Codice della Crisi
Le variazioni al codice della crisi e dell'insolvenza
PARLIAMONE
Le variazioni al codice della crisi e dell’insolvenza
EUREKA!!!! Gridò Archimede….. e altrettanto ho fatto alle ore 00:00:01 del 15 luglio 2022. Finalmente il parto era terminato dopo una lunghissima gestazione. Il D. Lgs 12 gennaio 2019 nr. 14, meglio conosciuto come il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), era interamente operativo. Fiumi di inchiostro si sono versati per capire, spiegare, contestare, interpretare, integrare, modificare ecc. le disposizioni contenute nel CCII che, sin dal suo “concepimento”, è stato affetto da “cronica instabilità”.
E questa “instabilità” continua anche dopo il 15 luglio u. s., prova ne sia che il 27 del mese scorso, in sede di conversione in legge del DL 21/06/22 nr. 73 (decreto “semplificazioni fiscali”), è stata modificata la disciplina delle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ex art. 25-novies, con particolare riferimento alla segnalazione a carico dell’Agenzia delle Entrate.
In primis voglio esprimere il mio preoccupato pensiero rispetto agli effetti di questa norma.
Essa introduce un nuovo modo di fare impresa, così come obbliga i soggetti interessati a prevedere e/o prevenire la crisi d’impresa o l’indebolimento/perdita della continuità aziendale. Principio encomiabile e meta ambita. Però c’è un “MA”.
Il momento storico che viviamo e le difficoltà delle micro e PMI, dopo il periodo di pandemia, oltre alle conseguenze della guerra in Ucraina, sicuramente non permetteranno a tutti gli interessati un facile approccio ai cambiamenti previsti e al pagamento degli oneri consequenziali. Molti dei controlli richiesti dovranno essere fatti presso le aziende. I tempi brevi non consentiranno ai contabili esterni, nella maggior parte dei casi, a provvedervi tempestivamente.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, mi riferisco a:
- Esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- Esistenza dei debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- L’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 gg o che abbiano superato da almeno 60 gg il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purchè rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- L’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie oggetto di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati.
Sicuramente un tot soccomberà.
Si parla in questi giorni di una ripresa insperata, però nessuno chiarisce il target delle aziende interessate.
Per quello che mi consta, ciò non riguarda la maggior parte delle micro e piccole aziende del territorio nel quale opero.
Fatta questa doverosa premessa, inizio la trattazione dei punti, a mio avviso, basilari.
Il CCII si compone di articoli dal nr. 1 al nr. 391 e ritengo che, per chi si appresta ad affrontarne l’esame, la prima cosa da fare è quella di analizzare attentamente l’art. 1 (ambito di applicazione), l’art. 2 (definizioni), l’art. 389 (entrata in vigore) e l’art. 390 (disposizioni transitorie).
- L’art. 1 riguarda “l’ambito di applicazione” e più precisamente disciplina le situazioni di crisi e/o di insolvenza nelle quali il debitore potrebbe trovarsi come:
- Consumatore
- Professionista
- imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica.
Sono esclusi lo Stato e gli enti pubblici.
In questi giorni numerosi quesiti sono giunti all’indirizzo info@mondocrisidimpresa.it con i quali mi è stato chiesto se le società appartenenti al “terzo settore” ricadono nell’ambito di applicazione della norma in trattazione.
Appunto per questo segnalo l’importanza dell’art. 1.
La norma chiarisce che “l’imprenditore che eserciti, anche non ai fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o agricola” ricade nell’ambito di applicazione del CCII.
Aggiungo, inoltre, che, ove vi sia esercizio di un’attività, rileva anche l’art. 1 del DPR 633/72 e succ. mod. e int. (decreto IVA) che dispone:
“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.”
Le due cose vanno a “braccetto”; non ci può essere l’una senza l’altra.
- L’art. 2 “definizioni” è deputato a illustrare il significato di alcune parole chiavi. Per questo la definizione serve a delinearne il concetto e ad indicarne l’area d’uso.
Per quanto siano tutte importanti, quelle che ritengo di maggior impatto sono:
- "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi (attenzione – rispetto a prima non c’è più lo squilibrio economico finanziario e viene esteso a 12 mesi la prospettiva maggiormente idonea ad intercettare una probabile insolvenza in virtù dei flussi di cassa prospettici nei successivi 12 mesi. In parole povere, gli imprenditori dovranno adeguarsi di sistemi contabili che permettano di avere i suddetti risultati);
- “insolvenza”: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; (attenzione: il concetto di insolvenza si manifesta in quanto l’imprenditore non è stato in grado di adempiere alle proprie obbligazioni regolarmente);
- “sovraindebitamento”: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- “impresa minore”: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell’attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;
- “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali (vale a dire snc, sas e sapa);
- "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;
- “misure protettive”: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza , anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- “misure cautelari”: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza;(10)
- “domicilio digitale”: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- “OCC”: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal CCII.
- L’Art. 389 disciplina l’entrata in vigore del CCII (15 luglio 2022) eccezion fatta per gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 già in vigore dal 16 marzo 2019.
Più volte ho portato all’attenzione dei gentili lettori il contenuto dell’art. 375 che, modificando l’art. 2086 cc., ha reso obbligatorio l’adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
- Infine, l’art. 390 “disciplina transitoria” chiarisce che il 15 luglio 2022 è uno spartiacque. Pertanto, i ricorsi e/o le procedure aperte prima di tale data seguono i vecchi riti, mentre quelli nati dal 15 luglio u. s. in poi ricadono nell’ambito del CCII.
Conclusioni
Sono fermamente convinto, e me ne dispiaccio, che molte micro/piccole aziende non saranno in condizioni di ottemperare alle nuove procedure previste dal CCII.
Bisognerà chiedersi se ha ancora senso costituire una srl semplificata o a capitale ridotto, considerando che la gestione di tali società espone a grandissimi rischi il patrimonio personale dell’organo amministrativo.
Diversa sarà la situazione delle società che sono soggette al controllo da parte dei Sindaci /Revisori, che, “obtorto collo”, dovranno adeguarsi pena una tempestiva denuncia da parte dei controllori.
Pur esprimendo la mia solidarietà verso queste aziende che vedranno aumentare le difficoltà e la ripidità del proprio percorso, mi permetto suggerire all’organo amministrativo di ben meditare sulle prospettive della propria azienda e di non “tirare a campare” in quanto, in caso di “liquidazione giudiziale” (ora non si può usare il termine “fallimento”) le conseguenze potrebbero essere anche di natura penale.
Potete inviare i Vostri quesiti a:
info@mondocrisidimpresa.it