76
Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5,
componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
Ai sensi del comma 8, ai beneficiari della GAL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo
1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Da ultimo, il comma 9 prevede che, alla GAL, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 6 (avvio di attività di lavoro dipendente), 7 (avvio di attività di lavoro autonomo),
8 (indennità percepite per partecipazione a misure di politica attiva del lavoro), 9
(comunicazione per variazioni dei requisiti di accesso alla misura e mantenimento), 10
(aggiornamento della situazione reddituale) e 11 (DSU aggiornata), all’articolo 4, commi 1
(modalità di richiesta) e 7 (decreto MLPS che definisce modalità di richiesta, sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, ecc..). Ove compatibili, si applicano, altresì, alla GAL le
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 (obbligo di partecipazione alle misure di politica
attiva e casi di esonero), 6 (possibilità per le regioni e PA di far sottoscrivere il patto di
servizio presso soggetti privati accreditati) e 7 (LEP), e agli articoli 5 (SIISL), 7 (controlli),
8 (sanzioni e responsabilità), 9 (offerte di lavoro), 10 (incentivi) e 11 (coordinamento,
monitoraggio e valutazione).
L’articolo 14 disciplina le disposizioni transitorie, finali e finanziarie. In particolare, il
comma 1 prevede che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale
scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al
decreto-legge indicato. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo
8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
Il comma 2 prevede la sostituzione del primo periodo dell’attuale articolo 1, comma 315,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel seguente modo: “Fermo restando quanto previsto
ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi
corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati