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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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Il comma 11 chiarisce che i comuni sono responsabili delle verifiche e dei controlli
anagrafici, attraverso l’incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle
disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al
fine del riconoscimento del beneficio.
Il comma 12 disciplina la responsabilità amministrativo contabile del personale delle
amministrazioni interessate degli altri soggetti incaricati e, comunque, preposti allo
svolgimento delle citate funzioni di controllo, prevedendo che il mancato o non corretto
espletamento dei controlli e delle verifiche di cui al presente capo, nonché la mancata
comunicazione dell’accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alla revoca o alla
decadenza dal beneficio, determinano la responsabilità amministrativo-contabile, ai sensi
dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Le condotte di cui al presente comma
sono altresì valutate ai fini dell’accertamento della responsabilità disciplinare dell’autore.
Il successivo comma 13 prevede che, all’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero di lavoratori beneficiari della Garanzia per
l’Inclusione”.
Il comma 14 disciplina le ipotesi di sospensione dal beneficio del beneficiario o
richiedente, quali la sottoposizione ad una misura cautelare personale, la condanna con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti di cui al comma 3 o la dichiarazione di
latitanza. In queste ipotesi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza.
Ai sensi del comma 15, la sospensione è dichiarata dal giudice e non ha effetto retroattivo.
Il comma 16 stabilisce che, nel primo atto cui è presente l’indagato o l’imputato, l’autorità
giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio.
L’autorità giudiziaria deve, entro il termine di 15 giorni, comunicare all’INPS l’avvenuta
adozione del provvedimento di sospensione, affinché l’Istituto possa provvedere al suo
inserimento nelle piattaforme digitali (comma 17).
Il provvedimento di sospensione, ai sensi del comma 18, può essere revocato dall’autorità
giudiziaria che l’ha disposto, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le
condizioni che l’hanno determinato. In tale circostanza, per il ripristino dell’erogazione
 
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sarà sufficiente che l’interessato presenti domanda al competente ente previdenziale
allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della
prestazione. Il diritto al ripristino dell’erogazione decorre dalla data di presentazione della
domanda e della prescritta documentazione all’ente previdenziale e non ha effetto
retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
Il comma 19 stabilisce che le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dall’INPS all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle
vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali
violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’articolo 9 disciplina le caratteristiche dell’offerta di lavoro che il beneficiario della
Garanzia per l’inclusione è tenuto ad accettare:
a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato,
anche in somministrazione, di durata non inferiore a un mese;
b) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al
sessanta per cento dell’orario a tempo pieno;
c) la retribuzione non è inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il comma 2 prevede che se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata
compresa tra uno e sei mesi, la Garanzia per l’inclusione è sospesa d’ufficio per la durata
del rapporto di lavoro, fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 6, in termini
di compatibilità tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito (limite massimo
tremila euro annui). Al termine del rapporto di lavoro, il beneficio continua a essere
erogato per il periodo residuo di fruizione, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3,
e quanto percepito non si computa ai fini della determinazione del reddito per il
mantenimento del beneficio. Da ultimo, secondo il comma 3, per le offerte di lavoro, di
durata compresa tra uno e tre mesi, non si applica la condizione di cui al comma 1, lett.
b).
 
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L’articolo 10 disciplina gli incentivi per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari
della Garanzia per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
pieno o parziale, o anche mediante contratto di apprendistato. Agli stessi è riconosciuto,
per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a
8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. Nel caso di licenziamento del beneficiario
della Garanzia per l’inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione, il
datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni
civili, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo
che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. L’esonero è
riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a
tempo indeterminato nel limite massimo di ventiquattro mesi, inclusi i periodi di esonero
fruiti ai sensi del comma 2, secondo cui ai datori di lavoro privati che assumono i
beneficiari della Garanzia per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o stagionale, pieno o parziale, è riconosciuto, per un periodo massimo di
dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, l’esonero dal
versamento del cinquanta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
dei datori di lavoro e dei lavoratori, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL,
nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato
su base mensile. Il comma 3 prevede che l’incentivo di cui ai precedenti commi è
riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema
informativo SIISL.
Il comma 4, inoltre, stabilisce che, al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della
Garanzia per l’inclusione, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica
attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa
in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al trenta per cento dell’incentivo massimo
annuo di cui ai commi 1 e 2.
 
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Ancora, il comma 5 prevede che, ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione che avviano
un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del beneficio è riconosciuto in un’unica soluzione un
beneficio addizionale pari a sei mensilità della Garanzia per l’inclusione, nei limiti di 500
euro mensili. Le modalità di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’impresa e del made in Italy.
Ai sensi del comma 6, il diritto alla fruizione degli incentivi in parola è subordinato al
rispetto della disciplina in materia di DURC e di collocamento mirato. Il comma 7 prevede
che tali agevolazioni sono concesse nel rispetto della normativa europea in tema di aiuti di
Stato. Il comma 8 prevede che le agevolazioni indicate sono cumulabili con l’esonero
contributivo per i giovani e le donne lavoratrici di cui all’articolo 1, commi 297 e 298, della
legge di bilancio 2023.
L’articolo 11 regola il coordinamento, monitoraggio e valutazione della Garanzia per
l’inclusione. Nella specie, per il monitoraggio della Garanzia per l’inclusione è indicato il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali quale soggetto titolare e responsabile che,
sentita l’ANPAL, predispone annualmente un rapporto sulla sua attuazione, da pubblicare
sul proprio sito istituzionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, altresì,
responsabile della valutazione della Garanzia per l’inclusione e del coordinamento
dell’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali. A tali compiti, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui
all’articolo 10 del decreto-legge n. 4 del 2019, avvalendosi, ove necessario, di INPS, di
ANPAL e di Anpal Servizi S.p.A. nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali
già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al fine di agevolare l’attuazione della Garanzia per l’inclusione, la cabina di regia istituita
nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale ai sensi dell’articolo 21,
comma 10-bis, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, si intende riferita anche
alla Garanzia per l’inclusione.
Da ultimo, al fine di promuovere forme partecipate di programmazione e monitoraggio
della Garanzia per l’inclusione, nonché degli altri interventi di contrasto alla povertà e
 
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all’esclusione sociale, è istituito un Osservatorio sulle povertà, presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, a cui partecipano, oltre alle istituzioni competenti e ai
componenti il Comitato scientifico di cui sopra, rappresentanti delle parti sociali, degli enti
del Terzo settore ed esperti. La composizione e le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La partecipazione all’Osservatorio è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun
compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.
L’articolo 12 disciplina la prestazione di accompagnamento al lavoro (PAL), prevista a
favore dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 313, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, che, al momento della scadenza nel corso del 2023 del
periodo massimo di sette mesi di fruizione del beneficio, hanno sottoscritto il patto per il
lavoro e sono inseriti in misure di politica attiva del lavoro, ivi incluse quelle svolte da
parte delle agenzie per il lavoro, o di formazione o in progetti utili alla collettività. Tali
soggetti possono chiedere dal 1° settembre 2023 l’erogazione di tale prestazione. Nelle
misure di politica attiva del lavoro di cui sopra sono inclusi anche i percorsi di servizio
civile universale e i lavori socialmente utili. Per lo svolgimento delle attività di cui al
precedente periodo, possono essere riservate quote supplementari nei bandi di selezione
per il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, anche in
deroga ai requisiti di partecipazione di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
citato.
Il comma 2 prevede che con la domanda, da presentare, in via telematica, all’INPS almeno
trenta giorni prima della scadenza del termine di sette mesi del reddito di cittadinanza, il
richiedente produce idonea certificazione, rilasciata dai centri per l’impiego, attestante
l’avvenuta sottoscrizione del patto per il lavoro. L’INPS, ricevuta la domanda e
verificatane la regolarità formale, riconosce nel termine di trenta giorni il beneficio
economico, a valere sulla Carta Rdc, salvo le verifiche successive della veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione allegata, effettuate anche
mediante l’accesso al Sistema informativo di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 4 del
2019. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30
 
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marzo 2001, n. 152, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti
del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
Il comma 3 prevede che il beneficio economico della PAL è composto da una indennità
mensile di 350 euro per ciascun richiedente, nel limite massimo della precedente misura
per il nucleo familiare di appartenenza. Sono fatti salvi i requisiti di riconoscimento e i
limiti reddituali e patrimoniali previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2019.
Il comma 4 stabilisce che nell’ipotesi in cui il percettore della PAL è ammesso a svolgere
il servizio civile universale, il beneficio economico di cui sopra concorre all’importo
massimo dell’assegno mensile percepito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 6
marzo 2017, n. 40.
Il comma 5 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di
ottenere indebitamente il beneficio economico in parola, rende o utilizza dichiarazioni o
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito
con la reclusione da due a sei anni. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all’articolo 8, comma 3.
Il comma 6 chiarisce che la PAL è riconosciuta non oltre il 31 dicembre 2023. Il comma
7 dispone che la PAL è compatibile con la percezione di redditi da lavoro fino ad un limite
di reddito annuo pari ad euro 3.000. Agli oneri previsti dal presente articolo si provvede a
valere sulle risorse…
L’articolo 13 disciplina la “Garanzia per l’attivazione lavorativa”. Il comma 1 dispone che,
al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per
accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per
l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione
lavorativa.
Secondo il comma 2, la GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di
povertà assoluta, con un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000
annui. La GAL può essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare come definito
dall’articolo 2, comma 5, ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE
 
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di cui sopra. La GAL è incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro
strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Il comma 3 prevede che, al momento della presentazione della domanda, il richiedente
deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, ad eccezione di quanto
previsto alla lettera b), n. 2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 3
(richiedente disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, fatte salve le ipotesi ivi
previste), 6 (trattamenti assistenziali non rilevanti), 7(redditi e beni patrimoniali non
compresi nell’ISEE), 9 (continuità di residenza).
Il comma 4 quantifica il beneficio economico in un importo mensile di 350 euro, erogato
per dodici mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo
richiedente, nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro mensili.
Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente,
del patto di attivazione digitale di cui all’articolo 4, comma 1. Il beneficiario deve essere
convocato presso il servizio per il lavoro competente entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso. L’erogazione del beneficio è comunque condizionata al rilascio della
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, fermo restando l’obbligo di
assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione ai sensi del decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76 o il relativo proscioglimento.
Il comma 5 dispone che il percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma di
cui all’articolo 5 attraverso l’invio automatico ai centri per l’impiego.
Il comma 6 prevede che il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da
parte di INPS, secondo quanto verrà definito con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previsto dall’articolo 4, comma 7.
Il comma 7 stabilisce che il beneficiario della GAL, una volta sottoscritto il patto di
attivazione digitale, è tenuto ad aderire ad un percorso personalizzato di inserimento
lavorativo, mediante la sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato, di cui
all’articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il patto di servizio
personalizzato può essere coordinato con i percorsi formativi previsti dal Programma
 
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Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5,
componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.
Ai sensi del comma 8, ai beneficiari della GAL si applicano gli obblighi previsti dall’articolo
1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Da ultimo, il comma 9 prevede che, alla GAL, si applicano le disposizioni di cui all’articolo
3, commi 6 (avvio di attività di lavoro dipendente), 7 (avvio di attività di lavoro autonomo),
8 (indennità percepite per partecipazione a misure di politica attiva del lavoro), 9
(comunicazione per variazioni dei requisiti di accesso alla misura e mantenimento), 10
(aggiornamento della situazione reddituale) e 11 (DSU aggiornata), all’articolo 4, commi 1
(modalità di richiesta) e 7 (decreto MLPS che definisce modalità di richiesta, sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, ecc..). Ove compatibili, si applicano, altresì, alla GAL le
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 (obbligo di partecipazione alle misure di politica
attiva e casi di esonero), 6 (possibilità per le regioni e PA di far sottoscrivere il patto di
servizio presso soggetti privati accreditati) e 7 (LEP), e agli articoli 5 (SIISL), 7 (controlli),
8 (sanzioni e responsabilità), 9 (offerte di lavoro), 10 (incentivi) e 11 (coordinamento,
monitoraggio e valutazione).
L’articolo 14 disciplina le disposizioni transitorie, finali e finanziarie. In particolare, il
comma 1 prevede che i percettori del reddito di cittadinanza e della pensione di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengono il relativo beneficio sino alla sua naturale
scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, nel rispetto delle previsioni di cui al
decreto-legge indicato. È, altresì, fatto salvo il godimento degli incentivi di cui all’articolo
8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 31
dicembre 2023.
Il comma 2 prevede la sostituzione del primo periodo dell’attuale articolo 1, comma 315,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel seguente modo: “Fermo restando quanto previsto
ai commi 313 e 314, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, devono essere inseriti in una misura di politica attiva, ivi inclusi
corsi di aggiornamento delle competenze o di riqualificazione professionale anche erogati

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