Economia

Banca Etruria: Cassazione, sanzioni agli ex membri Cda tra cui papà Boschi

Banca Etruria, sono stati rigettati i ricorsi presentati dai tre ex membri del Cda della banca: Nataloni, Boschi e Orlandi

Confermate dalla Cassazione le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia a Luciano Nataloni, Pier Luigi Boschi e Andrea Orlandi, all'epoca dei fatti componenti del Consiglio di amministrazione di Banca Etruria.

Con una sentenza depositata oggi, la seconda sezione civile della Suprema Corte ha rigettato i ricorsi presentati dai tre ex membri del Cda della banca: Nataloni, Boschi e Orlandi avevano impugnato il decreto dei giudici d'appello di Roma che, nel maggio 2016, avevano rigettato la loro opposizione alle sanzioni decise da Bankitalia - pari a 156 mila euro per Nataloni, e a 144 mila ciascuno per Boschi e Orlandi - due anni prima.

La Banca d'Italia, dopo una serie di ispezioni risalenti al 2013, aveva rilevato "violazioni delle disposizioni sulla governance", "carenze nell'organizzazione e nei controlli interni" e "nella gestione e nel controllo del credito", nonche' "omesse e inesatte segnalazioni all'autorita' di vigilanza". La Cassazione ha condiviso le conclusioni dei giudici della Capitale (i quali avevano anche respinto la richiesta dei ricorrenti di sollevare una questione di legittimita' costituzionale sull'articolo 145 del Testo unico bancario che regola la procedura sanzionatoria), sottolineando che "correttamente" hanno posto in rilievo che "il provvedimento sanzionatorio non abbia effettuato alcuna arbitraria irrogazione delle sanzioni in via cumulativa", e che con "adeguata motivazione" hanno fornito il perche' "le controdeduzioni sono state ritenute inidonee a mandare i ricorrenti esenti da responsabilita'".

Inoltre, continuano i giudici di 'Palazzaccio', "del tutto correttamente la Corte di merito, rilevato che il cda ha operato sulla base di informazioni incomplete, come esposto in termini dettagliati nei rilievi ispettivi, senza che sul punto siano state formulate contestazioni nelle controdeduzioni', ha ribadito che 'l'obbligo di agire informati comporta che in difetto di adeguato supporto informativo gli amministratori non esecutivi siano tenuti a pretendere comunicazioni aggiuntive ovvero a non partecipare alla deliberazione, facendo dare atto a verbale delle ragioni che motivano tale rifiuto'". Quanto all'ammontare delle sanzioni, la Cassazione osserva che e' stato contenuto "in somma vicina al minimo edittale, si' che non risulta violato il principio di ragionevolezza, ne' vi sono motivi per ridurne l'entita', tenuto conto della gravita' oggettiva dei fatti e dell'entita' delle perdite e delle sofferenze della banca".