 2013 si è riscontrato un aumento dal 27,5% al 30% di praticanti sportivi sul totale della popolazione maggiore di 3 anni di età, con riduzione del numero di sedentari (1 milione e 203 mila sedentari dal 2009) ed aumento di soggetti «attivi» (1 milione e 598 mila persone in più dal 2010 ed aumento di 2,7 punti percentuali dal 2013). Sono diminuiti progressivamente i fumatori ed il consumo di bevande alcoliche, tuttavia è rimasta invariata la quota di persone in eccesso di peso nel lungo periodo, con il 44,6% della popolazione maggiorenne obeso o in sovrappeso ed una distribuzione non omogenea della pratica dell’attività fisica, che penalizza alcune regioni come il Sud Italia o i piccoli comuni di periferia, dove aumenta la sedentarietà anche per motivi economici.Contemporaneamente si assiste a un progressivo invecchiamento della popolazione: gli over 65 sono le fasce d’età più a rischio per quanto riguarda le patologie da inattività fisica e anche quelli con i livelli di pratica sportiva più bassi. Le proiezioni Istat prevedono che la quota di ultra 65enni sul totale della popolazione potrebbe ulteriormente aumentare:• nel 2050 si prevede un incremento degli ultra 65enni tra i 9 e i 14 punti percentuali;
• nel 2018 gli ultra 65enni sono pari a 14 milioni (23% della popolazione) e si prevede che nel 2050 saranno saliti di altri 5 milioni. La norma si rende necessaria per promuovere la pratica dell’attività fisica come leva per il miglioramento della salute e del benessere per ogni fascia di popolazione e, quindi, per la riduzione della spesa sanitaria.
Art. 103 (Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento della normativa IVA)
1. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4
1) nel comma 4, le parole da “ad esclusione di quelle” a “organizzazioni nazionali” sono soppresse;
2) nel comma 5, le parole “, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati” nonché le parole “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali” sono soppresse;
3) i commi 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;b) all’articolo 10, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
“3. L’esenzione dall’imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:
1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica nonché da associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;4) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, nei confronti di indigenti.4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.5. Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del comma 4 non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.
6. Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi, si applicano anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.”.
Relazione illustrativaLa presente disposizione viene adottata ai fini della definizione della procedura d’infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli artt. 2, 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell’IVA previste all’articolo 4, commi 4-8 del d.P.R. n. 633 del 1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall’articolo 132 della medesima direttiva.In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l’esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA: delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.Nell’ambito delle censure mosse alla normativa nazionale dalla Commissione europea era emerso che molte delle esclusioni dall’applicazione dell’imposta coincidevano con ipotesi di esenzione dall’IVA, secondo quanto previsto dall’articolo 132 della direttiva IVA.
In tale contesto, la Commissione europea ha costantemente ribadito la differenza sistematica fra una cessione o prestazione esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e una esente. In particolare, l’esclusione di una determinata attività dal campo di applicazione dell'IVA incide sulla caratterizzazione fiscale dei soggetti che la eseguono, che sono considerati enti non soggetti passivi ai fini dell'IVA e come tali non soggiacciano a particolari obblighi (né formali né sostanziali). Al contrario le operazioni esenti concorrono a formare il volume d’affari e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali la fatturazione, la registrazione.Ai fini, pertanto, del perfetto adeguamento della disciplina italiana a quella unionale è stato necessario eliminare le previsioni di esclusione dal campo di applicazione dell’IVA recate dall’articolo 4 del d.P.R. 633 del 1972 e prevedere per dette operazioni il regime di esenzione di cui all’articolo 10 del medesimo decreto, conformemente agli articoli 132, 133, 134 e 136 della direttiva IVA.In particolare la lettera a) della presente disposizione al n. 1) modifica l’articolo 4, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, eliminando la previsione secondo cui sono prive del requisito della commercialità le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, in conformità alle finalità istituzionali, da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Invero tale esclusione aveva comportato la mancata imposizione di operazioni che dovrebbero essere assoggettate ad IVA, in violazione dell’articolo 2 e 9 e dell’articolo 132, par. 1, lett. m) o n), della direttiva IVA.Il successivo n. 2) della lettera a) interviene sul quinto comma del medesimo articolo 4, sopprimendo la parte della disposizione in cui, in contrasto con gli articoli 2, 9 e 132, par. 1, lett. l), e o), della direttiva IVA, si prevede che non si considerano effettuate nell’esercizio dell’attività di impresa, e come tali non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali nonché le cessioni di pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati.Infine, il n. 3 della lettera a) abroga il sesto comma del citato articolo 4 in base al quale, in violazione dell’articolo 2, par. 1 e dell’articolo 132, par. 1, lett.g) della direttiva, la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale, sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA, anche se effettuate verso il pagamento di corrispettivi specifici, sempreché strettamente complementari alle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti.Conseguentemente sono stati abrogati i commi settimo e ottavo del medesimo articolo 4 che dettavano le condizioni necessarie per applicare le norme di esclusione dall’applicazione dell’IVA, anch’esse abrogate dalla presente disposizione.La lettera b) della presente disposizione, per rendere l’ordinamento interno conforme ai rilievi mossi con la procedura d’infrazione n. 2008/2010, interviene sull’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972, inserendo i commi da 3 a 6, che integrano l’elenco delle operazioni esenti da IVA e prevedono le condizioni necessarie affinché nuove ipotesi di esenzione siano conformi agli articoli 132, 133 e 134 della direttiva IVA.
In particolare, il nuovo comma 3 dell’articolo 10 prevede, a condizione che non provochi distorsione della concorrenza a danno delle imprese commerciali, l’esenzione: al n. 1, per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni; al n. 2, per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche a favore di chi esercita lo sport o l’educazione fisica nonché di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’ unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; al n. 3, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche e , al n. 4, per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale in favore di indigenti.Il nuovo comma 4 del medesimo articolo 10 subordina l’applicazione dell’esenzione alla condizione che le associazioni in questione abbiano carattere non lucrativo e si conformino a determinate clausole espressamente previste o a clausole analoghe previste dal codice del terzo settore, che ne garantiscano il carattere democratico e la coerenza con le finalità istituzionali. Si tratta di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste dal previgente articolo 4, settimo comma, ai fini della esclusione delle operazioni dal campo di applicazione dell’imposta. Il comma 5 esclude, per le associazioni religiose, che ai fini dell’esenzione IVA debbano sussistere le condizioni che riguardano le caratteristiche del rapporto associativo e la eleggibilità degli organi amministrativi, previste dalle lettere b) e d) del comma 4. Anche tali eccezioni sono analoghe a quanto previsto dal previgente articolo 4, ottavo comma. Infine il nuovo comma 6 dell’articolo 10 prevede che le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale previste ai fini delle imposte sui redditi si applicano anche con riferimento all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 137 (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026)
1. Al fine di garantire nei tempi previsti la realizzazione delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026:
a) per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e le opere infrastrutturali ad esso connesse, all’interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le relative procedure di VIA regionale si svolgono con le forme e modalità di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I termini di cui al predetto articolo sono dimezzati, ad eccezione di quello previsto dall’ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo per la presentazione delle osservazioni, che è di trenta giorni;b) per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l’alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall’Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell’area suindicata, limitatamente all’area identificata dal Masterplan previsto dall’Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma.”.
Relazione illustrativa
La norma proposta, al fine di garantire nei tempi previsti per l’espletamento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali di Milano Cortina 2026, prevede, al comma 1, lettera a), che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, che rientrano all’interno del Programma Integrato di Intervento Montecity-Rogoredo, le procedure di VIA regionale si svolgano con le forme e modalità di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dimezzando la relativa tempistica di cui al citato articolo 27-bis e facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa eurounitaria.
Al comma 1, lettera b), per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie, che qualora entro il 31 luglio 2021 non sia stato adottato il piano attuativo per la Zona Speciale Porta Romana o l’alternativo strumento urbanistico unitario, come previsto dall’Accordo di programma per la trasformazione urbanistica delle aree ferroviarie dismesse e in dismissione site nel comune di Milano correlata al potenziamento del sistema ferroviario milanese, gli obiettivi di riqualificazione e trasformazione urbanistica dell’area suindicata, limitatamente all’area identificata dal Masterplan previsto dall’Accordo di programma quale sede del villaggio olimpico di Milano, tali interventi possono essere realizzati mediante permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, “su richiesta dei soggetti proprietari delle aree interessate, da presentare entro il 31 ottobre 2021 e previo assenso del collegio di vigilanza istituito dal medesimo Accordo di programma”.Al riguardo si evidenzia che il citato articolo 28-bis, in materia di permesso di costruire convenzionato, prevede che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata, è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. In tale ambito si specifica che sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:a) la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;b) la realizzazione di opere di urbanizzazione (fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);c) le caratteristiche morfologiche degli interventi;d) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
Art. 192 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)
1. All’articolo 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole “dal CONI,” sono aggiunte le seguenti: da Sport e Salute S.p.a.,”.
Relazione illustrativa
La norma è volta ad inserire anche la società “Sport e Salute S.p.a.”, nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Tale modifica si rende necessaria per armonizzate la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della l. n. 145/2018, commi 629 e seguenti, e del conseguente riordino delle competenze della Società, essenziale per la realizzazione della missione societaria secondo quanto indicato dalla riforma dello sport e dal conseguente atto di indirizzo del Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Le collaborazioni tecnico sportivo-dilettantistiche, a legislazione vigente, rappresentano uno strumento essenziale per realizzare la missione della Società per la realizzazione di attività e progetti sia in ambito scolastico che in ambito di promozione dello sport di base e sociale.
Relazione tecnica Le modifiche previste non incidono sul quadro di finanza pubblica.