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208, prevedendo che una sua quota, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni,
concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione della
Garanzia per l’inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una
quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023, a 614 milioni di euro
per il 2024 e pari a 617 milioni a partire dal 2025, inclusivi delle risorse riservate al
contributo assistenti sociali già disciplinato dall’articolo 1, comma 797 e seguenti, della
legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Per le suddette finalità, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvano le
linee guida per la costruzione di Reti di servizi: applicazione alla Garanzia per l’Inclusione.
Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di
monitoraggio delle risorse trasferite. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse
all’effettivo l’utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole “n. 285,” sono aggiunte le seguenti: “nonché, a
decorrere dall’anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,”.
L’articolo 7 disciplina i controlli sulla Garanzia per l’inclusione, prevedendo, al comma 1,
che gli stessi sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
dell’INPS e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. L’Ispettorato Nazionale del
Lavoro può altresì avvalersi, a tal fine e previa stipula di apposite convenzioni, della
Guardia di finanza.
Il comma 2 prevede che, al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di
vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio,
nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il
personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha accesso a tutte le
informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a