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Politica
Decreto anti-baby gang: via il cellulare al minore che commette reato

Stretta contro dispersione scuola

Nel decreto legge contro la criminalità giovanile si punta anche a rafforzare l'obbligo scolastico. Per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo dell'istruzione dei minori, chiunque - si legge nella bozza del dl visionato dall'AGI sul tavolo del pre-Cdm - rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria è punito con la reclusione fino a due anni".

"Non ha altresi' diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo", si legge ancora nella bozza del dl. 

Misure a tutela delle vittime dei reati per via telematica 

Nel dl contro la criminalita' giovanile sul tavolo del pre-Cdm sono previste misure di "tutela della dignita' delle vittime dei reati commessi per via telematica". "La vittima di un reato commesso per via telematica puo' - si legge nella bozza visionata dall'AGI - inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante i fatti di reato di cui e' stato vittima, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora la condotta, da identificare espressamente tramite relativo uniform resource locator (URL), non integri le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici".

"Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza" il soggetto responsabile "non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno", si legge ancora. 

Nasce l'osservatorio sulla devianza minorile

Il dl contro la criminalita' giovanile sul tavolo del pre-Cdm prevede un osservatorio sulla devianza minorile. "E' istituito un osservatorio sulla devianza minorile con il compito di coordinare percorsi dedicati per la prevenzione della dispersione scolastica, nonche' interventi di rigenerazione urbana nelle periferie e di educazione alla legalita'. La composizione e il funzionamento dell'osservatorio sono definiti con decreto del prefetto, sentito il sindaco metropolitano", si legge nella bozza del provvedimento.

Stretta sul porto abusivo di armi

"Disposizioni per il contrasto dei reati in materia di armi od oggetti atti ad offendere, nonche' di sostanze stupefacenti". E' quanto prevede all'articolo 3 il dl contro la criminalita' giovanile. Si prevede, tra l'altro, l'aumento dell'arresto per chi "fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un'arma per cui non e' ammessa licenza". "All'articolo 699, secondo comma, del codice penale, le parole 'tre anni' sono sostituite dalle seguenti: 'quattro anni'", si legge nella bozza visionata dall'AGI. 

Stretta sulla detenzione di droga di lieve entità

Aumenta la pena della detenzione prevista in caso di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entità. Lo prevede la bozza del dl contro la criminalita' giovanile sul tavolo del pre-Cdm. Si passa da un minimo di 1 anno a 5 anni, finora e' previsto il carcere da 6 mesi a 4 anni.​​

Rieducazioni minori con lavori socialmente utili

"Il pubblico ministero nel caso di reati per i quali e' prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, notifica al minore e all'esercente la responsabilita' genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore, con l'accordo dell'esercente la responsabilita' genitoriale, acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili di cui all'articolo 6 e compatibilmente con la legislazione sul lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti no profit o lo svolgimento di altre attivita' a beneficio della comunita' di appartenenza, per un periodo compreso da uno a sei mesi". E' quanto prevede all'articolo 6 la bozza del dl contro la criminalita' giovanile all'esame del pre-Cdm. 

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