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Tasse, il fisco rafforza la riscossione: nuovi obblighi per Inps ed Entrate
Sarà necessario un monitoraggio continuo da parte dei commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e addetti alla contabilità
Procedura di allerta: INPS – AdE – AdE Riscossione - dal 2022 obbligo di segnalazione
Il D. L. 152/2021 convertito in legge nr. 233/2021 con l’art. 30-sexies ha anticipato l’obbligo a carico dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate riscossione) (già previsto nell’art. 15 del D. Lgs 14/2019 - codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) di inviare all’imprenditore una circostanziata segnalazione. Più precisamente questi “creditori pubblici qualificati” devono svolgere idonee verifiche su tutti i contribuenti, per la materia di propria competenza, al fine di verificare se determinati limiti siano stati superati. Ciò è finalizzato al funzionamento dei sistemi di allerta.
Questa segnalazione va effettuata tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria. Se esiste l’Organo di controllo, la segnalazione va indirizzata al Presidente nell’ipotesi di Organo collegiale.
Quali sono i limiti posti a carico delle aziende il cui superamento fa scattare l’obbligo di segnalazione da parte degli enti pubblici qualificati?
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;
2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;
b) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art. 21-bis del D L 31/05/2010, nr. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30/07/2010 nr. 122, superiore all'importo di euro 5.000;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, auto dichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le societa' di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre societa', all'importo di euro 500.000.
Quali sono i limiti temporali a carico degli Enti segnalatori entro i quali devono ottemperare?
a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
Quale è il contenuto della segnalazione?
“La segnalazione di cui al comma 1 contiene l'invito a richiedere la composizione negoziata di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.”
Da quando si applicano le citate disposizioni?
“Le disposizioni del presente articolo si applicano:
a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
b) per l'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno2022;
c) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio2022.”
PRECISAZIONI
- Mi è stato chiesto perché la segnalazione va inviata, ove esista, al Collegio sindacale e non anche al Revisore.
La mia opinione è perché il Revisore ne viene informato tempestivamente attraverso i controlli specifici di sua competenza, mentre i Sindaci non effettuando tali controlli, potrebbero non essere a conoscenza dello sforamento dei limiti di legge.
- Altro argomento che intendo attenzionare riguarda l’espressione già riportata innanzi: “per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1/01/2022”.
Cosa si deve intendere per “debiti accertati?”
Trattandosi di Enti pubblici, l’istituto dell’accertamento dei debiti è disciplinato dall’art. 179 del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che al primo comma recita:
“L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.”
Pertanto, in qualcuno si è generata l’ipotesi che tra i debiti accertati a decorrere dal “1° gennaio 2022” rientrerebbero parzialmente quelli maturati nel 2021.
Il significato letterale della disposizione potrebbe generare questa confusione, ma le cose stanno in modo differente.
A chiarire l’arcano è il Dr. Sandro Spella Commercialista e Revisore legale in Pescara – nonché docente IPSOA che ci informa:
“In verità, se dubbi nascono, essi possono essere anche velocemente fugati. L’articolo di legge di cui si parla è stato introdotto dall’art. 1, comma 1, lella Legge 29 dicembre 2021, n. 233, in sede di conversione. Sappiamo, un principio notorio, che la legge non dispone che per il futuro. Inoltre, il comma 4 della norma in commento precisa che l’Agenzia delle entrate dovrà attendere la comunicazione periodica del primo trimestre 2022 da parte dei contribuenti e quella della Riscossione, i carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° luglio 2022. Le indicazioni legislative, lapalissianamente, non possono che riferirsi al debito che inizia a formarsi successivamente al 1° gennaio 2022. In questo contesto, l’INPS non fa eccezione. Laddove la normativa, per quest’Istituto, parla di debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022 non può che intendersi quello formatosi a decorre da questa data.”
Condivido il pensiero del Dr. Sandro Spella, che ringrazio per i suoi preziosi chiarimenti.
CONCLUSIONI
La disposizione commentata obbliga tutti gli operatori a monitorare continuamente le poste oggetto dei controlli suesposti sia per porre in tempo gli opportuni rimedi, sia per consentire ai Sindaci e Revisori (ove nominati) di poter espletare le loro funzioni più agevolmente.
Ciò rileva anche sull’adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ove la mancanza del suddetto monitoraggio indebolirebbe l’efficacia e l’adeguatezza del sistema così come richiesto dall’art. 375 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza generando, in alcuni casi, la responsabilità a carico dell’organo amministrativo ex art. 378 CCII.
Potete inviare i Vostri quesiti a:
angelo@andriuloweb.it