Cgil, reintegro licenziamenti ingiusti nelle imprese sopra i 5 addetti - Affaritaliani.it

Economia

Cgil, reintegro licenziamenti ingiusti nelle imprese sopra i 5 addetti

Camusso all'attacco sui licenziamenti. La Cgil punta a reintrodurre il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento disciplinare giudicato illegittimo estendendolo anche per le aziende sotto i 15 dipendenti. E' quanto si legge nella Carta dei diritti del lavoro messa a punto dal sindacato spiegando che sotto i 5 addetti sarà il giudice a decidere sulla sanzione. In pratica - secondo quanto emerge dal volantino che sarà diffuso nelle assemblee che partiranno dal 18 gennaio in vista della messa a punto di una proposta di legge di iniziativa popolare - la Cgil vuole, non solo reintrodurre il reintegro per il licenziamento disciplinare illegittimo (comminato quindi, secondo il giudice, senza giusta causa o giustificato motivo) previsto nel vecchio articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e di fatto abrogato dal Jobs act, ma estenderlo alle imprese con meno di 15 dipendenti.

Per le imprese con meno di cinque addetti il reintegro in caso di licenziamento illegittimo non sarebbe automatico ma a discrezione del giudice. Per i casi di licenziamenti per motivo oggettivo giudicati illegittimi resterebbe il risarcimento. Torna - si legge nel volantino - ''il principio fondamentale di giustizia nel lavoro: se un licenziamento è illegittimo, la sanzione per l'impresa deve avere un effetto "deterrente" e cioè scoraggiare comportamenti scorretti a danno dei lavoratori''. Si prevede - spiega il volantino - ''l'estensione del sistema sanzionatorio a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti; a differenza della precedente norma che differenziava il diritto al reintegro sopra e sotto i 15 dipendenti.

Il reintegro avviene in tutti i casi di nullità (discriminazione, violazione normativa di tutela della parità e della maternità, motivi illeciti), in caso di invalidità del licenziamento individuale comminato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; come forma sanzionatoria generale nei casi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per violazioni procedurali e sostanziali, con previsione di un sistema risarcitorio commisurato alla retribuzione; nei casi di violazione della disciplina procedurale e sostanziale (effettiva sussistenza della causale economica e criteri di scelta) in materia di licenziamento collettivo''.

In tutti i casi di reintegro,- prosegue il testo ''al lavoratore viene lasciata l'alternativa di scegliere tra il risarcimento congruo o il reintegro. Anche quando il licenziamento individuale o collettivo per giustificato motivo oggettivo è riconoscibile come legittimo, si introduce una forte responsabilizzazione dell'impresa nei confronti dei lavoratori licenziati prevedendo una misura di politica attiva. Per le imprese sotto i 5 dipendenti laddove non vi sia volontà del lavoratore o condizione per l'impresa di reintegro il giudice dispone una soluzione equa e ragionevole. Viene rafforzata - conclude la nota - la tutela processuale, cancellato il contributo unificato (per chi intraprende una causa, ndr) e resa accessibile la giustizia del lavoro a tutti i lavoratori, ripristinato il ruolo del giudice nella valutazione della proporzionalità della sanzione''.