Politica
"Obiezioni del Garante sul Pass?". Esplode in Parlamento la bomba di Affari
Green Pass uguale “libertà di contagiare”? Il deputato e costituzionalista del Pd Stefano Ceccanti cita l'articolo di Affaritaliani in aula alla Camera
Green Pass, Ceccanti (Pd): "E' importante che il governo chiarisca se ritiene queste osservazioni fondate"
Secondo il Garante della Privacy, "col Green Pass i vaccinati positivi eludono i controlli". L'articolo scritto per Affaritaliani.it da Paolo Becchi e Giuseppe Palma (clicca qui per leggerlo) arriva nell'Aula della Camera e viene citato dal deputato del Partito Democratico Stefano Ceccanti, giurista e costituzionalista. Che cosa dovrebbe fare ora il governo Draghi? "Guardi, io non mi pronuncio nel merito, dico solo che è arrivato un parere del garante della privacy che segnala alcune criticità, che sono state chiosate da Becchi e da Palma", spiega ad Affaritaliani.it lo stesso Ceccanti.
LEGGI LO SCOOP DI AFFARITALIANI.IT"Col Green Pass i vaccinati positivi eludono i controlli. Abbiamo dati falsi" |
"Questo parere è arrivato dopo che il Comitato per la Legislazione si era già espresso. E' importante che il governo chiarisca se ritiene queste osservazioni fondate almeno in parte e, in questo caso, dal momento che il decreto sta per scadere e non è pertanto modificabile, come pensi di provvedere in seguito. Se le ritiene infondate le motivi, altrimenti ci dica cosa pensa di fare. Per queste ragioni, come componenti del comitato, abbiamo predisposto un ordine del giorno richiamando le principali osservazioni e chiedendo al governo il suo parere", spiega il costituzionalista Dem.
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L'ORDINE DEL GIORNO
C 3363 – DL 127/2021
La Camera,
premesso che:
l’11 novembre scorso, successivamente all’espressione del parere da parte del Comitato per la legislazione, è pervenuta, sul provvedimento, una segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali che attiene ad un profilo rilevante di formulazione del testo;
la segnalazione rileva infatti che le disposizioni, introdotte al Senato, in ordine alla possibilità di consegna della “certificazione verde COVID-19” per tutta la sua durata di validità al datore di lavoro, con conseguente esonero dai controlli (articolo 1, comma 1, capoverso Articolo 9-quinquies, comma 5 e articolo 3, comma 1, capoverso articolo 9-septies, comma 5), presentano alcune criticità con riferimento alla loro portata applicativa;
In primo luogo, sostiene la segnalazione, “la prevista esenzione dai controlli -in costanza di validità della certificazione verde- rischia di determinare la sostanziale elusione delle finalità di sanità pubblica complessivamente sottese al sistema del “green pass”. Esso è, infatti, efficace a fini epidemiologici nella misura in cui il certificato sia soggetto a verifiche periodiche sulla sua persistente validità; ciò che è reso possibile dal costante aggiornamento, mediante la piattaforma nazionale DGC, dei certificati in base alle risultanze diagnostiche eventualmente sopravvenute. L’assenza di verifiche durante il periodo di validità del certificato non consentirebbe, di contro, di rilevare l’eventuale condizione di positività sopravvenuta in capo all’intestatario del certificato”;
inoltre, prosegue la segnalazione “la prevista legittimazione della conservazione (di copia) delle certificazioni verdi contrasta con il Considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953 il quale, nel sancire un quadro di garanzie omogenee, anche sotto il profilo della protezione dati, per l’utilizzo delle certificazioni verdi in ambito europeo, dispone che “Laddove il certificato venga utilizzato per scopi non medici, i dati personali ai quali viene effettuato l'accesso durante il processo di verifica non devono essere conservati, secondo le disposizioni del presente regolamento”;
infine, sempre in base alla segnalazione “dal dato relativo alla scadenza della certificazione può […] agevolmente evincersi anche il presupposto di rilascio della stessa, ciascuno dei quali (tampone, guarigione, vaccinazione) determina un diverso periodo di validità del green pass. In tal modo, dunque, una scelta quale quella sulla vaccinazione -così fortemente legata alle intime convinzioni della persona- verrebbe privata delle necessarie garanzie di riservatezza”;
appare pertanto necessario approfondire come le disposizioni richiamate trovino applicazione nel caso di sopravvenuta positività e alla luce del considerando 48 del Regolamento (UE) 2021/953-:
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate anche al fine di introdurre, se necessarie, le opportune modifiche normative
On. Butti
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Sempre Ceccanti aggiunge: "Abbiamo poi predisposto un ulteriore ordine del giorno che corriposponde invece al parere pubblicato e che invita ad evitare di portare nella seconda Camera un decreto in scadenza a pochi giorni dalla scadenza".
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IL SECONDO ORDINE DEL GIORNO
C 3363 – DL 127/2021
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame è stato trasmesso alla Camera lo scorso 11 novembre, a nove giorni dalla scadenza, il prossimo 20 novembre, del termine per la conversione;
in proposito il Comitato per la legislazione, nel parere reso sul provvedimento, lo scorso 11 novembre, ha raccomandato al Legislatore e al Governo “di avviare una riflessione al fine di evitare in futuro la concentrazione dell’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge nel primo ramo di esame, nell’ottica di garantire il rispetto di un ragionevole equilibrio nelle procedure parlamentari, richiamato anche dalla Corte Costituzionale nell’ordinanza n. 60 del 2020.”;
la medesima raccomandazione era stata avanzata dal Comitato nel parere reso nella seduta del 7 ottobre 2020 sul disegno di legge C 2700 di conversione del decreto-legge n. 104 del 2020, trasmesso dal Senato a una settimana dal termine per la conversione;
nella Legislatura in corso solo quattro degli ottanta decreti-legge convertiti sono stati modificati nel corso della seconda lettura (dati aggiornati al 31 ottobre 2021); inoltre, il tempo della prima lettura tende a protrarsi; infatti, ad esempio, da ultimo il decreto-legge n. 121 del 2021, in prima lettura alla Camera, è stato trasmesso al Senato il 29 ottobre 2021, a undici giorni dal termine per la conversione; il decreto-legge n. 105 del 2021, in prima lettura alla Camera, è stato trasmesso al Senato il 9 settembre 2021 a dodici giorni dal termine per la conversione; il decreto-legge n. 80 del 2021, in prima lettura al Senato, è stato trasmesso alla Camera il 30 luglio 2021, a nove giorni dalla scadenza del termine per la conversione;
a questa dilatazione dei tempi non sembra peraltro fare riscontro, almeno nelle sedi formali, un più approfondito esame di prima lettura; in particolare, gli emendamenti al provvedimento in esame sono stati votati dalla Commissione competente del Senato in sole tre sedute, concentrate nelle giornate del 3 e del 9 novembre scorsi;
occorre individuare, anche in vista dell’approvazione delle misure legislative richieste dal PNRR e pur tenendo conto della situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso, più ordinate modalità di legiferare, che evitino eccessive compressioni dei tempi di esame dei provvedimenti-:
impegna il Governo
ad operare, attraverso il necessario dialogo con il Parlamento, nell’ottica di una migliore programmazione dell’iniziativa legislativa governativa, in modo da consentire un maggiore equilibrio nelle procedure parlamentari.
On. Tomasi, Butti