Cronache

Condizionatori, essere autorizzati a installarli non è un gioco da ragazzi

L’arrivo del caldo spinge i condomini a una convulsa installazione di condizionatori, le autorizzazioni però non sono così facili da ottenere

Può fornirci, allora, una panoramica della normativa di settore e dei limiti all’iniziativa dei privati?  

La facciata condominiale è un bene comune, come spiegato dall’articolo 1117 c.c. I balconi appartengono in via esclusiva al proprietario di questa. Tuttavia, i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore del balcone (a differenza della soletta e del pavimento che sono di proprietà esclusiva della corrispondente unità immobiliare in quanto suo naturale prolungamento) si devono considerare beni comuni quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio.

Parapetti e ringhiere dei balconi quindi sono, al pari della facciata, beni condominiali. Sono dunque soggetti alla stessa tutela. Nel contesto condominiale ciascuno dei partecipanti ha pari diritto sulle cose comuni e può farne un uso paritetico agli altri. La norma principe è l’articolo 1102 c.c. secondo cui: “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.

Tale utilizzo deve essere autorizzato. Chi intende fare un utilizzo del bene comune senza avere l’esplicito consenso degli altri comproprietari non lo può fare. Il che costituisce una prima importante risposta alla affermazione in premessa secondo cui l’installazione in facciata di un condizionatore potrebbe avvenire in autonomia in quanto l’installazione del proprio non impedirebbe agli altri di procedere analogamente.