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attraverso tecnologie digitali, o nelle attività previste per il percorso personalizzato di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale individuate dai servizi
competenti ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.
Il comma 3 prevede che al beneficio di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto-
legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso.
Ancora, l’articolo prevede (comma 4) che all’articolo 1, comma 318, della legge 29
dicembre 2022 n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ad eccezione degli
articoli 4, comma 15-quater, 6, comma 2, commi da 6-bis a 6-quinquies e comma 8-bis,
7-bis, 9-bis, 10, comma 1-bis, 11, 11-bis, 12, commi da 3 a 3-quater e 8 e 13, comma 1-
ter”.
Il comma 5 dispone che l’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
così modificato: “Nelle more di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà
e di inclusione attiva, nell’anno 2023, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli
da 1 a 3 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di sette mensilità e comunque non
oltre il 31 dicembre 2023. Il limite temporale di cui sopra non si applica per i percettori
del reddito di cittadinanza che, prima della scadenza dei sette mesi, sono stati presi in
carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro. Nelle ipotesi di cui al periodo
precedente, i servizi sociali comunicano all’INPS, entro il 30 giugno 2023, l’avvenuta presa
in carico, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31
dicembre 2023”.
Il comma 6 dispone che l’articolo 1, comma 314, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è
così modificato: “In caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità,
come definite ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età,
non si applica il limite massimo di sette mensilità previsto dal comma 313, fermo restando
il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023”.