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cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la
richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;
d) per il richiedente della Garanzia per l’inclusione, la mancata sottoposizione a misura
cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive,
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.
Il comma 3 prevede che non ha diritto alla Garanzia per l’inclusione il componente del
nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi
alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni
consensuali del rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui
all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40,
della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Il comma 4 chiarisce il parametro della scala di equivalenza nel seguente modo: il
parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), n. 2), è pari a 1 per il
nucleo familiare ed è incrementato: di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di
cura; di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a
cui è riconosciuta l’invalidità civile temporanea; di 0,15 per ciascun minore di età fino a
due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo; fino a un massimo
complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di
disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i
componenti per tutto il periodo in cui si risiedono in strutture a totale carico pubblico.
Il comma 5 stabilisce che, ai fini della Garanzia per l’inclusione, il nucleo familiare è
definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159
del 2013, fermo restando che: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito
di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione; i
componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del