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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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l’interoperabilità di tutte le piattaforme digitali dei soggetti accreditati al sistema sociale e
del lavoro che concorrono alle finalità sopra riportate.
Nell’ambito del predetto Sistema informativo opera la piattaforma digitale per la presa in
carico e la ricerca attiva dedicata ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione. I beneficiari
attivabili al lavoro, attraverso la registrazione sulla piattaforma, accedono a informazioni
e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e
formazione, progetti utili alla collettività e altri strumenti di politica attiva del lavoro
adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a informazioni sullo stato di
erogazione del beneficio e sulle attività previste dal progetto personalizzato. La
piattaforma agevola la ricerca di lavoro, l’individuazione di attività di formazione e
rafforzamento delle competenze e la partecipazione a progetti utili alla collettività, tenendo
conto, da una parte, delle esperienze educative e formative e delle competenze
professionali pregresse del beneficiario, e, dall’altra, della disponibilità di offerte di lavoro,
di corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di
politica attiva.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la
protezione dei dati personali, l’INPS, l’ANPAL, di concerto con il Ministro della giustizia,
con il Ministro dell’istruzione e del merito e con il Ministro dell’università e della ricerca,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle
piattaforme e sono individuate misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati,
nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie e adeguati tempi di
conservazione dei dati.
Infine, l’articolo prevede che, per la realizzazione delle finalità sopra indicate, all’articolo
13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo la lettera d-bis) è
aggiunta la seguente: ‹‹d-ter): Piattaforma digitale per l’inclusione sociale e lavorativa per
la presa in carico e la ricerca attiva, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro.». In tal modo, la piattaforma
 
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digitale costituisce parte integrante del sistema informativo unitario delle politiche del
lavoro, disciplinato dal predetto articolo 13 del d.lgs. n. 150/2015.
L’articolo 6 disciplina il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa,
chiarendo che i nuclei familiari beneficiari della Garanzia per l’inclusione, una volta
sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso
personalizzato di inclusione sociale o lavorativa. Il percorso viene definito in uno o più
progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei
singoli componenti.
La valutazione multidimensionale è effettuata da operatori del servizio sociale competente
del comune o dell’Ambito territoriale sociale. Ove necessario, la valutazione
multidimensionale è svolta attraverso una equipe multidisciplinare definita dal servizio
sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare
riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della
salute e l’istruzione.
Nei casi in cui, nell’ambito del nucleo familiare preso in carico in prima battuta dai servizi
sociali, vi siano soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro, gli stessi
sottoscrivono un patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio personalizzato può essere
coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano
nazionale per la ripresa e resilienza.
Il comma 4 chiarisce che sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a
tutte le attività formative, di lavoro, di servizio civile universale di cui al decreto legislativo
6 marzo 2017, n. 40, nonché alle misure di politica attiva, comunque denominate,
individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, tutti i
componenti il nucleo familiare, maggiorenni ovvero anche minorenni, che abbiano assolto
il diritto dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76 o che ne siano prosciolti, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di
studi, ferma restando, per il componente con disabilità, la possibilità di richiedere
l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento
 
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lavorativo e all’inclusione sociale. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della
Garanzia di Inclusione titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60
anni, nonché i componenti con disabilità, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta
salva ogni iniziativa di collocamento mirato, e i componenti affetti da patologie
oncologiche. Possono, altresì, essere esonerati dagli obblighi previsti dal presente articolo,
i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori
di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non
autosufficienza. Per lo svolgimento del servizio civile universale, possono essere riservate
quote supplementari nei relativi bandi di selezione di cui al decreto legislativo 6 marzo
2017, n. 40, anche in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo citato. Nell’ipotesi in cui il percettore della Garanzia per l’inclusione
è ammesso a svolgere il servizio civile universale, il beneficio economico di cui all’articolo
3 concorre all’importo massimo dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
Il comma 5 stabilisce che i servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del
Terzo settore e che l’attività di tali enti è riconosciuta, agevolata e valorizzata da parte dei
competenti servizi. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello
comunale o di Ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle equipe
multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività
svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
Il comma 6 e il comma 7 prevedono, nel rispetto delle competenze costituzionali delle
regioni e delle province autonome, la possibilità per le stesse di stabilire che la
sottoscrizione del patto di servizio personalizzato, e la relativa presa in carico del
beneficiario della Garanzia per l’inclusione, sia effettuata presso i soggetti accreditati ai
servizi per il lavoro, mediante il sistema informativo della Garanzia per l’inclusione,
unitamente alla circostanza per cui i servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e
i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente.
I commi 8 e 9 disciplinano le modalità di utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
 
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208, prevedendo che una sua quota, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni,
concorre al potenziamento degli interventi e dei servizi, di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione della
Garanzia per l’inclusione, anche ai beneficiari di tale misura. A tale fine, è destinata una
quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l’anno 2023, a 614 milioni di euro
per il 2024 e pari a 617 milioni a partire dal 2025, inclusivi delle risorse riservate al
contributo assistenti sociali già disciplinato dall’articolo 1, comma 797 e seguenti, della
legge n. 178 del 30 dicembre 2020. Per le suddette finalità, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto del relativo Fondo e si approvano le
linee guida per la costruzione di Reti di servizi: applicazione alla Garanzia per l’Inclusione.
Con il medesimo decreto sono definite, altresì, le modalità di rendicontazione e di
monitoraggio delle risorse trasferite. Al fine di subordinare l’erogazione delle risorse
all’effettivo l’utilizzo di quelle precedentemente trasferite, all’articolo 89, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole n. 285,” sono aggiunte le seguenti: “nonché, a
decorrere dall’anno 2024, su base regionale, del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n.
208,”.
L’articolo 7 disciplina i controlli sulla Garanzia per l’inclusione, prevedendo, al comma 1,
che gli stessi sono svolti dal personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e
dell’INPS e dal Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. L’Ispettorato Nazionale del
Lavoro può altresì avvalersi, a tal fine e previa stipula di apposite convenzioni, della
Guardia di finanza.
Il comma 2 prevede che, al fine di consentire un efficace svolgimento dell’attività di
vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportano la decadenza dal beneficio,
nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, il
personale ispettivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha accesso a tutte le
informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall’INPS, già a
 
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disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle
informazioni e alle banche dati contenenti informazioni collegate ai requisiti e alle
condizioni per accedere e conservare il beneficio. A tale fine, secondo il comma 3, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, sentiti l’INL,
l’INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di
dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le
misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.
Da ultimo, il comma 4 stabilisce che, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro
irregolare nei confronti dei beneficiari della Garanzia per l’Inclusione, che svolgono
attività lavorativa in violazione delle disposizioni legislative vigenti, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali elabora, con proprio decreto, sentito l’INL, un piano triennale di
contrasto all’irregolare percezione della Garanzia per l’Inclusione, contenente le misure di
contrasto e la strategia dell’attività ispettiva, i criteri per il monitoraggio dei suoi esiti, gli
obiettivi annuali da conseguire, nonché le modalità di collaborazione con le parti sociali e
con le amministrazioni territoriali.
L’articolo 8 disciplina le sanzioni e la responsabilità penale, contabile e disciplinare.
In particolare, il comma 1 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio economico Garanzia per
l’inclusione, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere,
ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.
Ai sensi del comma 2, l’omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute
e rilevanti ai fini del mantenimento del beneficio, è punita con la reclusione da uno a tre
anni.
Ai sensi del successivo comma 3, alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi
precedenti e per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non
inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo
20-bis, comma 1, numeri da 1) a 3), del codice penale, nonché all’applicazione con
provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria,
 
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consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi dell’articolo 444 e seguenti
del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis.
La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere
nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza
oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di
applicazione della misura di prevenzione.
Il comma 4 prevede che, nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3,
qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del successivo comma 16, le
decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dal
passaggio in giudicato della sentenza. In tutti gli altri casi di cui al comma 3, quando risulta
dagli atti che il destinatario del provvedimento giudiziale gode della Garanzia per
l’inclusione, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro
quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o dall’applicazione della misura
di prevenzione con provvedimento definitivo.
Il comma 5 prevede che, fermo restando quanto previsto dal comma 3, quando
l’amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle
informazioni poste a fondamento dell’istanza ovvero l’omessa o mendace successiva
comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della
composizione del nucleo familiare dell’istante, la stessa amministrazione dispone
l’immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla
restituzione di quanto indebitamente percepito.
Il comma 6 disciplina le seguenti ipotesi di decadenza, per tutto il nucleo familiare, dalla
Garanzia per l’inclusione, quando uno dei componenti il nucleo familiare:
a) non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine
fissato, senza un giustificato motivo;
b) non sottoscrive il patto per l’inclusione o il patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 4, salvi i casi di esonero;
 
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c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o
di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, comunque
denominate, nei quali è inserito dai servizi per il lavoro, secondo quanto previsto dal patto
di servizio personalizzato, ovvero non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali
nell’ambito del percorso personalizzato;
d) non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro ai sensi dell’articolo 9;
 
e) non rispetta le previsioni di cui all’articolo 3, commi 7, 8, 10, 12, ovvero effettua
comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico maggiore;
f) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
g) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento
a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni di cui
all’articolo 3.
Ai sensi del comma 7, gli indebiti recuperati con le modalità di cui all’articolo 38, comma
3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2022, n. 122, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall’INPS all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al «Fondo per il sostegno alla povertà e per
l’inclusione attiva» istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ai sensi dei commi 8 e 9, in tutti i casi di revoca o decadenza dal beneficio, l’INPS dispone
l’immediata disattivazione della Carta Garanzia per l’inclusione e, nei casi diversi da quelli
di cui al comma 3, la Garanzia per l’inclusione può essere richiesta da un componente il
nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza.
Il comma 10 stabilisce che tutti i soggetti che accedono al sistema informativo mettono a
disposizione, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data dalla quale ne
sono venuti a conoscenza, attraverso il medesimo sistema informativo, le informazioni sui
fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui sopra. L’INPS, per il tramite del sistema
informativo, mette a disposizione dei centri per l’impiego e dei comuni gli eventuali
conseguenti provvedimenti di revoca o decadenza dal beneficio. Nei casi di dichiarazioni
mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento della Garanzia per l’inclusione,
i soggetti preposti ai controlli e alle verifiche trasmettono all’autorità giudiziaria, entro dieci
giorni dall’accertamento, la documentazione completa relativa alla verifica.

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