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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
Articolo 41
(Incentivi all’occupazione giovanile)
 
 
 
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1. Al fine di sostenere l’occupazione giovanile e nel rispetto dell’articolo 32 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro
privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi, nella misura
del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le
nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al termine del 2023, di giovani
nelle seguenti condizioni:
a) che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età;
b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione (“NEET”);
c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione
Giovani”;
2. L’incentivo di cui al comma 1 è cumulabile con l’incentivo di cui all’articolo 1, comma
297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in deroga a quanto previsto dal comma 114,
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di
applicazione degli stessi. In caso di cumulo con altra misura, l'incentivo di cui al comma 1
è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEETassunto.
3. Il contributo è riconosciuto nei limiti delle risorse, anche in relazione alla ripartizione
regionale, di cui al comma 5 per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche
a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di
mestiere. L’incentivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico.
4. L’incentivo di cui al comma 1 è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio
nelle denunce contributive mensili. La domanda per la fruizione dell’incentivo è trasmessa
attraverso apposita procedura telematica, all’INPS, che provvede, entro cinque giorni, a
fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva
disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. A seguito della comunicazione di cui al
precedente periodo, in favore del richiedente opera una riserva di somme pari
all’ammontare previsto dell’incentivo spettante e al richiedente è assegnato un termine
perentorio di sette giorni per provvedere alla stipula del contratto di lavoro che dà titolo
all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere
 
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di comunicare all’INPS, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta
stipula del contratto che dà titolo all’incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini
perentori di cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di somme
operata in suo favore, che vengono conseguentemente rimesse a disposizione di ulteriori
potenziali beneficiari. L’incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall’INPS in
base all’ordine cronologico di presentazione delle domande cui abbia fatto seguito
l’effettiva stipula del contratto che dà titolo all’incentivo e, in caso di insufficienza delle
risorse, l’INPS non prende più in considerazione ulteriori domande fornendo immediata
comunicazione anche attraverso il proprio sito istituzionale.
5. La copertura degli oneri di cui al comma 1 è assicurata per l’anno 2023 per complessivi
80 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani, secondo la ripartizione regionale, che costituisce limite di spesa, individuata
dall’ANPAL con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente decreto-legge. Con il medesimo decreto, ANPAL procede al disimpegno delle
risorse assegnate agli Organismi Intermedi del suddetto Programma che, d’intesa con i
medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità entro il termine del
2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al comma 1 e
il limite di spesa di cui al primo periodo è corrispondentemente incrementato. Per l’anno
2024 la copertura degli oneri di cui al comma 1 è a valere sul Programma Nazionale
Giovani, donne e lavoro per un ammontare di 51,8 milioni di euro, corrispondentemente
innalzato con il decreto di cui al secondo periodo nel caso dell’incremento del limite di
spesa ivi previsto.
6. Per l’anno 2023, alla copertura degli oneri derivanti dai commi 10 e 16 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché dai commi 297 e 298 dell’articolo 1, della
legge n. 197, del 29 dicembre 2022, concorrono, per 500 milioni di euro, le risorse del
Programma Next Generation EU affluite al Programma Operativo Nazionale Sistemi di
politiche attive per l’occupazione. Nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia, per le assunzioni di cui al primo periodo di giovani non occupati
che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, alla
copertura degli oneri concorrono per 175 milioni di euro le risorse del Programma
 
51
 
Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani – Asse 1 bis, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo.
7. Per gli effetti delle previsioni di cui al comma 6, le risorse destinate alla copertura degli
oneri derivanti dagli interventi ivi previsti, già a valere sulle risorse del bilancio dello Stato,
pari a 675 milioni di euro, sono ridestinate al finanziamento della Prestazione di
accompagnamento al lavoro di cui all’articolo 12.
8. Con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-
legge, ANPAL procede al disimpegno delle risorse assegnate agli Organismi Intermedi del
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani Asse 1 bis che,
d’intesa con i medesimi, sono individuate quali impegni di spesa la cui esigibilità entro il
termine del 2023 non è certa. Gli importi disimpegnati sono destinati alle finalità di cui al
comma 6 e il concorso alla copertura degli oneri di cui al medesimo comma 6 è
corrispondentemente incrementato.
 
Articolo 42
(Modifica all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
 
1. All’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «Negli anni
2019-2022» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2019-2022 e fino al 30 giugno 2023».
 
Articolo 43
(Estensione della clausola di salvezza)
 
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole: «da
calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve
comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello
svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), g)
o h);».
 
Capo IV
 
52
 
(Disposizioni finali e transitorie)
 
Da verificare
 
 
 
53
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
 
 
L’articolo 1 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è istituita la Garanzia per
l’inclusione, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione
sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione,
di lavoro e di politica attiva del lavoro.
La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale
e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
L’articolo 2 rubricato “beneficiari prevede, al comma 1, che la Garanzia per
l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno vi sia almeno un
componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne o con almeno
sessant’anni di età, o un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che dà luogo ad
assegno per l’invalidità civile anche temporaneo.
Il comma 2 prevede che i predetti nuclei familiari devono risultare, al momento della
presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente
che richiede la misura deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque
anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve
essere in possesso congiuntamente di:
 
54
 
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Dal reddito
familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi
nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da
parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova
dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in
corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE
corrente. Nel calcolo del reddito familiare, di cui al presente articolo, non si computa
quanto percepito a titolo di Garanzia per l’inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro
30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000
per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500
per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il
nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di

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