RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo
Dal primo settembre il reddito di cittadinanza diventa Mia. Il testo integrale del decreto
Articolo 12
Disposizioni transitorie, finali e finanziarie
-
I percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio, già riconosciuto prima del 1° settembre 2023, sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto-legge indicato. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31 dicembre 2023.
-
A decorrere dal 1° settembre 2023 non possono essere presentate nuove domande di reddito di cittadinanza.
-
La MIA e il reddito di cittadinanza non sono cumulabili.
-
All’articolo 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2 e commi da 6-bis a 6-quinquies, 7, commi da 15-quater a 15-septies, 7-bis, 9-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 13, comma 1-ter”.
-
L’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva,
nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, richiesta entro il 1 settembre 2023, è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023”.
-
L’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è così modificato: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età, non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, sempre che il reddito di cittadinanza sia stato richiesto entro il 1° settembre 2023 e fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
-
In fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’attuazione del presente comma non comporta oneri ulteriori a carico della finanza pubblica.
-
Agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente capo, quantificati in euro , si provvede mediante le risorse del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
(ATTENZIONE: verificare la necessità di mantenere o modificare le seguenti norme del DL n. 4/2019: artt. 6, comma 8-bis, 11-bis, e 13, comma 2)
Iscriviti alla newsletter