Politica

Eutanasia, sì a obiezione di coscienza per medici: ok maggioranza a modifica

Non punibilità retroattiva per i condannati

"Nel rapporto il medico e' tenuto a indicare qualsiasi informazione da cui possa emergere che la richiesta di morte medicalmente assistita non sia libera, consapevole e informata. Per la stesura del rapporto e la valutazione clinica il medico puo' avvalersi della collaborazione di medici specialisti. Qualora ritenga che manchino palesemente i presupposti e le condizioni di cui all'articolo tre, il medico non trasmette la richiesta del comitato per la valutazione clinica, motivando la sua decisione. Il comitato per la valutazione clinica entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta esprime un parere motivato sulla esistenza dei presupposti e dei requisiti stabili dalla presente legge a supporto della richiesta di morte volontaria medicalmente assistita, e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata.

Al fine dell'espressione del parere, il comitato per la valutazione clinica puo'' convocare il medico di riferimento o l'equipe sanitaria per un'audizione e poi altresi' recarsi, anche a mezzo di un suo delegato, al domicilio del paziente per accertare che la richiesta di morte medicalmente assistita sia stata informata, consapevole e libera. Ove il parere sia favorevole, il medico richiedente lo trasmette, insieme a tutta la documentazione in suo possesso alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria territoriale o alla direzione sanitaria dell'azienda sanitaria ospedaliera di riferimento che dovra' attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga nel rispetto delle modalita' cui al comma uno, presso il domicilio del paziente o, laddove cio' non sia possibile, presso una struttura ospedaliera e sia consentito anche alle persone prive di autonomia fisica.

Nel caso in cui il medico non ritenga di trasmettere la richiesta al comitato per la valutazione clinica in caso di parere contrario dello stesso comitato, resta ferma comunque la possibilita' per la persona che abbia richiesto la morte volontaria medicalmente assistita di ricorrere al giudice territorialmente competente, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione del parere. La richiesta, la documentazione e il parere di cui ai precedenti commi fanno parte integrante della cartella clinica o del fascicolo sanitario elettronico ove gia' attivato. Il medico presente all'atto del decesso e' in ogni caso tenuto previamente ad accertare, eventualmente avvalendosi della collaborazione di uno psicologo, e persiste la volonta' di morte volontaria medicalmente assistita e che permangono le condizioni di cui all'articolo 3. Il decesso a seguito di morte volontaria medicalmente assistita e' equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti.", conclude la nuova formulazione dell'articolo 5 del testo sul fine vita. 

Eutanasia, testo in Aula lunedi' 

Le commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera hanno terminato l'esame della proposta di legge sul fine vita. Le commissioni hanno quindi votato il mandato ai relatori per l'Aula, Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s). L'approdo in Assemblea e' previsto per lunedi' prossimo, 13 dicembre, per la discussione generale.

Non punibilità retroattiva per i condannati

"Non è punibile chiunque sia stato condannato, anche con sentenza passata in giudicato, per aver agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona prima dell'entrata in vigore della presente legge, qualora al momento del fatto ricorressero i presupposti e le condizioni di cui all'articolo tre della presente legge e la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente fosse stata in inequivocabilmente accertata". E' quanto recita il secondo comma dell'articolo 7 della proposta di legge sul fine vita, approvato dalle commissioni Affari sociali e Giustizia della Camera. La non punibilità retroattiva era già prevista dal testo base, ma l'articolo è stato modificato e sono state ridotte le 'condizioni' per l'applicazione della norma.