Cronache
Sicurezza, il disegno di legge proposto dal Sap al governo Renzi
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.” Art. 17 Cost. Questo principio base del vivere democratico, non può che essere l’incipit di un lavoro sull’ordine pubblico, la cui esigenza di tutela nasce indiscutibilmente dall’esercizio distorto di tale diritto. In realtà, difatti, accade ben di rado – nel contesto socio-economico-politico attuale – che manifestazioni, riunioni, cortei e qualsiasi altra forma di agglomerazione sociale tesa alla comunicazione del disagio patito, si risolva nell’espressione pacifica del proprio pensiero.
Oggi la situazione è resa incandescente da un diffuso senso di anarchia e di violenza che pervade le piazze e colpisce le forze dell’ordine. E’ giunto il momento di fare qualcosa, prima che si immoli un nuovo Raciti all’altare sacrificale a cui sono destinati gli operatori di polizia, abbandonati a se stessi e al loro destino da una classe dirigente politica che nulla ha fatto per tutelare chi difende le Istituzioni e loro stessi. La misura è colma e i poliziotti sono stanchi. Non c’è alternativa, occorrono misure innovative che contrastino efficacemente le “violenze da ordine pubblico”. Queste indicate di seguito sono quelle che sono in grado di invertire il senso di marcia ed andare nella direzione giusta, quella della legalità, attraverso un percorso di “verità e giustizia”.
MAGISTRATI IN PIAZZA: Ferma restando l’indipendenza della magistratura, durante le manifestazioni di ordine pubblico, sulla scorta di quanto già avvenuto in Valdisusa, chiediamo che sia normativamente prevista la presenza di pubblici ministeri in piazza al fianco degli operatori delle forze di polizia. La presenza della magistratura requirente, difatti, deve essere prevista al fine di corroborare e avvalorare le richieste di arresto avanzate al giudice per le indagini preliminari. Inoltre, l’accoglimento della nostra proposta permetterebbe di raccogliere immediatamente utili elementi di prova finalizzati alla celebrazione del giudizio direttissimo, sì da garantire le esigenze di certezza della pena e di deflazione dei procedimenti penali, i quali – necessariamente aperti anche per semplici denunce che poi puntualmente non hanno ricadute punitive sui colpevoli a causa della prescrizione – non fanno altro che ingolfare l’apparato giudiziario. In questo modo, inoltre, si forniscono maggiori garanzie anche ai cittadini circa l’operato delle forze di polizia.
VIDEOCAMERE SULLE DIVISE, SULLE AUTO E NELLE CELLE DI SICUREZZA: Si tratta di una proposta che il Sindacato Autonomo di Polizia porta avanti da tempo attraverso la distribuzione, ai propri iscritti dell’Emilia Romagna, da dove è partita la campagna, delle cd. spy pen. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha finalmente deciso, su nostro input, di avviare una sperimentazione di 3 mesi per il personale dei Reparti Mobili di Milano, Napoli, Roma e Torino, per un totale di 160 Agenti le cui divise saranno munite di telecamere, conclusasi positivamente. Una tutela per i poliziotti da false denunce e accuse e una garanzia per i cittadini. Per quest’anno il SAP ha uno scopo: aprire una campagna in tutt’Italia mediante una sottoscrizione pubblica al fine di assegnare a tutti gli operatori di polizia che lavorano su strada uno strumento che garantisca loro la dovuta tutela, in risposta ad un’esigenza di “verità e giustizia”, che non a caso è il titolo della campagna, che oramai non è più procrastinabile. Dall’altra parte, occorre disciplinare in modo chiaro l’utilizzo di tali videocamere, sì da scongiurare sin dall’inizio dubbi applicativi ed interpretativi. L’introduzione dell’occhio elettronico sulle divise dei poliziotti è un’operazione di trasparenza che risponde a coloro i quali chiedono giustizia, perché la giustizia passa solo attraverso la porta della verità e la verità non può che assicurarsi mediante strumenti che consentano la riproduzione di quanto realmente accaduto e non certamente con l’introduzione degli alfanumerici che si prestano alla formulazione di false denunce.
Si pensi al caso della cittadina rumena che dopo aver abortito per cause naturali ha poi accusato le forze dell’ordine di aver determinato l’evento infausto: per fortuna la presenza delle telecamere di sorveglianza situate nel luogo dove il poliziotto, a detta della donna rumena, le avrebbe causato le lesioni e l’aborto, hanno dimostrato inconfutabilmente che ciò non è avvenuto e, pertanto, la signora è oggi indagata dalla Procura per calunnia. Ci domandiamo cosa sarebbe successo al malcapitato collega se non vi fossero state le videocamere e se, transitando vicino agli operatori di polizia, la calunniatrice avesse visto il codice identificativo 735kb e lo avesse indicato quale responsabile del fatto. Riteniamo che la vicenda sarebbe terminata certamente con una esemplare condanna a danno del poliziotto (sic!). La fondatezza di quanto affermiamo, peraltro, è comprovata dai recentissimi fatti di Milano: nella protesta degli studenti “No Expo” del 30 aprile scorso, i manifestanti hanno avuto la premura – evidentemente perché malintenzionati - di oscurare con apposite bombolette spray gli occhi elettronici delle telecamere cittadine, con ciò dimostrando inequivocabilmente quanto le videocamere rappresentino un temuto ed efficace deterrente alla criminalità di ogni genere e come strumento di verità. E’ una materia sulla quale – in ossequio alla separazione dei poteri sancita dalla nostra Carta costituzionale, principio fondamentale dello Stato di diritto – può e deve intervenire esclusivamente il Parlamento italiano. Non è pensabile, difatti, che in un Paese come il nostro si interpelli la Magistratura sull’uso delle videocamere, a meno che, nel frattempo, l’Italia non sia divenuta di common law, anzi di “supercommon law”, visto che le Procure sono stati chiamate ad esprimersi addirittura in via preventiva sull’applicazione della legge, prima ancora che con le sentenze. E non dimentichiamo il potente effetto deterrente che si è riscontrato negli USA, dove le telecamere sono dappertutto, e, più da vicino, in Emilia Romagna, dove – come già detto - il SAP ha dotato i poliziotti delle spy pen. Se è vero che nei Tribunali, sede naturale dell’affermazione della giustizia, i video sono delle super prove contro gli operatori di polizia, non ci sono motivi ostativi all’introduzione delle videocamere sulle divise, a meno che non si voglia palesemente utilizzare “due pesi per due misure”.
PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO E ARRESTO OBBLIGATORIO PER IL REATO DI DANNEGGIAMENTO IN ORDINE PUBBLICO QUANDO IL FATTO NON SIA DI PARTICOLARE TENUITA’: Nei casi di ordine pubblico, chiediamo di estendere la previsione dell’arresto obbligatorio oltre i casi previsti dall’art. 380 cpp. In particolare, riteniamo importante, anche in un’ottica di deterrenza, che si possa procedere all’arresto obbligatorio nel caso in cui il danneggiamento si realizzi nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, anche in funzione strumentale alla possibilità di attivare il giudizio direttissimo. Ciò assicurerebbe la certezza della pena e il deflazionamento del carico di lavoro per gli uffici giudiziari requirenti e giudicanti, oltre a disincentivare l’utilizzo della violenza sulle cose in momenti particolarmente “caldi” dal punto di vista dell’ordine pubblico. Attualmente – ricordiamo – non è infrequente che i colpevoli di delitti quali il danneggiamento (art. 635 c.p.), anche nella forma aggravata, vengano denunciati in stato di libertà anche 60/70 volte, in quanto per la descritta tipologia di reato è attualmente previsto l’arresto facoltativo (art. 381 cpp) e non quello obbligatorio. Tale sostanziale impunibilità determina due effetti molto negativi: vanifica il principio della certezza della pena e origina in maniera subdola una sorta di istigazione al reato!
INTRODUZIONE DELL’ARRESTO DIFFERITO IN ORDINE PUBBLICO: L’arresto differito, introdotto all’indomani dell’uccisione dell’Isp. della Polizia di Stato Filippo Raciti, consente di estendere la possibilità del fermo, fuori dai limiti della flagranza, fino a 36 ore dall’avvenuto illecito, purché risulti impossibile procedere all’arresto immediato e la prova del commesso reato emerga inequivocabilmente da documentazione video-fotografica o da altri elementi oggettivi. E’, pertanto, importante estendere tale istituto - pensato e utilizzato al fine di reprimere la violenza negli stadi - in tutti i casi in cui vi siano esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche considerando i benefici effetti che ha ottenuto sul fronte della sicurezza.
ESTENSIONE DEL DASPO: Chiediamo, sempre in analogia alla misure intraprese per ridurre il fenomeno della violenza negli stadi, che il Daspo – vale a dire il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per coloro che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica - venga esteso in tutti i casi in cui vi siano esigenze di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica. Sarebbe auspicabile che fosse il Questore stesso, nella sua qualità di autorità provinciale di pubblica sicurezza, a valutare - con la medesima ordinanza con cui dispone le modalità di svolgimento dei servizi di ordine pubblico che insistono sulla sua provincia (art. 37 dPR 782/85) – il divieto di partecipare all’evento (manifestazione, corteo, ecc.) dei già “daspati”.
PROTOCOLLI OPERATIVI – REGOLE DI INGAGGIO (Art. 53 CP – Uso legittimo delle armi): Come è noto, l'uso legittimo delle armi è disciplinato dall'art. 53 c.p., che prevede la non punibilità del pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. Riteniamo necessaria l’introduzione di un protocollo operativo con atto avente forza di legge con caratteristiche diverse da quelle del progetto attualmente in valutazione al Dipartimento della P.S., che indichi, cioè, in via preventiva ed in modo chiaro ed inequivocabile, con norme poche ma certe, in ossequio ai principi di determinatezza e tassatività di matrice costituzionale, quando e con quali modalità possano utilizzarsi le armi e gli altri mezzi di coazione fisica in uso agli operatori della Polizia di Stato (sfollagente, spray urticanti, idranti, ecc.). Delimitando scrupolosamente il campo di legittimità dell’uso di tali strumenti, difatti, evitiamo, da un lato, le criticità derivanti dall’incertezza del poter fare e del non dover fare da parte degli operatori di polizia, e dall’altro, sarà più semplice individuare eventuali abusi commessi da questi ultimi. Ciò consentirebbe, dunque, di aumentare il senso di sicurezza degli uomini in divisa nei servizi di ordine pubblico, con immaginabili effetti benefici sul loro operato.
GARANZIE FUNZIONALI: E’ questo uno dei problemi più rilevanti. Incontrastato l’assunto costituzionale che vede l’uguaglianza di tutti di fronte alla legge, a prescindere dalle qualità rivestite, non può sottacersi la necessità di maggiori tutele per le Forze dell’Ordine che, conseguentemente alla professione svolta, si trovano esposte ad un rischio di incorrere in contenziosi legali ben maggiore - e, dunque, differenziato - rispetto al quisque de populo. L’iscrizione dell’operatore di polizia nel registro degli indagati, difatti - a differenza di ciò che avviene nel pubblico impiego - porta con sé una serie di conseguenze dannose e pregiudizievoli collegate alla qualità rivestita, che vanno dal blocco automatico della progressione in carriera nelle more del giudizio, con conseguenti ripercussioni economiche, all’avvio de plano del procedimento disciplinare da parte dell’Amministrazione di appartenenza. Inoltre, le garanzie funzionali operano anche in direzione dell’interesse pubblico: la collettività ha tutto il diritto nonché l’interesse di conoscere nel più breve tempo possibile della fedeltà di un servitore dello Stato; senza contare che il poliziotto coinvolto in vicende giudiziarie viene in genere o sospeso dal servizio o impiegato in servizi non attivi, incidendo così negativamente sulle esigenze di sicurezza della cittadinanza. Si chiede, quindi, la previsione di un nuovo procedimento giurisdizionale per i fatti compiuti nell’adempimento del proprio dovere o relativi all’uso delle armi. Si richiede una modifica al codice di procedura penale che attribuisca al Procuratore Generale della Repubblica, nel distretto di Corte d’Appello, la competenza a svolgere una previa valutazione (di garanzia) dei fatti aventi origine e causa nel servizio di Polizia, con l’introduzione di una particolare forma di archiviazione, richiesta con atto motivato, qualora le condotte degli operatori delle Forze dell’Ordine possano attagliarsi a una qualunque causa di giustificazione (artt.50 – 54 c.p. – legittima difesa, uso legittimo delle armi, adempimento di un dovere, etc.). Attualmente, anche nelle suddette ipotesi, per servizi di polizia svolti nell’interesse dello Stato, il procedimento prevede una verifica giurisdizionale ordinaria, con tutte le incombenze di natura materiale ed economica che ne conseguono per il singolo operatore.
AMPLIAMENTO DI TALUNE FATTISPECIE DI REATO DI “ORDINE PUBBLICO”: si rende necessaria l’ampliamento di talune fattispecie di reato che si verificano in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive al fine di contenere i gravi episodi di violenza che si verificano in queste occasioni. § § § § § § Articolo 1 (Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401) Al titolo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 le parole: “manifestazioni sportive” sono sostituite con le parole: “manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive”
MAGISTRATI IN PIAZZA
Articolo 2
1.“Il Questore ha la facoltà, sulla base delle risultanze dei servizi investigativi di cui dispone, di segnalare al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente, la possibilità che nel corso di una manifestazione pubblica, aperta al pubblico o sportiva, si verifichino delle turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica.
2.Il Procuratore della Repubblica adotterà le determinazioni che riterrà più opportune, anche mediante l’invio di magistrati nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni indicate al punto 1)”.
VIDEOCAMERE SULLE DIVISE, SULLE AUTO E NELLE CELLE DI SICUREZZA
Articolo 3
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell’ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante i normali servizi di controllo del territorio. Sono dotati di telecamere, altresì, gli automezzi della Polizia di Stato e le celle di sicurezza. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell’ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell’articolo 2700 del codice civile.
2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2014, 2015 e 2016 un incremento di 200 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
PROCEDIBILITA’ D’UFFICIO E ARRESTO OBBLIGATORIO PER IL REATO DI DANNEGGIAMENTO IN ORDINE PUBBLICO QUANDO IL FATTO NON SIA DI PARTICOLARE TENUITA’
Articolo 4
L’articolo 635 del codice penale è sostituito dal seguente:
“ARTICOLO 635 - Danneggiamento Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a trecentonove euro. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia ; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330,331 e 333 ; 2-bis) nel corso di una manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 ; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.”
L’articolo 380 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: “ARTICOLO 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale; b-bis) delitto di danneggiamento quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 635, secondo comma, numero 2 bis), del codice penale e il fatto non sia di particolare tenuità tenuto conto le sue conseguenze dannose e pericolose; c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni; d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale; d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale; e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale; f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale; f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.”
INTRODUZIONE DELL’ARRESTO DIFFERITO IN ORDINE PUBBLICO
Articolo 5
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. L’articolo 8 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 – (Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive)
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.
ESTENSIONE DEL DASPO
Articolo 6
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)
L’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“Art. 6 – (Divieto di accesso nei luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). –.
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere, tenendo conto dell’attività lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed è immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, se l'interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari o al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni competente per territorio. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da due a tre anni e con la multa da 20.000 euro a 40.000 euro. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l’obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o agonistiche.
PROTOCOLLI OPERATIVI – REGOLE DI INGAGGIO (Art. 53 CP – Uso legittimo delle armi)
Articolo 7
(Modifica dell’articolo 53 del codice penale)
1. L’articolo 53 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 53 – (Uso legittimo delle armi e dei mezzi di coazione fisica) –.
Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza attiva o passiva all’Autorità e comunque di impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l’uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica.”
GARANZIE FUNZIONALI
Articolo 8
L’Art. 335 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 335 - Registro delle notizie di reato.
1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso e` attribuito.
2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste ai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato e` attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.
3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
4. Prima dell’iscrizione nel registro della notizia di reato, il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello territorialmente competente effettua una previa valutazione di garanzia dei fatti aventi origine e causa nel servizio di Polizia e, con atto motivato, dispone l’archiviazione qualora le condotte degli operatori di polizia rientrino nelle ipotesi di cui agli articoli 51, 52, 53 e 54 del codice penale”.
AMPLIAMENTO DI TALUNE FATTISPECIE DI REATO DI “ORDINE PUBBLICO”
Articolo 9
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. L’articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 6-bis – (Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive.) –.
1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.”
Articolo 10
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. L’articolo 6-ter è sostituito dal seguente: “Art. 6-ter – (Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.) –.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.” Articolo 11
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401) 1. L’articolo 6-quater è sostituito dal seguente:
“Art. 6-quater – (Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive) 1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d’uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all’articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.” Articolo 12
(Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401) 1. L’articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente: “Art. 6-quinquies – (Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive.)
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall’art. 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell’espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater. Articolo 13
(Modifica dell’articolo 583-quater del codice penale) 1. L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 583-quater- Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive . Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.” Articolo 14
(Modifiche al decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8) 1. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n.41 è sostituito dal presente: "Art. 2 - ter . (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico) 1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonchè di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato (19). 1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia (20). 2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
Articolo 15 (Entrata in vigore) La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.