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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la
richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;
d) per il richiedente della Garanzia per l’inclusione, la mancata sottoposizione a misura
cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive,
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.
Il comma 3 prevede che non ha diritto alla Garanzia per l’inclusione il componente del
nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi
alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni
consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il comma 4 chiarisce il parametro della scala di equivalenza nel seguente modo: il
parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), n. 2), è pari a 1 per il
nucleo familiare ed è incrementato: di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di
cura; di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a
cui è riconosciuta l’invalidità civile temporanea; di 0,15 per ciascun minore di età fino a
due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo
complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Il comma 5 stabilisce che, ai fini della Garanzia per l’inclusione, il nucleo familiare è
definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, fermo restando che: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito
di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; i
componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del
 
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medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito
di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione; il figlio
maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori
esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a loro carico
a fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
e non ha figli.
Il comma 6 stabilisce che nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lett.
b), punto 2, non rilevano: le erogazioni relative all’assegno unico e universale; le erogazioni
riferite al pagamento di arretrati; le specifiche e motivate misure di sostegno economico
di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico della Garanzia per
l’inclusione, individuate nell’ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del
comune o dell’ambito territoriale; le maggiorazioni compensative definite a livello
regionale per le componenti espressamente definite aggiuntive al beneficio economico
della Garanzia per l’inclusione; le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi,
nonché eventuali esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi; le erogazioni a fronte
di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o
altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
Il successivo comma 7 prevede che i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non
compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
Il comma 8 precisa che la Garanzia per l’inclusione è compatibile con il godimento di ogni
strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le
condizioni di cui al presente articolo e che, ai fini del diritto al beneficio e della definizione
dell’ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto
dalla disciplina dell’ISEE.
Da ultimo, il comma 9 chiarisce che, ai soli fini del presente decreto, la continuità della
residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo
pari o superiore a sei mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano
nell’arco del biennio per un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o
a dieci mesi complessivi nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli
 
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obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti,
quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro
all’estero.
L’articolo 3 disciplina il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione che, su base
annua, è composto da una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente
decreto, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza. Il beneficio economico è, altresì, composto da una integrazione
del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto
ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto nel
contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360
annui. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito familiare,
prevista dall’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2).
Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto
mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici
mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione
di un mese.
Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione è esente dal pagamento dell’IRPEF,
ai sensi dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese
nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile e non può
essere inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
L’articolo prevede, altresì, che, a decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio
economico, le relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente
alle variazioni dell’indice del costo della vita.
I successivi commi 6 e 7 disciplinano la compatibilità della Garanzia per l’inclusione con
lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonoma. In
particolare, in caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più
componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il
maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio
economico, entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS
 
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esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio
economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il
maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di
lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante
dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio
della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a
disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie,
senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio
è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi
dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade. L’avvio di un’attività d’impresa
o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di
uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per
l’inclusione, è comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa a pena
di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall’Istituto, che mette
l’informazione a disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Il reddito è
individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti
e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno
successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario
fruisce senza variazioni della Garanzia per l’inclusione per le due mensilità successive a
quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva
del beneficio. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente, e concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro
lordi annui.
L’articolo chiarisce, inoltre, che in caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del
lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di
accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il
beneficio previsto dal presente articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di
3.000 euro lordi.
 
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È fatto, in ogni caso, obbligo al beneficiario della Garanzia per l’inclusione di comunicare
ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo
mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento
modificativo.
L’articolo specifica, altresì, che in caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso
dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, la situazione reddituale degli interessati è
corrispondentemente aggiornata ai fini della determinazione del reddito familiare.
Ugualmente si procede nei casi di variazione reddituale disciplinati dai commi 6 e 7,
dunque nelle ipotesi di lavoro dipendente o autonomo, come sopra descritti.
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l’interessato
presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una DSU
aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del
beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
L’articolo precisa, infine, che ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione si applicano gli
obblighi previsti dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in tema
di iscrizione e frequenza ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello per i
beneficiari della Garanzia per l’inclusione appartenenti alla fascia di età compresa tra
diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 1,
comma 622, della legge n. 296/2006.
L’articolo 4 disciplina le modalità di richiesta ed erogazione del beneficio.
Il comma 1 stabilisce che la Garanzia per l’inclusione è richiesta con modalità telematiche
all’INPS, che la riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni
previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche
dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal
Ministero dell’istruzione e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro
automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la
verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dal
successivo articolo 7. L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio
economico, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione
sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, secondo
 
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quanto previsto dall’articolo 5. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di
patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
Il comma 2 disciplina la decorrenza del beneficio economico, dal mese successivo a quello
di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.
Il comma 3 prevede che il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della
piattaforma di cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio
sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni
complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni.
Il comma 4 dispone che i beneficiari devono essere convocati per il primo appuntamento
presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso.
Il comma 5 riguarda il coinvolgimento dei servizi sociali che effettuano una valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un
patto per l’inclusione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, comma 4,
nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18
e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per l’impiego per la sottoscrizione
del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il patto di servizio personalizzato
deve essere sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono inviati al
centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico è sospeso. Secondo il
successivo comma 6, l’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego
può essere modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di
attivazione lavorativa o formativa dell’interessato.
Il comma 7 prevede che le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di
attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché
le attività di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione
multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il
sistema informativo di cui all’articolo 5, sono definite con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL,
 
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previa intesa in sede di Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di conversione in legge del presente decreto.
I commi 8, 9 e 10 disciplinano la Carta Garanzia per l’inclusione, quale strumento di
pagamento elettronico ricaricabile, attraverso cui è erogato il beneficio economico. In sede
di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta
Garanzia per l’inclusione avviene in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo
81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per
l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero
delle carte deve comunque essere tale da garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per
ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. Oltre che al soddisfacimento
delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Garanzia per l’inclusione permette di
effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro cento per un
singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico
mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione. Ulteriori esigenze da
soddisfare attraverso la Carta Garanzia per l’inclusione, nonché diversi limiti di importo
per i prelievi di contante, possono essere individuate con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, fermo
restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in
denaro o altre utilità. La consegna della Carta Garanzia per l’inclusione presso gli uffici del
gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione
del patto di attivazione digitale.
L’articolo 5 disciplina il sistema informativo (SIISL), volto a consentire l’attivazione dei
percorsi personalizzati per i beneficiari della Garanzia per l’inclusione, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, a favorire percorsi autonomi di ricerca di
lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari, nonché per finalità di
analisi, monitoraggio, valutazione e controllo della Garanzia per l’inclusione. Tale sistema
informativo è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e consente

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