Coronavirus
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ART. 11
(Modifiche al decreto-legge 5 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)
1. Al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, il comma 1 le parole: “fino al 30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “fino al……….”;
b) all’articolo 2:
1) al comma 1, primo periodo, le parole “con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché” sono sostituite dalle seguenti: “con una o più deliberazioni del Consiglio dei ministri”;
2) al comma 1, secondo periodo, le parole: “I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati” sono sostituite dalle seguenti: “Le deliberazioni di cui al presente comma possono essere altresì adottate”;
3) al comma 2, le parole “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” sono sostituite dalle seguenti: “Nelle more dell'adozione delle deliberazioni del Consiglio dei ministri”.
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, le parole “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “…….. 2021”;
b) all’articolo 1, comma 16-sexies, le parole “con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono essere adottate” sono sostituite dalle seguenti: “con deliberazioni del Consiglio dei ministri. Con le medesime deliberazioni possono essere adottate”.
CAPO II
Proroga di termini connessi all’emergenza COVID
ART. 12
(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)
CAPO III
(Disposizioni sanzionatorie e finali)
ART. 13
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del Capo I, ovvero dei provvedimenti e delle ordinanze adottati in attuazione del presente decreto, sono punite ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 33 del 2020.
2. Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482, 489, anche se relativi ai documenti informatici di cui all’articolo 491- bis, del codice penale, ha ad oggetto le certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 10, comma 2, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, aumentate di un terzo.
3.Se la certificazione verdi Covid-19 contraffatta o alterata è utilizzata per svolgere attività o compiere spostamenti vietati ai sensi del presente decreto, si applicano anche le relative sanzioni amministrative previste dall’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
ART. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.