Cronache
Gay, 2 donne riconosciute madri dalla nascita del figlio grazie alla legge 40
Pistoia, il Tribunale ha accolto il ricorso promosso dagli avvocati di Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno contro il rifiuto opposto dal sindaco
Il Tribunale di Pistoia ha accolto ilricorso promosso dagli avvocati di Rete Lenford e Famiglie Arcobalenocontro il rifiuto opposto dal sindaco alla richiesta di due madri diregistrare la nascita del figlio avuto a seguito di ricorso all'esteroa tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
Le due donne, assistite dagli avvocati Federica Tempori e VincenzoMiri di Rete Lenford, avevano chiesto al Tribunale di dichiarareillegittimo il rifiuto dell'ufficiale di stato civile, sostenendol'applicabilità dell'art.8 della legge 40/2004 anche ai bambini natiin Italia, ma concepiti all'estero con tecniche di Pma da una coppiadi donne.
Secondo il Tribunale, che ha accolto le argomentazioni dellericorrenti, la preminenza della tutela degli interessi del minorecostituisce il primo e fondamentale criterio utile a delibare ogniquestione in materia di status filiationis, nel cui ambito lavalutazione in ordine alla meritevolezza della tutela degli interessidegli adulti ad autodeterminarsi e a generare figli rimane solo sullosfondo".
Ciò premesso "il diritto alla genitorialità, e ancor piùalla bigenitorialità, è un diritto prima di tutto del minore adinstaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori, siaquando lo stesso sia stato concepito biologicamente che a mezzo delletecniche mediche di cui alla Pma", dunque "Il figlio voluto dallacoppia omosessuale attraverso il ricorso alla PMA deve trovare tutelaanche sotto il profilo giuridico".
In questo contesto va "ormai abbandonato un concetto di filiazionebasato sul solo dato biologico e genetico, aprendo invece l'orizzontea criteri di attribuzione dello status filiationis che poggiano sullamanifestazione del consenso così come disciplinata dall'art. 6 L.40/2004".
Consenso che "rappresenta l'assunzione consapevole ed irrevocabiledella responsabilità genitoriale da parte di entrambi i componentidella coppia e costituisce il fulcro del riconoscimento dello statogiuridico del nato e del concetto di genitorialità legale, comecontrapposta alla genitorialità biologica".
Di conseguenza "un'interpretazione costituzionalmenteorientata dell'art. 8 L. 40/2004 porta, dunque, ad affermare che ibimbi nati in Italia a seguito di tecniche di Pma eseguite all'esterosono figli della coppia di donne che hanno prestato il consensomanifestando inequivocabilmente di voler assumere la responsabilitàgenitoriale sul nascituro quale frutto di un progetto di vita comunecon il partner e di realizzazione di una famiglia" e d'altronde "inquesto solco si collocano anche numerose prese di posizione da partedi Ufficiali di stato civile che stanno registrando la nascita inItalia di bambini di coppie di donne (cfr. da ultimo i Comuni diTorino, Milano e Sesto Fiorentino)".
Il Tribunale di Pistoia ha quindi dichiarato illegittimo il rifiutodel sindaco e ordinato la rettificazione mediante la sostituzionedell'atto di nascita esistente e la formazione di un nuovo atto dinascita con indicazione delle due ricorrenti come madri delbambino,con l'indicazione di entrambi i cognomi delle madri. didichiarare l'illegittimità del rifiuto, sostenendo l'applicabilitàdell'art.8 L. 40/2004 anche con riferimento ai bambini nati in Italiae concepiti con tecniche di Pma eseguite all'estero da una coppia didonne.
Soddisfatta la presidente di Rete Lenford, avvocato Miryam Camilleri:"Il lavoro di questi mesi che ha visto impegnati una Rete diprofessionisti, avvocati e giuristi, svolto a fianco delleAmministrazioni per ottenere il riconoscimento della genitorialià, sibasa su argomentazioni giuridiche solide e ritenute legittime daigiudici di Pistoia: la tutela del superiore interesse del minore ainstaurare relazioni affettive stabili con entrambi i genitori aprescindere dal loro orientamento sessuale, il riconoscimento cheanche per le coppie dello stesso sesso, la filiazione può nascere dalconsenso consapevole e irrevocabile ad assumere la responsabilitàgenitoriale sul figlio, come già previsto per le coppie eterosessualidalla stessa legge 40. Questo è un importante successo per tutti igenitori già "riconosciuti " ma anche per quelli ancora in attesa diriposta. Auspichiamo che per questi ultimi la strada giudiziale nonsia necessaria".