L'avvocato del cuore

"Vorrei fare testamento, ma non mi fido della ex. Come tutelare la mia bimba?"

Di Rebecca Sinatra *

"Caro Avvocato, mi chiamo Paolo e sono padre di una bimba di sei anni. Qualche settimana fa, purtroppo, ho scoperto di avere una brutta malattia; motivo per il quale vorrei scrivere il mio testamento per lasciare tutto a mia figlia. Considerato, però, che lei ha solo sei anni e che io non mi fido della mia ex moglie, esiste una legge che mi permetta di far amministrare i beni che lascerò alla bambina a mio fratello?"

Nel nostro codice civile esiste una norma che, anche se poco conosciuta, fa al caso nostro: l’articolo 356. Questo articolo, infatti, prevede che “chi fa una donazione o dispone con testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla responsabilità genitoriale, può nominargli un curatore speciale per l'amministrazione dei beni donati o lasciati”. In poche parole, quindi, con il testamento si può incaricare un soggetto - che prende il nome di curatore speciale - di amministrare il patrimonio che si lascia in eredità a un minore, in sostituzione del genitore. Colui che, tipicamente, sarebbe l’ “amministratore per legge”. È chiaro che questa norma ha carattere eccezionale, in quanto consente a un soggetto, anche estraneo alla famiglia (un amico per esempio), di limitare i poteri dei genitori nei confronti dei beni attribuiti per testamento ai loro figli: poteri che, generalmente, possono essere limitati solo dal Giudice e nei casi nei quali i genitori violano gravemente i loro doveri.

Ma allora, perché è stata prevista una simile deroga ai principi cardine del diritto di famiglia? Semplice. In questo modo, DA UN LATO, si tutela l’interesse dei minori a ricevere beni anche quando il testatore non ha fiducia nella persona che per legge dovrebbe amministrarli (cioè il genitore). DALL’ALTRO LATO, si invoglia il testatore a lasciare beni anche ai minori grazie alla particolare fiducia riposta nella persona appositamente scelta per amministrarli. Come si fa a nominare il curatore speciale? Basta scriverlo nel testamento. La nomina del curatore, infatti, non necessita di alcun provvedimento giudiziario, neanche di conferma. Una volta nominato, comunque sia, il curatore speciale può accettare o rifiutare l’incarico. Per questo motivo è sempre opportuno prevedere un sostituto. Quali sono i suoi poteri? Il curatore ha gli stessi poteri di amministrazione e di rappresentanza dei genitori. Attenzione però, le sue funzioni si limitano all’amministrazione dei beni indicati nel testamento; i restanti doveri/poteri dei genitori nei confronti dei figli rimangono a loro! Il curatore, comunque sia, potrà compiere gli atti di ordinaria amministrazione da solo; per quelli di straordinaria amministrazione (come la vendita), invece, dovrà essere autorizzato dal Giudice.

E i suoi doveri? Ovviamente, tutelare gli interessi del minore. Quando, infatti, il curatore abusa dei suoi poteri, il giudice tutelare può rimuoverlo dall’incarico. Il curatore speciale, inoltre, deve informare periodicamente il genitore dell’andamento dell’amministrazione. Il genitore, quindi, anche se non ha un vero e proprio potere di ingerenza nell’amministrazione del curatore speciale, avrà sempre la facoltà di denunciare al giudice tutelare irregolarità e negligenze a lui imputabili e di chiedere un provvedimento di rimozione. Quando cessa il suo incarico? Quando il minore diventa maggiorenne, si emancipa, o muore. Quindi, caro Paolo, assolutamente sì. Se non hai fiducia nella tua ex moglie, nel testamento puoi nominare tuo fratello quale curatore speciale della bambina. Il quale si sostituirà, in tutto e per tutto, nella gestione e amministrazione dei beni che le lascerai. Per tutto il resto, ovviamente, la mamma farà sempre la mamma.

*Studio Avvocato Bernardini de Pace