Corte Ue, i rifugiati possono scegliere il paese di residenza
Nell'Unione europea si puo' stabilire un "obbligo di residenza" per i rifugiati solo se e' finalizzato alla loro integrazione nel Paese di accoglienza, altrimenti si restringe la loro liberta' di circolazione. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, indicando che le persone alle quali e' stato riconosciuto il diritto alla protezione internazionale hanno "non soltanto la facolta' di spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella di scegliere il luogo della loro residenza".
In occasione delle recenti decisioni sulla redistribuzione dei rifugiati fra paesi europei la Commissione ha invece sempre ricordato che non c'era la possibilita' per loro di scegliere il paese di destinazione. La sentenza di oggi risponde al caso sollevato da due cittadini siriani contro il governo tedesco. Arrivati in Germania nel 1998 e nel 2001, hanno ottenuto lo status di rifugiati e a entrambi e' stato imposto un obbligo di residenza, che gli interessati contestano.
La Corte di Lussemburgo rileva che secondo la direttiva europea sul diritto alla protezione internazionale, un obbligo di residenza puo' essere imposto ai beneficiari di tale diritto solo se "maggiormente esposti" a difficolta' di integrazione rispetto ad altri extracomunitari non rifugiati e residenti legalmente nello Stato membro.
La Corte di giustizia dell'Ue evidenzia quindi che la la direttiva impone agli Stati membri di riconoscere alle persone alle quali essi hanno concesso la protezione "non soltanto la facolta' di spostarsi liberamente nel loro territorio, ma anche quella di scegliere il luogo della loro residenza". Di conseguenza, un obbligo di residenza imposto a tali persone "costituisce una restrizione della liberta' di circolazione garantita dalla direttiva".