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Politica
RdC addio, arriva Mia: il decreto integrale con tutte le novità. Esclusivo

  • Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari della MIA con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

  • L’incentivo di cui ai precedenti commi è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo della MIA.

  • Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della MIA, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della

    piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, il dieci per cento dell’incentivo di cui ai commi 1 e 2, decurtato dall’incentivo previsto per il datore di lavoro.

  • Ai beneficiari della MIA che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilità del MIA, nei limiti di 500 euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’impresa e del made in Italy.

  • Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di beneficiario della MIA iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

  • Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

  • Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

  •  

    Articolo 11

    Coordinamento, monitoraggio e valutazione della MIA

    1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull’attuazione della MIA e predispone, annualmente, sentita l’ANPAL per gli interventi di competenza, un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale.

    2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile della valutazione della MIA e del coordinamento dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

    3. Ai compiti di cui al presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, anche avvalendosi di INPS, di INAPP e di Anpal Servizi S.p.A., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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    Tags:
    politica





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