Informazioni di carattere non finanziario: entro il 06/12 il decreto
Per le informazioni di carattere non finanziario il Governo approva in esame preliminare il decreto di attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo.
Il Consiglio dei ministri, riunitosi martedì 4 ottobre 2016, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.
Tale decreto segue le due consultazioni pubbliche avviate dal MEF – Dipartimento del Tesoro – durante lo scorso maggio ed agosto: complessivamente sono state fatte pervenire al MEF 31 risposte in seguito alla seconda consultazione che si è conclusa lo scorso 7 Settembre. Un numero di risposte leggermente inferiore alle 35 pervenute al termine della prima consultazione che aveva permesso al MEF di acquisire un iniziale orientamento e le osservazioni da parte dei soggetti interessati in vista dell’elaborazione del decreto legislativo che verrà emanato entro il sei dicembre.
Avevamo informato i lettori di Affari Italiani sul processo di attuazione di entrambe le consultazioni pubbliche con un ciclo di interviste ad Andrea Gasperini, Responsabile del gruppo di lavoro di AIAF (Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari) “Mission Intangibles®” che, in collaborazione con la dott.ssa Federica Doni dell’Università Bicocca di Milano, ha curato per AIAF anche l’ultima risposta che è stata fatta pervenire al MEF.
A loro chiediamo un parere sulla bozza dello schema di decreto attuativo.
“Lo schema di decreto predisposto dal MEF sulla base della prima consultazione pubblica conclusasi nel mese di giugno 2016 recante le disposizioni necessarie a dare compiuta attuazione alla direttiva 2014/95/UE ci trova sostanzialmente in accordo e tra i contenuti di cui agli articoli 2 (Ambito di Applicazione) e 3.C (Rischi) solo a titolo di commento abbiamo segnalato che in AIAF:
1. troviamo interessante per le PMI, escluse dall’ambito di applicazione del decreto legislativo, la possibilità di presentare una Dichiarazione volontaria di carattere non finanziario conforme al decreto legislativo se risulteranno adempiute le prescrizioni in esso previste;
2. riteniamo che particolare attenzione deve essere posta alla definizione dei principali rischi, generati o subiti, che copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
In considerazione delle peculiarità della realtà imprenditoriale in Italia una prima criticità riguarda la dimensione aziendale: l’ambito applicativo delle disposizioni previste dalla Direttiva Europea nella logica di un approccio top-down limita l’applicazione alle PMI. Poiché tali aziende rappresentano la parte preponderante del sistema economico e sociale non soltanto a livello italiano ma anche nel resto del mondo si ritiene necessario valutare l’opportunità di una graduale estensione dell’operatività del decreto legislativo.
L’impatto delle attività di business svolte da aziende di piccole e medie dimensioni non può quindi essere trascurato e costituisce senza dubbio una valida motivazione affinché le PMI diventino un “interlocutore privilegiato” anche in ambito di politiche energetiche e di salvaguardia dell’ambiente.
Una momentanea esclusione di tali realtà produttive dagli adempimenti previsti dalla Commissione Europea rende necessaria una adeguata valutazione dello stato attuale in ambito di rendicontazione di sostenibilità da parte di tali aziende e una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario con la dicitura “conforme” al decreto legislativo più semplice e diretta rispetto a quella redatta e pubblicata dai grandi Enti di interesse pubblico, potrebbe rendere più agevole la comunicazione dei temi previsti dal decreto legislativo anche da parte delle PMI.
Una seconda criticità che abbiamo evidenziato in AIAF è quella relativa alla definizione dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e che derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.
Il tema dell’analisi di contesto, l’individuazione dei rischi specifici “cui la società è esposta” e delle incertezze, valutazione e definizione delle azioni mitigatrici attuate o da attuare da parte dell’organo di governo di una società non deve limitarsi ad una mera enunciazione ma, al contrario, compiendo un’indagine puntuale ed obiettiva della realtà dell’impresa, “coerente con l’entità e la complessità degli affari” di questa e quindi calibrandola funzionalmente in considerazione delle esigenze informative degli stakeholder.
Tra queste ancora limitate sono le informazioni di carattere non finanziario che vengono fornite sui fattori esterni a valenza strategica quali, ad esempio, l’attenzione agli impatti dei processi, dei prodotti e dei servizi sulle risorse naturali nell’ottica della salvaguardia del patrimonio ambientale e quelli inerenti la sicurezza e salute sul lavoro, il rispetto dei diritti umani, la partecipazione alla comunità di riferimento ed i sistemi di corporate governance.
Tali informazioni sempre più sono richieste dagli investitori i quali prendono in considerazione anche le metriche ambientali, sociali e di corporate governance (ESG) per misurare, oltre alle performance finanziarie delle aziende, anche la sostenibilità e in generale la Corporate Social Responsibility (CSR) divenuta un elemento indispensabile di competitività aziendale. La tendenza attuale di molti investitori è quella di spostare l’attenzione verso quelle aziende la cui gestione comporta un positivo impatto sui rischi inerenti gli impatti ambientali e in particolare il cambiamento climatico attualmente in corso, mediante il perseguimento, ad esempio, di strategie di disinvestimento dai combustibili fossili attraverso un processo definito di decarbonizzazione ed una maggiore attenzione alle energie rinnovabili che non sono causa di elevate emissioni di gas serra (GHG).
L’accordo sul clima raggiunto a Parigi nel Dicembre 2015 (COP21), ratificato in via definitiva mercoledì 5 ottobre grazie al raggiungimento di entrambi i parametri richiesti (ora oltre 75 firmatari che hanno superato la soglia del 50% delle emissioni di GHG) ha imposto l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 2° C, con un margine ancora più ambizioso di 1,5° C. e rappresenta, quindi, un’importante stimolo per la definizione di un buon bilancio di Sostenibilità piuttosto che un Report Integrato che include anche le informazioni di carattere non finanziario sulla esposizione ai rischi climatici.”
Paolo Brambilla