L'avvocato del cuore

Genitori non sposati, tutelare figli e paternità con il pre-riconoscimento

di Avv. Flaminia Rinaldi

“Caro Avvocato, tra 3 mesi diventerò papà di una bambina. Io e la mia compagna non siamo sposati e i rapporti, peraltro, sono al momento molto tesi. Viaggio molto per lavoro e ho paura di prendere il Covid o di non riuscire a rientrare in tempo per la nascita di nostra figlia. Ho letto di recente un articolo di giornale nel quale, in una situazione analoga a quella che vivo io, la madre ha riconosciuto da sola il figlio poiché il padre a causa del Covid, non era potuto essere presente né durante il parto, né nei giorni immediatamente successivi. È possibile davvero sia accaduto questo? Posso fare qualcosa per tutelarmi e per evitare che possa accadere anche a me?”

Caro futuro papà,

è proprio così: non essendo Lei e la Sua compagna sposati non esiste per Voi alcuna presunzione di paternità e, dunque, non c’è alcun automatico riconoscimento, da parte Sua, del figlio che nascerà. Le confermo, quindi, che ove Lei non dovesse riuscire a essere presente il giorno del parto o comunque nei giorni immediatamente successivi (prima della compilazione dell’atto di nascita della Sua bambina), la Sua compagna dovrà procedere, da sola, al riconoscimento della figlia attribuendogli solo il proprio cognome.

Il riconoscimento da parte Sua, sempre sull’accordo, potrà avvenire solo in un momento successivo alla nascita e dopo la formazione del relativo atto davanti all’ufficiale dell’anagrafe civile.

Ho però la soluzione per Lei e, in generale, per tutte le coppie non sposate. Voi futuri genitori, già ora, avete l’opportunità di recarVi insieme in anagrafe e procedere con il pre-riconoscimento del nascituro (tecnicamente chiamato “riconoscimento materno e paterno del figlio nascituro”).

Vi basterà portare con Voi:

a) un certificato di attestazione della gravidanza dal quale dovranno risultare i dati anagrafici della madre, le settimane di gestazione e la data di presunto parto. Il certificato dovrà essere in originale, datato, timbrato e firmato dal medico che sta seguendo la gravidanza;

b) un documento di riconoscimento valido di entrambi i genitori.

A questo punto l’ufficiale dello stato civile redigerà un atto nel quale darà atto del fatto che dalla Vostra “unione naturale è stato concepito un figlio di settimane …. che sin da ora riconoscono come proprio”.

Una volta perfezionato il riconoscimento “del figlio nascituro”, non ci sarà necessità che Lei sia presente il giorno del parto né i giorni seguenti, se ciò non sarà possibile, potendo la Sua compagna procedere con il riconoscimento portando con sé l’originale del pre-riconoscimento.

Ma Le dirò di più, ove invece Lei dovesse riuscire a essere presente durante quei fatidici giorni, il pre – riconoscimento darà a Lei l’opportunità di recarsi in anagrafe, anche da solo, esattamente come un normale papà-marito, per procedere al riconoscimento di Vostra figlia, anche per conto della Sua compagna (che magari, dopo il parto, potrebbe avere difficoltà nel recarsi con Lei in anagrafe).

L’ufficiale dello stato civile, infatti, attesterà che il bambino nato si “identifica con quello già riconosciuto come proprio figlio naturale prima della nascita, dal signore …. e dalla signora ….. come risulta dall’atto di nascita numero…… che, munito di visto,   viene inserito nel volume degli allegati di questo Registro degli atti di nascita

Insomma, un atto indispensabile e dovuto a tutela della genitorialità e che colma quelle piccole differenze che, ancora oggi, ci sono tra coppie sposate e coppie che non lo sono.

 

*Studio legale Bernardini de Pace