L'avvocato del cuore

Animali domestici e responsabilità in caso di danni a terzi

di Avv. Marzia Coppola*

“Buongiorno Avvocato,

io e il mio fidanzato abbiamo appena adottato dal canile un cucciolo di taglia grande che si chiama India.

Ieri eravamo al parco, in una zona dove i cani possono stare liberi e giocare. Tuttavia, a un certo punto, India ha visto una ragazza fare jogging e le è corsa incontro, rischiando di farla cadere. Ci siamo molto preoccupati e ci siamo subito domandati di chi sarebbe stata la responsabilità se la ragazza fosse caduta e si fosse matta male. Mi può chiarire questi dubbi?”

 

Un italiano su tre possiede un animale domestico. Una media che inevitabilmente incide e impatta sulla nostra cultura, sulla società e sulle città dove viviamo.

Proprio perché è diventato all’ordine del giorno avere famiglie composte sia da persone sia da amici a quattro zampe è importante e intelligente sapere quali responsabilità comporta avere un animale domestico. Al contrario, il rischio che si corre, è quello di dover fare i conti con i problemi quando questi sono sorti e senza essersi informarti e organizzati prima.

Sul punto, il codice civile stabilisce che il “proprietario dell’animale o chi se ne serve per il tempo che lo ha in uso” è responsabile per i danni cagionati a terzi, sia quando l’animale è sotto la propria custodia sia quando è fuggito o smarrito.

La maggior parte della giurisprudenza, ha interpretato questo dettato normativo sancendo che la responsabilità dei danni causati dagli animali a terzi è da far ricadere su chi ha in custodia l’amico a quattro zampe. Normalmente, quindi, il proprietario dell’animale perché è lui a occuparsene, a portalo a fare le passeggiate, a correre al parco ecc. Tuttavia, non è sempre così e capita che chi ha la custodia dell’animale non ne sia il proprietario. Ecco perché la giurisprudenza ha introdotto, chiarito e sostenuto il principio, appunto, della “custodia dell’animale” come parametro per determinare su chi debba ricadere la responsabilità dei guai causati dall’amico a quattro zampe. Secondo il rapporto di custodia, pertanto, sarà responsabile chi – in quel momento – ha il potere effettivo sull’animale, chi ha la possibilità di controllarlo. La ratio della norma, logicamente, trova le sue fondamenta nel fatto che se il proprietario non è con l’animale non può controllarlo, gestirlo e, quindi, non è giusto che risponda lui della noncuranza o della negligenza altrui. Per fare un esempio, se deciderete di fare un fine settimana fuori porta e di lasciare il vostro cane a un amico, qualsiasi cosa succeda nei giorni nei quali l’animale è con lui la responsabilità sarà del vostro amico. Anche se lui non è il proprietario del cane, se il microchip è intestato a voi e anche se l’amico vi sta generosamente facendo una cortesia a tenere con sé il vostro cagnolino.

In passato, invece, la giurisprudenza aveva formulato la tesi secondo la quale la responsabilità dei danni cagionati da un animale dovevano ricadere su chi ne aveva l’uso. Questo perché prevaleva l’uso degli animali come forza lavoro (e non come accade oggi che, per lo più, l’animale è un amico che ci fa compagnia, che ci regala amore e che fa parte della famiglia).

In conclusione, quindi, se al parco il vostro cagnolino farà cadere una persona causandole dei danni, la responsabilità sarà del proprietario o di chi era al parco con lui e che avrebbe dovuto controllarlo affinché non corresse incontro a qualcuno e lo facesse cadere.

L’unica possibilità per liberarsi da questa responsabilità è la prova del caso fortuito ossia la dimostrazione del fatto che si è verificato un evento indipendente dalla volontà umana, in alcun modo prevedibile e al quale non sarebbe stato possibile ovviare con l’uso della diligenza. Naturalmente è una prova molto difficile da ottenere e si tratta, quindi, di un’ipotesi più unica che rara.

Il mio consiglio, quindi, è quello di stipulare un’assicurazione che possa coprire i danni che eventualmente il vostro cane potrà cagionare a terzi. In questo modo, infatti, sarete tutelati da ipotetici “incidenti di percorso” e potrete portare il vostro amico a quattro zampe al parco un po’ più a cuore leggero.

 

*Studio Legale Bernardini de Pace