Meno soldi in busta paga. Ecco per quali lavoratori

Il pagamento della quattordicesima comporta il potenziale rischio di decadenza dal bonus

di Redazione
Economia

Il bonus indicato sulla busta paga, insieme alla sua entità, è subordinato allo stipendio imponibile specificato nella busta paga

 

Nei mesi di giugno e luglio alcuni dipendenti riceveranno un bonus sotto forma di una mensilità aggiuntiva, comunemente nota come quattordicesima.

Questo gradito sviluppo, come si legge sul sito www.oipamagazine.it, unito ad altri fattori positivi come l’atteso conguaglio Irpef, contribuirà ad un significativo aumento della retribuzione in arrivo.

Tuttavia, non sono tutte notizie positive. Il pagamento della quattordicesima, infatti, comporta il potenziale rischio di decadenza dal bonus che tipicamente è compreso in busta paga per il mese in cui si percepisce la quattordicesima.

Questo bonus è frutto dello sgravio fiscale attuato dalla precedente amministrazione Meloni.

La Legge di Bilancio 2023, attuata dal governo Meloni, ha previsto fondi specifici per la riduzione del carico fiscale, con conseguente aumento della retribuzione per i dipendenti senza incidere sulla loro retribuzione lorda.

In particolare, il governo si è concentrato sull’attenuazione della quota contributiva a carico dei dipendenti, tipicamente fissata al 9,19% (8,80% per i dipendenti pubblici).

Ciò è stato realizzato attraverso due misure: in primo luogo, la manovra iniziale ha introdotto uno sgravio del 2% o del 3% a seconda dello stipendio imponibile.

In secondo luogo, il decreto Lavoro, noto anche come decreto n.  48 del 2023, riduce ulteriormente tale onere di un ulteriore 4% per il periodo luglio-dicembre.

Per determinare la causa dell’agevolazione è necessario esaminare il reddito mensile. Di conseguenza, è possibile che lo stesso dipendente possa beneficiare del bonus in alcuni mesi e non esserne idoneo in altri.

Questa discrepanza può verificarsi a causa di vari fattori che si traducono in guadagni più elevati in un determinato mese, simili ai criteri utilizzati per determinare l’ammissibilità alla quattordicesima.

Dopo un attento esame della circolare INPS n.  7 del 24 gennaio, si evince che il diritto all’agevolazione relativa alla quattordicesima mensilità rischia di decadere nella maggioranza dei casi.


Il bonus indicato sulla busta paga, insieme alla sua entità, è subordinato allo stipendio imponibile specificato nella busta paga.

A partire dal 1° luglio 2023 è previsto un aumento del 7% dell’aliquota di riduzione per le buste paga inferiori a 1.923 euro. Tuttavia, attualmente, le buste paga inferiori a questo importo comportano una riduzione del 3%.

Per le buste paga che superano questa particolare soglia ma restano sotto i 2.692 euro, l’agevolazione prevista è del 2%; tuttavia, a partire dal 1° luglio, tale agevolazione salirà al 6%.

Pertanto, poiché l’esame del rispetto dei criteri di reddito deve essere condotto entro il mese di pagamento designato, l’entità dell’assistenza può variare nei diversi mesi.

Al fine di evitare ogni confusione, si fornisce un resoconto completo del contenuto della circolare INPS n.  7 del 24 gennaio 2023, che riguarda la correlazione tra indennità e pagamento della quattordicesima mensilità (nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro ne prevedano l’erogazione) nello stesso mese.

La riduzione dei contributi nel mese in cui viene versata la retribuzione aggiuntiva può essere attuata solo se l’importo complessivo della quattordicesima mensilità, comprensivo di eventuali cumuli, sommato alla retribuzione imponibile, non supera il limite mensile di retribuzione richiesto per la legittima domanda delle due riduzioni.

Al contrario, se tale limite viene superato, l’esenzione in esame non può essere applicata all’intero stipendio imponibile per quel determinato mese.

Nel valutare se il reddito imponibile scende al di sotto delle soglie previste, si terrà conto anche dell’inclusione della quattordicesima percepita nello stesso mese.

Pertanto, poiché l’importo della quattordicesima mensilità è approssimativamente uguale alla retribuzione regolare, è altamente probabile che non venga fornito alcun bonus aggiuntivo in busta paga durante il mese del pagamento extra.

Si consideri, ad esempio, un lavoratore che percepisce uno stipendio mensile di 1.500 euro. In precedenza, questo individuo poteva beneficiare di una riduzione del 3%, con un conseguente risparmio mensile di 45 euro sul proprio obbligo contributivo.

Prendiamo ora in considerazione lo scenario in cui ha ricevuto uno stipendio aggiuntivo di 1.500 euro nel mese di giugno, risultando in uno stipendio imponibile di 3.000 euro.

In questo particolare caso viene superata la soglia dei 2.692 euro, che fa scattare una riduzione del 2% (che sale al 6% a partire da luglio).

Di conseguenza, sarà tenuto a versare il contributo integrale sull’intero stipendio imponibile, stimato in circa 275 euro.

I dipendenti che ricevono la loro quattordicesima a rate durante tutto l’anno invece che in un’unica soluzione tendono a cavarsela più favorevolmente.

Distribuendo il pagamento su base mensile, l’importo ricevuto è inferiore, il che può comportare che lo stipendio scenda al di sotto della soglia richiesta per beneficiare dell’agevolazione.

Considera il lavoratore nello scenario di cui sopra.  Se la quattordicesima fosse stata distribuita su base mensile, in ogni busta paga sarebbero stati inclusi altri 125 euro.

Tuttavia, anche con questo aumento, la retribuzione mensile di 1.625 euro scenderebbe comunque al di sotto della soglia necessaria per beneficiare appieno dello sgravio anticipato.

Nello specifico, lo sgravio ammonterebbe al 3% da gennaio a giugno e al 7% da luglio a dicembre.

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