Cronache

Terra Orti, quel pasticciaccio del Decreto Ristori bis penalizza l'ortofrutta

Eduardo Cagnazzi

Ferrara: "Che significa prima gamma evoluta? Oramai si aprono le porte alle più fantasiose interpretazioni". Discriminate le organizzazioni dei produttori

L’art. 58-bis (Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma) del Decreto Ristori non ha avuto attuazione perché portava in se una inaccettabile preferenza per un prodotto ortofrutticolo su tutti quanti gli altri. L’ortofrutta, di fatto esclusa da quasi tutti gli interventi di sostegno varati in questi mesi dal governo, scopre che c’è un privilegiato (il prodotto di IV gamma) e, ovviamente, appena se ne discute la conseguenza è che nessuno ha il coraggio di dare attuazione al previsto Fondo per la promozione. “Adesso -commenta Emilio Ferrara, direttore della O.P. Terra Orti- ci si riprova con il Decreto Ristori bis (Decreto legge 9 novembre 2020 n. 149) che con l’art. 22 sostituisce l'articolo 58-bis e, come spesso accade, la cura è peggiore del male”.

“Intanto -prosegue Ferrara- nel grottesco tentativo di allargare la lista dei privilegiati se ne aggiunge un altro inventandolo di sana pianta (il prodotto “della cosiddetta prima gamma evoluta”), aprendo le porte alle più fantasiose interpretazioni su cosa sia appunto il prodotto di “cosiddetta prima gamma evoluta”. Per esempio un’anguria intera posta in un cassone insieme ad altre è prima gamma, posta invece singolarmente in una confezione dedicata magicamente si evolve e diventa di “cosiddetta prima gamma evoluta” e, pertanto, equiparata ad un’altra anguria che invece (a norma di legge 13 maggio 2011, n. 77) viene sottoposta a processi tecnologici atti a valorizzarla grazie alla selezione, cernita, monda e taglio, lavaggio, e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva (IV gamma). Inoltre il contributo è concesso alle organizzazioni di produttori riconosciute e ricordiamo che –specifica il direttore Terra Orti sempre a norma di legge, non esiste un riconoscimento per la IV gamma o prima gamma evoluta, ma per i prodotti ortofrutticoli, come lattughe, pomodori, pesche e così via”.

Ferrara poi passa a commentare i motivi del ristoro: “ll nuovo art. 58-bis si chiama “Interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta” ed infatti concede un contributo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e di prima gamma evoluta per periodo marzo-luglio 2020 e quantificando la conseguente differenza di fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. A parte il fatto che ci vuole una certa fantasia per immaginare che una mela o un kiwi, quando ancora non sono maturi, cioè quando ancora sono sulla pianta e mancano mesi alla raccolta, già sono pronti per le vaschette di IV gamma, il problema più grande è che il governo dimentica che il ministro per le Politiche agricole, nonostante le ripetute richieste da parte delle organizzazioni ortofrutticole e delle Unioni di OP, non ha voluto, nemmeno nel periodo nero del lockdown, autorizzare tali organismi ad effettuare tali operazioni e pertanto nessuna Op, che faccia prodotti di IV gamma, di prima gamma evoluta o di prima gamma “arretrata”, potrà accedere a tali fondi.”

Nei prossimi 30 giorni il Mipaaf, con apposito decreto, dovrà stabilire i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 58-bis. La speranza di Ferrara è che “tenga conto di queste criticità per rendere possibile l’accesso al fondo di 20 milioni".

“Innanzitutto -prosegue Ferrara- il Mipaaf deve, forzando l’interpretazione del nuovo art. 58-bis, deve scegliere come criterio (tre operazioni di raccolta verde e mancata raccolta oppure calo del fatturato) l’unico praticabile e cioè il calo di fatturato e quindi deve eliminare ogni riferimento alle operazioni di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli.  Poi bisogna individuare i prodotti oggetti del provvedimento e pertanto destinatari dei contributi (cioè quelli che hanno avuto un crollo delle vendite, come tanto per fare un esempio le lattughe e le fragole) e, di conseguenza, individuare le OP riconosciute per quei prodotti e che possono essere beneficiarie dei contributi (ricordiamo che non esistono OP riconosciute per la IV gamma o la prima gamma evoluta ma solo per i prodotti)”.

“Ancora, dato che l’art.58-bis lascia giustamente intendere -fa notare- che il beneficiario finale non è tanto il soggetto che commercializza (OP) quanto il produttore ortofrutticolo, al fine di evitare sperequazioni tra questi ultimi bisogna definire i prodotti per quello che sono per davvero e cioè “destinati alla IV gamma e prima gamma evoluta". La ragione è che, nella gran parte dei casi, non è il produttore agricolo che mette in atto i processi tecnologici di cui sopra ma altri soggetti (spesso industriali) e una più puntuale definizione dei prodotti può evitare che vengano penalizzati una parte dei produttori che aderiscono ad OP che poi vendono a chi confeziona o peggio ancora che il contributo arrivi a soggetti diversi da quelli della produzione primaria. Ovviamente per il calcolo della differenza di fatturato bisogna prevedere -continua Ferrara- che questo deve essere riferito alle tipologie di prodotto individuate che poi viene venduto come I e IV gamma e non a tutto il fatturato delle OP”.

“Infine -conclude il direttore Terra Orti- la differenza del fatturato dovrebbe tener conto della compagine sociale delle OP. Cioè tener conto dell’adesione o della dimissione dei produttori -l’adesione ad una OP ha una durata di un anno- in quanto la differenza di fatturato potrebbe essere falsata dall’uscita o entrata di soci produttori. In altre parole lo scostamento di fatturato andrebbe calcolato a parità di soci produttori”.