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Contratti, inganno in fase negoziale? Risarcimento anche senza intesa finale

Di Andrea Gazzotti

Gli obblighi che precedono la conclusione di un contratto: responsabilità e risarcimento del danno

La comune esperienza ci insegna che le fasi che precedono la stipula di un contratto possono essere caratterizzate da trattative, negoziazioni, proposte e controproposte di varia natura, finalizzate al raggiungimento o meno dell’accordo.

Forse meno noto, è il fatto che queste fasi preliminari hanno una particolare disciplina legale, che prevede alcuni obblighi a carico delle parti impegnate nel processo di formazione del contratto, con conseguenti sanzioni per gli eventuali comportamenti dolosi o colposi posti in essere in violazione di tali obblighi. E’ il codice civile all’art. 1337 a fissare il principio in base al quale: “le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede”.

Nella fase antecedente alla conclusione del contratto, quindi, è meritevole di tutela il diritto di ciascuno di noi a non essere coinvolto in trattative inutili, a non stipulare contratti invalidi o inefficaci, a non subire inganni. Ovviamente le trattative, in quanto tali, non sono vincolanti ma ciò non toglie che le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle stesse. 

Le parti devono essere reciprocamente leali e sincere e scambiarsi le informazioni necessarie, senza omettere circostanze significative, affinché i termini della trattativa risultino trasparenti. Il contraente che ometta di fornire le informazioni dovute viola, dunque, la regola di correttezza e può essere ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 1337 cod. civ. per i danni cagionati.

Analogamente, vi sarà responsabilità precontrattuale per la rottura ingiustificata delle trattative, se l’affidamento in ordine alla conclusione del contratto era ragionevole e giustificato da elementi oggettivi, quali ad esempio per capacità delle parti, la durata e stato della contrattazione.

Questo tipo di responsabilità (la cui natura è ancora dibattuta, sebbene alcune recenti pronunzie della giurisprudenza facciano oggi propendere per quella contrattuale) genera la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Esso consiste nel pregiudizio che il soggetto subisce: 1) per avere inutilmente confidato nella conclusione del contratto; 2) oppure per avere stipulato un contratto che, senza l’altrui illecito comportamento, non avrebbe stipulato o avrebbe stipulato a condizioni diverse (art. 1338 cod. civ).

In particolare, nei casi di rottura ingiustificata delle trattative o di stipulazione di contratto invalido o inefficace per fatto dell’altro “contraente”, si avrà diritto al risarcimento del danno consistente nelle spese e negli eventuali investimenti inutilmente affrontati, oltre che della perdita di altre e più favorevoli alternative contrattuali. Attenzione dunque ai comportamenti in fase di trattative per concludere i contratti: potrebbero … costare cari.

Avv. Andrea Gazzotti - Studio Legale Bernardini de Pace

 


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