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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale individuate dai servizi
competenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.
Il comma 3 prevede che al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-
legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso.
Ancora, l’articolo prevede (comma 4) che all’articolo 1, comma 318, della legge 29
dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis,
7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-
ter”.
Il comma 5 dispone che l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
così modificato: “Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà
e di inclusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli
da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui sopra non si applica per i percettori
del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in
carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa
in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31
dicembre 2023”.
Il comma 6 dispone che l’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
così modificato: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità,
come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età,
non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando
il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.
 
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Il comma 7 statuisce che in fase di prima applicazione, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di conversione del
decreto-legge, sono stabilite le modalità di attivazione per l’accesso ai percorsi di inclusione
sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di
cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. A decorrere dall’entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale, l’inosservanza delle modalità di attivazione da parte del
beneficiario del reddito di cittadinanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. L’attuazione del comma in esame non comporta oneri
ulteriori a carico della finanza pubblica.
Il comma 8 dispone che agli oneri derivanti dall’applicazione delle norme di cui al presente
capo, quantificati in euro__ , si provvede mediante le risorse del «Fondo per il sostegno
alla povertà e per l’inclusione attiva», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di cui all’articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
L’articolo 15 apporta modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, senza comportare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
La lettera a) introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la
valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.
La lettera b) introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore
delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela
per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare
riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già
previste nel titolo IV.
La lettera c) interviene sull’articolo 25 del Testo unico, recante la disciplina in materia di
medico competente, prevedendo l’obbligo in capo a quest’ultimo di richiedere al
lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal
precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre
si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda
temporaneamente l’adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a
 
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comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei
relativi requisiti.
La lettera d) prevede di aggiungere all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), la lettera b-
bis), volta a garantire il monitoraggio sull’applicazione di quanto previsto dagli accordi in
materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell’attività formativa,
nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la
formazione sia da parte dei soggetti destinatari della stessa. Tale previsione nasce anche
dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di
qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo
svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.
La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della
funzione della “verifica periodica successivasulle attrezzature di lavoro, prevedendo che
i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano
agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre,
poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell’ISPESL (ora INAIL), è
necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto
previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.
La lettera f) riguarda la sostituzione del secondo periodo dell’articolo 72, comma 2, al fine
di rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di ridurre gli infortuni, con lo scopo di
fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall’altro agli
organi di vigilanza nell’esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze
interpretative dovute all’attuale formulazione della norma.
Le lettere g) ed h) sono riferite agli articoli 73 e 87 del decreto legislativo n. 81 del 2008: la
prima è volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione
specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro
per attività professionali; la seconda risulta conseguenziale, al fine di prevedere una
sanzione.
L’articolo 16 è finalizzato ad orientare l’azione ispettiva nei confronti delle imprese che
evidenziano fattori di rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di lavoro
irregolare ovvero di evasione od omissione contributiva e anche a rendere disponibili con
 
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immediatezza di tutti gli elementi utili alla predisposizione e definizione delle pratiche
ispettive.
Il comma 1 prevede che gli enti pubblici e privati condividono gratuitamente, anche
attraverso cooperazione applicativa, le informazioni di cui dispongono con l’Ispettorato
Nazionale del Lavoro.
Il comma 2 prevede l’adozione di atti amministrativi generali di cui all’articolo 2-ter,
comma 1-bis, del decreto legislativo n. 196 del 2003, al fine di individuare i soggetti
interessati e il set di informazioni che potranno essere condivise all’interno del portale.
Quanto agli oneri, il comma 3, rinvia alle risorse di cui all’articolo 19 del decreto-legge 30
aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che
disciplina, coerentemente con le finalità della presente disposizione normativa, il Portale
nazionale del sommerso.
 
La disposizione di cui all’articolo 17 vuole consentire all’Ispettorato Nazionale del Lavoro
di svolgere con maggior efficacia l’attività di polizia giudiziaria anche nella Regione
Siciliana e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, aree nelle quali tale attività
non risulta preclusa, consistendo espressamente in accertamenti di illeciti di carattere
penale. Peraltro, la disposizione intende rispondere in modo più efficace alle esigenze delle
Procure della Repubblica in ordine alle indagini penali da svolgere in detti territori,
concernenti illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le indagini legate
a violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che
l’eventuale impiego del personale ispettivo potrà avvenire attraverso l’utilizzo delle risorse
già a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
 
L’articolo 18 ha la finalità di garantire una tempestiva implementazione dell’attività di
vigilanza da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in relazione alle competenze in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò anche attraverso il ricorso ad ausiliari di polizia
giudiziaria, di cui all’art. 348, comma 4, c.p.p., in possesso di specifiche competenze
tecniche (ad es. medici e chimici) in grado di collaborare con il personale ispettivo ai fini
 
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della valutazione del c.d. rischio biologico. Per tale finalità, la disposizione, al comma 2,
consente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro di poter implementare di 10 mln di euro,
per l’esercizio 2023, il limite del valore medio delle spese sostenute per l’acquisto di beni
e servizi imposto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’articolo 19 introduce un sostegno economico ai familiari degli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado e delle Università, compresi quelli impegnati nei percorsi di istruzione
e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni mortali verificatisi in occasione
di attività formative a far data dal 1° gennaio 2018.
Le statistiche pubblicate dall’INAIL, infatti, registrano mediamente cinque infortuni
mortali l’anno che, dal 2018, colpiscono gli studenti impegnati in attività scolastiche.
La misura si rende necessaria in quanto nell’ordinamento vigente non sono previste altre
forme di indennizzo di natura pubblica nei confronti dei familiari per tali eventi nefasti.
La norma prevede, pertanto, al comma 1, l’istituzione di un apposito Fondo nello stato di
previsione del Ministero del lavoro delle politiche sociali con dotazione per l’anno 2023
pari a 10 milioni di euro, al fine di poter far fronte alle richieste di indennizzo per gli eventi
infortunistici verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2018. A decorrere dal 2024 la dotazione
annua sarà pari a 2 milioni di euro.
I requisiti e le modalità di erogazione e di quantificazione del sostegno, indicate nel
secondo comma, sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
L’articolo 20 prevede l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale
del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria
professionalizzante e della formazione superiore. L’assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali dei docenti e degli studenti delle suddette istituzioni scolastiche è
regolata dall’articolo 4, comma 1, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124. Detta disposizione normativa limita sostanzialmente la tutela solo
alle figure che attendano a esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano
esercitazioni di lavoro (…)”. Mentre per il personale docente sono stati fatti dei passi avanti
per la tutela contro tutti i rischi lavorativi, compreso l’infortunio in itinere, sulla scorta della
giurisprudenza e con i limiti di tale strumento, lo stesso percorso non è stato possibile per
 
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gli studenti. Conseguentemente oggi lo studente ha una tutela ridotta solo a pochi e limitati
rischi, circostanza questa che ha determinato in quasi tutte le scuole l’attivazione di polizze
assicurative private con oneri a carico delle famiglie. La disposizione chiarisce
definitivamente la portata della tutela assicurativa Inail che deve intendersi rivolta: al
personale docente delle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle
scuole non paritarie, nonché al personale del sistema di istruzione e formazione
professionale (IeFP), dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), dei percorsi
di formazione terziaria professionalizzante (ITS Academy) e dei Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA); agli esperti esterni comunque impiegati nelle attività di
docenza; agli assistenti addetti alle esercitazioni tecnico-scientifiche e alle attività
laboratoriali; ai docenti e al personale tecnico e ausiliario delle istituzioni della formazione
superiore, ai ricercatori e ai titolari di contratti o assegni di ricerca che, conseguentemente,
vengono a beneficiare della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti, compreso l’infortunio in
itinere.
Per altro verso, la norma amplia la tutela prevista in favore degli alunni e degli studenti
per ricomprendere in generale tutti gli eventi verificatisi all’interno delle istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, delle scuole non paritarie,
della formazione terziaria professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore e
delle loro pertinenze o comunque avvenuti nell’ambito delle attività programmate dalle
medesime istituzioni, con la sola esclusione degli infortuni in itinere. In tal modo, si supera
l’odierna limitazione, ormai anacronistica, alla tutela per le sole attività tecnico-scientifiche
o per le esercitazioni pratiche. Continuano ad essere assicurati anche il personale ATA
(ausiliari tecnici amministrativi), gli addetti alla sorveglianza e gli operatori scolastici che
concorrono allo svolgimento dell’attività di insegnamento.
Nello specifico, il comma 1 interviene sul comma 3 dell’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che elenca le attività protette in
presenza delle quali opera l’assicurazione obbligatoria, riformulando il n. 28 che
attualmente limita la tutela agli eventi accaduti durante lo svolgimento di esperienze ed
esercitazioni pratiche, con espresso rinvio al n. 5) dell'articolo 4 dello stesso decreto. Il
 
 
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comma 2 sostituisce il n. 5 dell’articolo 4, comma 1, del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica, eliminando la limitazione dell’ambito della tutela alle sole esperienze
tecnico-scientifiche oppure esercitazioni pratiche e di lavoro ed estendendo tale tutela ad
un maggior numero di categorie di soggetti tutelati.
Si chiarisce, inoltre, che per gli alunni e studenti la tutela opera per tutti gli eventi verificatisi
all’interno dei luoghi di istruzione e formazione e loro pertinenze o comunque avvenuti
nell’ambito delle attività programmate dalle scuole del sistema nazionale di istruzione e
formazione, delle scuole non paritarie, dalle istituzioni della formazione terziaria
professionalizzante, dei CPIA e della formazione superiore, con la sola esclusione degli
infortuni in itinere.
Il comma 3 individua gli oneri necessari all’attuazione.
L’articolo 21 prevede l’adeguamento degli indennizzi del danno biologico, sia in capitale
sia in rendita, disposto tramite la sostituzione, operata al comma 1, delle relative tabelle
attualmente vigenti: la prima (allegato 1) relativa all’indennizzo del danno biologico in
capitale - gradi 6%-15% e la seconda (allegato 2) relativa all’indennizzo del danno
biologico in rendita - gradi 16%-100%.
Il danno biologico è stato introdotto nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali con l’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, il cui comma 1 lo ha definito come “la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di
valutazione medico legale, della persona” e disponendo che “le prestazioni per il ristoro del danno
biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato”. Si è quindi stabilito che la menomazione conseguente alla lesione fosse
indennizzata con una nuova prestazione economica in sostituzione della rendita per
inabilità permanente di cui all’articolo 66 del Testo Unico.
Le lettere a) e b) della disposizione hanno stabilito i criteri per la liquidazione del relativo
indennizzo: per le menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16
per cento è previsto un indennizzo in capitale, mentre per le menomazioni dal 16 per
cento l’indennizzo è erogato in rendita, secondo i valori riportati nelle rispettive tabelle.
Come previsto dall’articolo 13, comma 3, le tabelle in questione sono state approvate,

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