Economia
Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario: cos'è e come funziona
L’avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale, spiega ad Affari i principi cardine su cui si fonda la successione ereditaria
La morte di una persona non estingue i suoi debiti: cos'è l'argine dell'accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
In tema di successione c’è un principio chiaro che occorre tenere a mente: la morte della persona non estingue i suoi debiti, perché questi continuano a gravare sugli eredi, i quali saranno chiamati a farsene carico in proporzione alla quota ereditaria. Il “passivo” ereditario è composto non solo dai debiti presenti alla data della apertura della successione, ma anche da quelli derivanti dalle imposte di successione e spese funerarie. C’è però un modo che evita all’erede il rischio di dover rispondere con il proprio patrimonio dei debiti del de cuius: l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario. Ne parliamo con l’avvocato Nicola Ferraro, founder partner di de Tilla Studio Legale.
Avvocato Ferraro ci spieghi in breve i principi cardine su cui si fonda la successione ereditaria.
La successione ereditaria può essere: legittima. In assenza di testamento, avviene sulla base dei criteri e delle quote stabilite dal codice civile in favore dei parenti prossimi; testamentaria. Segue le disposizioni che la persona ha stabilito nel testamento. In questo ambito occorre però precisare che i familiari prossimi sono tutelati dalla legge: a loro è riservata una quota dell’eredità (c.d. legittima) della quale il testatore non può disporre liberamente.
Quindi, cosa succede se con il testamento viene devoluto più di quanto si poteva disporre?
Innanzitutto, per valutare se una disposizione testamentaria sia lesiva dei diritti di “legittima” occorre ricostruire la massa ereditaria al momento della morte del defunto e individuare, in quel momento, la quota di cui lo stesso poteva liberamente disporre: ciò avviene sottraendo i debiti e aggiungendo fittiziamente i beni inclusi nel testamento e quelli di cui il de cuius ha disposto in vita mediante donazione.
In caso di violazione della legittima, il legittimario può agire in giudizio per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota che gli spettava.
Se la violazione è avvenuta in vita, ad esempio attraverso una donazione, diretta o indiretta, l’azione esperibile, sempre dopo la morte del de cuius, è quella di collazione.
Fino a quando è possibile accettare l’eredità?
Il diritto di accettare l’eredità viene meno in dieci anni. Ovviamente, si può accettare l’eredità anche successivamente a condizione che nessuno degli interessati faccia valere la prescrizione. Attenzione, perché la prescrizione può essere fatta valere da chiunque abbia un interesse, anche se non è erede. Ad esempio, anche da colui che è nel possesso del bene ereditario e abbia interesse ad acquistarlo per usucapione.
Avv. Ferraro, come avviene l’accettazione dell’eredità?
L’accettazione dell’eredità può essere: espressa, per il tramite di una scrittura privata o di atto pubblico in cui il chiamato assume (espressamente) il titolo di erede. Non vale il compimento di un atto meramente fiscale quale, ad esempio, la denuncia di successione; tacita, il compimento di un atto che solo l’erede potrebbe realizzare e che presuppone la sua volontà di accettare l’eredità.
Ci porti degli esempi di accettazione tacita.
Quelli volti a perseguire sia una finalità fiscale sia civile, come la voltura catastale possono valere come accettazione tacita. Però va data la prova che sia stato proprio il chiamato a chiedere la voltura catastale, altrimenti la richiesta non vale come accettazione dell’eredità.
La proposizione di un giudizio da parte del chiamato in veste di erede, l’adesione del chiamato a una divisione contrattuale dell’asse ereditario, la sua partecipazione a un giudizio in qualità di erede e nel quale non si opponga al progetto di divisione predisposto dagli altri coeredi, il nuovo impulso a un giudizio originariamente introdotto dal de cuius, sono tutti atti che valgono come forme di accettazione tacita dell’eredità.
Invece, il mero possesso dei beni ereditari non è di per sé sufficiente poiché non presuppone la volontà di accettare. Lo stesso vale per il continuare ad abitare la casa familiare.
Riprendendo il discorso iniziale, quale è la differenza tra l’accettazione semplice e quella con beneficio di inventario?
L’accettazione dell’eredità in forma semplice genera confusione (unione, identità) tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede. Significa che, in caso di sussistenza di debiti del de cuius, i suoi creditori hanno il diritto di soddisfare le proprie pretese non soltanto sul patrimonio di questo ultimo, ma anche su quello personale dell’erede. Questo avviene proprio perché i due patrimoni si sono confusi tra loro.
L’accettazione con beneficio d’inventario produce l’effetto opposto di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell’erede, così che il patrimonio di questo non viene intaccato dai debiti ereditari.
Come avviene l’accettazione con beneficio di inventario?
L’accettazione si esegue con una dichiarazione resa avanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, che è il luogo in cui la persona cara è deceduta. A cui segue la redazione di un inventario, ossia di un elenco delle attività e delle passività del patrimonio ereditario.
La redazione dell’inventario va completata in tre mesi. Decorsi inutilmente i quali è possibile chiedere al Tribunale una dilazione di ulteriori tre mesi ma a condizione che si sia già iniziato a redigere l’inventario. Altrimenti, oppure nell’ipotesi in cui l’inventario non sia stato completato entro il termine di proroga concesso, il chiamato viene considerato erede puro con l’effetto che il suo patrimonio personale potrà essere aggredito dai creditori del defunto.
Sentiamo spesso parlare di lasciti a favore di associazioni e fondazioni. Ci può spiegare come può avvenire l’accettazione da parte di questi?
In questi casi l’accettazione deve avvenire sempre nelle forme dell’accettazione beneficiata. Non può avere forma diversa, altrimenti è come se non fosse mai avvenuta.
Questo, però, non significa che la persona giuridica che abbia accettato l’eredità senza redigere l’inventario perda, in assoluto, il diritto di accettarla; l’accettazione potrà avvenire anche successivamente, purché entro il termine di prescrizione di dieci anni e con la redazione dell’inventario.
Avvocato Ferraro può dare dei suggerimenti sul quando procedere all’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario?
Al di fuori dei casi in cui l’accettazione deve avvenire, per legge, con l’inventario, la scelta di avvalersi della accettazione “beneficiata” è dettata da valutazioni che dipendono dalla conoscenza dello stato di indebitamento del de cuius, dall’entità del suo patrimonio e dalla sua capacità di soddisfare i creditori senza intaccare il patrimonio personale dell’erede.
L’accettazione con beneficio di inventario rappresenta una garanzia per l’erede in tutti i casi in cui si hanno dubbi sull’effettivo stato di indebitamento del defunto.
Ciò detto, va anche precisato che l’accettazione beneficiata non consente all’erede di disporre liberamente dei beni ereditari, perché il patrimonio ereditario va amministrato nell’interesse dei creditori. Per cui qualsiasi atto di alienazione o di straordinaria amministrazione degli stessi è rimessa alla valutazione del giudice circa la convenienza dell’atto.
In conclusione, si tratta di una scelta che va ponderata per i riflessi che ha sul patrimonio ereditario non solo in termini di delimitazione dei rischi ma anche di gestione.