La Dichiarazione di carattere non finanziario secondo la Direttiva 2014/95/UE
Dal 1° Gennaio 2017 gli enti di interesse pubblico (D.lgs. 39/2010 articolo 16.1) saranno tenuti a redigere e pubblicare, in ossequio all’attuazione della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, una dichiarazione di carattere non finanziario finalizzata a consentire una migliore valutazione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e degli impatti dalla stessa prodotti che copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.
Per comprendere il contesto, anche in Italia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’economia e delle finanze (MEF) – Dipartimento del Tesoro, è in corso fino alla data del 7 settembre la seconda fase di una consultazione pubblica.
Nel luglio scorso, con un primo intervento di Andrea Gasperini, responsabile del gruppo di lavoro “Mission Intangibles®” dell’Associazione Italiana degli Analisti e Consulenti Finanziari (AIAF), avevamo già anticipato questo aspetto.
“Molte imprese europee , o gruppi di imprese, che costituiscono Enti di Interesse Pubblico di grandi dimensioni aventi in media più di cinquecento dipendenti saranno obbligate ad integrare a partire dal 1° Gennaio 2017 nel Bilancio informazioni di natura ambientale e sociale, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva e alle politiche di diversità in una parola è richiesta loro una trasparente comunicazione di quelle che sono le risorse e le passività intangibili” ci aveva chiarito Andrea Gasperini
Ora torniamo sull’argomento, visto che siamo arrivati alla data di scadenza di questa consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva europea.
Chiediamo ad Andrea Gasperini qual’è la situazione ad oggi.
“Nel corso della prima fase di tale consultazione pubblica, conclusa a giugno 2016, sono stati acquisiti dalle parti interessate utili elementi valutativi strumentali ed è stato redatto uno schema di decreto legislativo recante le disposizioni necessarie a dare compiuta attuazione alla Direttiva 2014/95/UE con riferimento al quale il MEF in agosto 2016 ha chiesto alle parti interessate di inviare ulteriori commenti, valutazioni e proposte riferite, in particolare, alla definizione dell’ambito di applicazione, alla flessibilità nella scelta degli standard e/o della metodologia da adoperarsi unitamente ad un’indicazione minima dei contenuti della rendicontazione in termini di indicatori chiave e alla opportunità di sottoporre tali informazioni ad una verifica esterna da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.”
Qual è l’ambito di applicazione della Direttiva?
“Destinatari della normativa sono gli enti di interesse pubblico che abbiano avuto, in media, durante l’esercizio finanziario un numero di occupati pari o superiore a cinquecento e che, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:
a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;
b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro.
Essendo la definizione dell’aspetto dimensionale potenzialmente un problema non solo tecnico ma anche politico, il legislatore comunitario ha concesso ai singoli Stati membri la facoltà di esonerare le aziende al di sotto di determinate soglie dimensionali dall’obbligo di fornire informazioni di carattere non finanziario.
Ma anche le aziende di minori dimensioni potrebbero avere dei vantaggi a comunicare le informazioni non finanziarie che le riguardano?
“La prospettiva di estendere anche alle Piccole e Medie Imprese (PMI) l’obbligo di rendicontare le informazioni di carattere non finanziario ha sicuramente un impatto in termini di reputazione e di immagine aziendale per quanto i vantaggi derivanti dalla comunicazione di tali informazioni potrebbe sembrare di scarsa rilevanza non esercitando spesso le PMI un impatto rilevante sul mercato finale di consumo nell’ambito della filiera produttiva.
Al contrario vi sono positive opportunità per le PMI che decidono di redigere ad esempio un report di Sostenibilità piuttosto che Integrato: la selezione di rilevanti informazioni di carattere non finanziario da comunicare all’esterno dell’azienda può rappresentare una modalità di rafforzamento dei rapporti e delle relazioni con gli stakeholder con benefici in termini di aumento di competitività e di affermazione sul mercato”.
La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario potrebbe in qualche modo influenzare anche gli aspetti del rischio finanziario delle imprese?
“Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio le conseguenze in termini di gestione dei rischi finanziari e di accesso al credito. La comunicazione di informazioni di carattere non finanziario consente anche alle PMI di evidenziare alcune tipologie di rischi che nella reportistica tradizionale vengono spesso trascurati: di conseguenza ciò comporta un indubbio miglioramento del processo di risk assessment e dell’equilibrio finanziario anche nel breve termine”.
Quest’ultimo argomento è molto interessante. Ne faremo oggetto domani di una nuova intervista ad Andrea Gasperini, approfondendo anche l’influenza di tali dichiarazioni in altri ambiti aziendali, come le risorse umane, la catena produttiva, ecc.
Paolo Brambilla