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di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta
stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini
perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori
potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle
risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2023 per complessivi
80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani, secondo la ripartizione regionale, che costituisce limite di spesa, individuata
dall’ANPAL con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto-legge. Con il medesimo decreto, ANPAL procede al disimpegno delle
risorse assegnate agli Organismi Intermedi del suddetto Programma che, d’intesa con i
medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità entro il termine del
2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al comma 1 e
il limite di spesa di cui al primo periodo è corrispondentemente incrementato. Per l’anno
2024 la copertura degli oneri di cui al comma 1 è a valere sul Programma Nazionale
Giovani, donne e lavoro per un ammontare di 51,8 milioni di euro, corrispondentemente
innalzato con il decreto di cui al secondo periodo nel caso dell’incremento del limite di
spesa ivi previsto.
6. Per l’anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 16 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dai commi 297 e 298 dell’articolo 1, della
legge n. 197, del 29 dicembre 2022, concorrono, per 500 milioni di euro, le risorse del
Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di
politiche attive per l’occupazione. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di cui al primo periodo di giovani non occupati
che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, alla
copertura degli oneri concorrono per 175 milioni di euro le risorse del Programma