L'avvocato del cuore
Retta scuola privata, "Chi la paga? Sono separata. Mio marito si rifiuta"
"Mio marito non vuole rimborsarmi la metà della retta d’iscrizione per il prossimo anno. Può farlo?”
“Buongiorno Avvocato, mi chiamo Vittoria e sono la mamma di Pietro, dodici anni. Io e mio marito siamo separati consensualmente da circa due anni e, nostro figlio, è stato affidato a me. Come da accordo, abbiamo sempre diviso al 50% le spese straordinarie di Pietro. Ora, però, mio marito – per semplice ripicca – si rifiuta di rimborsarmi la metà della retta d’iscrizione per il prossimo anno della scuola privata inglese, che Pietro frequenta sin dall’asilo. Può farlo?”
Cara Signora,
dalle Sue parole, mi sembra di capire che Lei e Suo marito, in sede di separazione, abbiate optato per l’affidamento esclusivo a Lei di Pietro, con un accordo che è stato sottoposto al vaglio del Tribunale. Ebbene, nel Suo caso, così come in tutti i casi di affidamento “esclusivo”, al genitore affidatario è riconosciuto il potere di esercitare la responsabilità genitoriale autonomamente per tutte quelle decisioni relative al normale evolversi della vita dei figli che non incidano, però, su aspetti rilevantissimi. Il genitore “escluso”, infatti, conserva il diritto-dovere di vigilare sull’educazione e sull’ istruzione dei propri figli e, dunque, di adottare, insieme al genitore affidatario, le decisioni di maggiore interesse per loro. Tra queste, rientra anche quella relativa all’iscrizione presso una scuola privata.
Generalmente, dunque, sia nel caso di affidamento esclusivo, sia nel caso di affidamento condiviso, l’ipotesi di iscrivere il proprio figlio alla scuola privata obbliga i genitori al dialogo e al confronto.
Questa regola, tuttavia, negli anni è stata “temperata” sempre più, al fine di salvaguardare il benessere dei figli, al di là del tipo di affidamento disposto per i genitori. Soprattutto quando l’iscrizione alla scuola privata rappresenta la prosecuzione di un progetto ed è conforme sia alle abitudini della famiglia e dei genitori, sia all’educazione del minore.
Pertanto, qualora il genitore non affidatario si dovesse rifiutare improvvisamente di rimborsare la propria quota relativa all’ iscrizione scolastica, l’altro genitore potrà rivolgersi al Tribunale. Compito del Giudice sarà quello di valutare se vi sia o meno un collegamento tra la spesa sostenuta e l’interesse superiore del minore, oltre all’entità della spesa in relazione alle capacità economiche dei genitori.
Nel Suo Caso, gentile Signora, considerato che Suo marito sembrerebbe essersi rifiutato di procedere al rimborso solo per “ripicca” e non perché – magari – ha subito un impoverimento e considerato, altresì, che Pietro ha diritto di concludere il percorso scolastico già iniziato, ritengo che il Giudice potrà ben accogliere la Sua domanda. Infatti, se da un lato è vero che la preferenza dei Tribunali – i quali devono intervenire a fronte della conflittualità tra i genitori nella scelta – è sempre orientata verso l’istruzione pubblica, è anche vero che gli stessi Tribunali ritengono essenziale salvaguardare, quando possibile, il principio della “continuità didattica”. In questo senso la Corte di Cassazione si è recentemente espressa confermando che il genitore non affidatario non può rifiutarsi di rimborsare la metà delle spese sostenute dall’altro per l’istruzione scolastica dei figli solo perché ritenute, improvvisamente, eccessivamente onerose; soprattutto se ciò è conforme alle abitudini precedenti della famiglia e dei genitori nell’educazioni dei figli, nonché in linea con l’agiato tenore di vita della famiglia. (Cass. Civ. ordinanza n. 5059/2021).
Studio legale Bernardini de Pace*