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L'avvocato del cuore
Separazione con mio marito: ma la mansarda in montagna e le ville al mare?
Tribunale di Milano

“Gentile Avvocato, io e mio marito ci siamo sposati nel 2002, in comunione dei beni. Ormai tra noi le cose non funzionano più e sto pensando di separarmi. Prima, però, vorrei, conoscere le eventuali conseguenze di questa mia scelta. In questi vent’anni di matrimonio io ho acquistato solo una piccola mansarda in montagna, mentre mio marito ha comprato due ville al mare. Cosa succederà se dovessimo separarci? Come faremo a dividere questi immobili?”

Cara Signora, anche se forse ne è già a conoscenza, è importante precisare che, in base all’art. 177 c.c., non sono solo le proprietà immobiliari a rientrare nella comunione dei beni, ma anche gli acquisti compiuti da Lei e Suo marito - pure separatamente - durante il matrimonio, i frutti dei Vostri beni (per esempio canoni di locazione, interessi sui titoli di Stato, dividendi azionari) percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione, i Vostri stipendi mensili, sempre se al momento dello scioglimento della comunione non siano stati consumati, i conti correnti, le aziende che gestite insieme o che avete costituito in costanza di matrimonio e, infine, gli utili e gli incrementi delle aziende costituite prima del matrimonio, ma gestite da entrambi.           
Al contrario, alcuni beni, anche se Lei e Suo marito siete sposati in comunione, non sono mai entrati nel patrimonio comune e, pertanto, ai sensi dell’articolo 179 c.c., continueranno a essere di esclusiva proprietà di chi li ha acquistati o ricevuti. Come, per esempio, i beni acquistati prima del matrimonio o ricevuti – anche durante il matrimonio – in donazione o in eredità; i beni di uso strettamente personale; quelli necessari per l’esercizio della professione; le somme ottenute a titolo di risarcimento danni; i beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali o con il loro scambio, purché dichiarato espressamente nell’atto di acquisto.

Fatta questa necessaria premessa, è altresì importante che Lei sappia che la sola separazione personale da Suo marito non Le consentirà automaticamente di sciogliere il regime della comunione legale sui beni acquistati durante il matrimonio.   
Infatti, al momento della separazione, si produrranno essenzialmente tre effetti: la cessazione, per il futuro, del regime di comunione legale, l’ingresso nel patrimonio comune dei beni oggetto della comunione de residuo, e l’instaurarsi, tra Lei e Suo marito, di un regime di comunione ordinaria sui beni già oggetto della comunione legale.           
Quindi, la divisione della comunione dei beni residui è una scelta discrezionale e successiva alla separazione e, infatti, in alcuni casi, seppure piuttosto rari, i coniugi, nonostante la separazione, scelgono di conservare la contitolarità dei beni acquistati durante il matrimonio.       
Comunque sia, tornando alla Sua situazione, qualora Lei decida di separarsi da Suo marito e di dividere il patrimonio comune, anche se non doveste trovare un accordo sulle modalità di divisione, potrà sempre rivolgersi al Tribunale per chiedere la divisione giudiziale della comunione dei beni residui, ai sensi dell’art. 194 del codice civile.
Peraltro, per proporre la domanda di divisione dei beni residui non bisogna più attendere anni, ossia la conclusione del procedimento di separazione. Grazie alla nuova formulazione dell’art. 191 c.c., infatti, "nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato (…)". In altre parole, la domanda giudiziale di divisione dei beni è ora proponibile già nel corso del processo di separazione. Solo al momento della definitiva pronuncia di divisione sarà necessaria l’omologa della separazione o il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale. Per la Giurisprudenza (Cass. 1963/2016), infatti, una di queste due condizioni deve sussistere al momento della pronuncia, ma non costituisce condizione di procedibilità della domanda.       
Dunque, per dividere gli immobili si dovrà procedere, anzitutto, alla stima dei beni in comune, poi alla formazione delle porzioni: sia Lei sia Suo marito avrete diritto alla Vostra rispettiva parte in natura di beni, mobili e immobili.           
Se vi sono beni - come potrebbe essere, nel Vostro caso, la mansarda - che non possono essere divisi o perché indivisibili per natura o perché la divisione non è opportuna, sono venduti e il ricavato è diviso tra i coniugi. Ricordi, infine, che le divisioni, ereditarie e non, rientrano tra le materie per cui è obbligatoria la mediazione. Questo implica che, prima di radicare un giudizio in materia di divisioni, va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 d.lgs. 28 del 2010; pena, in questo caso sì, la improcedibilità della domanda.

*Studio Legale Bernardini de Pace

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