Politica

Autonomia, la premier Meloni in Cdm: "Puntiamo a un'Italia più unita e coesa"

Sì unanime in Cdm. Meloni rassicura: "Vogliamo un’Italia più unita"

Le opposizioni protestano sull'approvazione del ddl sull'autonomia differenziata

Dal Pd, Stefano Bonaccini parla di "bozza irricevibile" e annuncia una "mobilitazione". Mentre il leader M5s Giuseppe Conte accusa Meloni di aver "svenduto" l'Unità nazionale per le regionali in Lombardia. Critica, dal Terzo Polo, anche Mariastella Gelmini: "L'entusiasmo della Lega sul ddl Calderoli approvato oggi in Cdm certifica soltanto che al partito di Salvini hanno concesso di piantare una bandierina elettorale alla vigilia del voto in Lombardia - sostiene l'ex ministra -. Uno spot che non conclude nulla. Per Lep e intese ci vorranno anni".


All'approvazione del ddl si arriva dopo circa tre mesi e mezzo dal giuramento del governo e quando mancano dieci giorni dalle elezioni regionali in Lombardia. Nella bozza finale approvata nel pomeriggio dal Cdm sono inseriti alcuni riferimenti al rispetto "dell'equilibrio di bilancio" nella determinazione delle risorse da trasferire alle Regioni sulla base dei costi e fabbisogni standard individuati dai Lep. Nelle scorse settimane, erano stati tolti i riferimenti alla spesa storica che lo Stato ha sostenuto in quella Regione come base del calcolo delle risorse da trasferire in caso di mancata individuazione dei Lep. 

Il percorso tracciato dal ddl, che si compone di dieci articoli, è lungo e abbastanza tortuoso, condizionato alla determinazione dei Lep, che non dovrebbe arrivare prima di un anno. La determinazione dei Lep è demandata a uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri che, alla fine del relativo iter, dovranno essere predisposti dalla cabina di regia e deliberati dal Consiglio dei ministri. Sugli schemi di dpcm dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere - che dovrà essere reso entro quarantacinque giorni - prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Spetta alla legge indicare le materie o gli ambiti di materie Lep.

L'articolo due del ddl disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L'atto di iniziativa spetta alla Regione richiedente, previo parere degli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. Quindi è trasmesso al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro per gli Affari regionali e le autonomie che, acquisita la valutazione dei ministri competenti per materia e del ministro dell'Economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata.

Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.
Lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso per il parere alla Conferenza unificata che deve pronunciarsi entro trenta giorni; trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, i quali potranno esprimersi con atti indirizzo entro sessanta giorni, secondo i rispettivi regolamenti.

Quanto al finanziamento dell'autonomia differenziata, si rinvia a una Commissione paritetica Stato-Regione il compito di individuare le risorse necessarie per l'autonomia differenziata.
La Commissione paritetica Stato-Regione deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La durata delle intese tra Stato e Regioni, che ciascuna Regione dovrà individuare, non sarà comunque superiore a dieci anni. L'articolo 9, infine, prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.