Economia
Pagamenti via pos e fattura elettronica: nuovi obblighi in arrivo
Fatturazione elettronica e pagamenti digitali via pos, sono in arrivo una serie di novità: il punto dei Consulenti del lavoro
Pagamenti elettronici e fatturazione elettronica, che cosa cambia
Dal prossimo 30 giugno sono in arrivo grosse novità per i pagamenti elettronici e la fatturazione elettronica. In particolare, nel primo caso, chi non si adeguerà all'installazione dei pos sarà soggetto a sanzioni (salate), mentre nel secondo caso, a partire dal primo luglio, si estenderà l'obbligo di e-fattura.
Queste, spiegano in una nota i Consulenti del Lavoro, "sono le principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. n. 36/2022 (all'art. 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, riassunte nella circolare n. 8 del 7 giugno 2022 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro".
Pagamenti digitali, obbligo di pos dal 30 giugno 2022: le novità
Chi effettua l’attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettare pagamenti elettronici. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. Obbligo, tuttavia, che non si applica per “oggettiva impossibilità tecnica”.
In questi casi, infatti, spiegano i consulenti del lavoro, "saranno applicate le norme generali sulle sanzioni amministrative previste dalle Legge n. 689/1981, con riferimento alle procedure e ai termini, a eccezione dell’articolo 16 che disciplina il pagamento in forma ridotta".
Fatturazione elettronica obbligatoria dal primo luglio 2022: che cosa sapere
"Il documento, si legge nella nota, si concentra poi sull’altra novità introdotta dal decreto legge citato, ai commi 2 e 3 dell'art. 18, ovvero l'entrata in vigore dal prossimo primo luglio dell’obbligo di trasmettere la fattura in modalità elettronica anche per nuove categorie di soggetti titolari di partita IVA, che finora erano esclusi. Si tratta di soggetti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), contribuenti in regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014) e associazioni che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori ai 65mila euro".