Cronache

Pedofilia: Papa abolisce segreto pontificio su abusi

La comunicazione di Bergoglio nel giorno del suo 83esimo compleanno

Abolito il segreto pontificio per i casi di abuso sessuale sui minori. Lo ha stabilito Papa Francesco che ha emanato l’Istruzione 'Sulla riservatezza delle cause'. Nel Rescriptum ex audientia con cui si promulga l'Istruzione prevede all'articolo 1 che "non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti" in materia di abusi su minori, di cui nel Motu proprio "Vos estis lux mundi" e nelle norme "de gravioribus delictis".  Resta il segreto di ufficio da rispettare in ogni fase e diretto a tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte. 

 L'esclusione del segreto pontificio "sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti" (articolo 2).

Per quanto riguarda il segreto d'ufficio, il provvedimento è chiaro: l'articolo 4 prevede che “il segreto d’ufficio non osta all’adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo alle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all’esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili”.

Ciò significa che qualora la legge statale preveda un obbligo di denuncia da parte di chi sia informato dei fatti, il venire meno del segreto pontificio e la precisazione sui limiti del segreto d’ufficio consentono tranquillamente l’adempimento di quanto previsto dalla legge, "favorendo così - sottolinea Giuseppe Dalla Torre, già presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano - la piena collaborazione con le autorità civili ed evitando illegittime incursioni dell’autorità civile nella sfera canonica.

Lo stesso dicasi quando si tratti addirittura di provvedimenti esecutivi dell’autorità giudiziaria statale, l’inottemperanza ai quali sottoporrebbe – tra l’altro – la competente autorità ecclesiastica a gravi sanzioni per violazione della legge penale". Nell'articolo 5 si precisa inoltre che "a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non puo' essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa".