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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
116
 
le persone, appartenenti a 154 mila nuclei, che potranno beneficiare della PAL per un
numero medio di mesi pari a 3,7 per una spesa complessiva di 276 milioni di euro.
L’articolo 14 della norma in esame, al comma 5, prevede che il limite temporale di 7 mesi
per il 2023 per i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 313, della legge 29 dicembre 2022,
n. 197, non si applica quando i beneficiari sono stati presi in carico dai servizi sociali, in
quanto non attivabili al lavoro. Il proseguo del Reddito di cittadinanza avverrà fino al 31
dicembre 2023. Tale platea è stimata in 191 mila nuclei, con importo medio del Reddito
di cittadinanza di 543 euro, per un numero medio di mesi pari a 3,7 e una conseguente
spesa complessiva di 384 milioni di euro.
***
Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall’applicazione del
complesso di tutte le norme esaminate.
 
 
 
Art. 13 (GARANZIA PER L’ATTIVAZIONE LAVORATIVA - GAL)
 
Anno
Garanzia per
l'inclusione: totale al
netto degli effetti fiscali
Garanzia per
l'attivazione lavorativa:
totale al netto degli
effetti fiscali
Altre misure per l'anno
2023
TOTALE
2023 -660,0 -660,0
2024 -5.503,9 -2.186,6 -7.690,5
2025 -5.725,9 -830,0 -6.555,9
2026 -5.469,3 -621,9 -6.091,2
2027 -5.652,8 -604,4 -6.257,2
2028 -5.618,4 -625,2 -6.243,6
2029 -5.414,1 -629,9 -6.044,0
2030 -5.327,8 -641,7 -5.969,5
2031 -5.385,6 -653,5 -6.039,1
2032 -5.250,5 -665,8 -5.916,3
2033 -5.284,1 -678,3 -5.962,4
Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 
117
 
Al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione
sociale e lavorativa, che fanno parte di nuclei familiari che non hanno i requisiti per
accedere alla Garanzia per l’Inclusione, è istituita, dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per
l’attivazione lavorativa (GAL), quale misura di sostegno economico per l’attivazione
lavorativa.
La GAL è riconosciuta alle persone tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con
un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui. La GAL può
essere riconosciuta, per ciascun nucleo familiare come definito dall’articolo 2, comma 5,
ad un massimo di due persone, fermo restando il valore dell’ISEE di cui sopra. La GAL è
incompatibile con la Garanzia per l’Inclusione e con ogni altro strumento pubblico di
integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
Il beneficio economico è pari ad un importo mensile di 350 euro, erogato per dodici
mensilità, senza possibilità di rinnovo. Il beneficio economico, per il secondo richiedente,
nell’ambito nel medesimo nucleo familiare, è pari a euro 175 euro.
Si è proceduto a stimare per la GAL lo stesso schema di incentivi esaminati per Garanzia
inclusione.
 
VALUTAZIONE DELLA GARANZIA PER L’ATTIVAZIONE LAVORATIVA
(GAL)
 
Al fine di stimare gli oneri derivanti dall’attivazione della nuova misura denominata GAL,
è stata presa in considerazione la platea dei beneficiari di Reddito di Cittadinanza del mese
di dicembre 2022; tale platea è il sottostante della stima della base tecnica di riferimento
utilizzata nella valutazione.
Per tener conto dell’ampliamento del requisito legato alla residenza stabilito in cinque anni
anziché in dieci come per RDC, a partire da dati ISTAT, si è stimato in 1,60 il
moltiplicatore da applicare all’attuale platea di stranieri percettori per tenere conto del
nuovo requisito.
Applicando le condizioni previste dalla nuova normativa e sopra elencate, la base tecnica
finale di riferimento da utilizzare nella valutazione è la seguente:
 
118
 
 
 
 
Per tener conto dell’adeguamento, previsto dal 2026, degli importi del beneficio
economico, delle relative soglie dell’ISEE e del reddito familiare, sono state utilizzate le
ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell’ambito della Conferenza dei
Servizi interministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero
dell’Economia e delle Finanze) del 6 ottobre 2022 e cioè un valore dell’inflazione pari al
2% annuo. Per quanto riguarda la rivalutazione dei redditi 2024 presi a riferimento per la
quantificazione dei costi dell’esonero contributivo, essi sono rivalutati secondo la nota di
aggiornamento del DEF del 3,2% nel 2025 (retribuzioni lorde globali intera economia) e
poi si è assunta una base tecnica dell’1%.
Per la quantificazione degli oneri a partire dall’anno 2024 si è proceduto come segue:
i nuclei sono stimati pari a 426.000 in media annua per l’anno 2024; infatti oltre
alla generazione iniziale (420.000), il cui ingresso nella misura è stato previsto
scaglionato nei primi tre mesi dell’anno, sono stati ulteriormente previsti ingressi
pari a circa 15mila al mese nei mesi successivi, ribassati in modo graduale
nell’arco dei successivi 36 mesi fino al raggiungimento di un numero costante
pari a 10mila unità al mese. La permanenza dei nuclei nella misura tiene conto di
un’uscita media mensile pari al 2% in tutti i mesi a eccezione di febbraio (5%) e
del mese successivo alle sospensioni di un mese previste dalla norma (15%). Tali
parametri sono stati ricavati dall’andamento dei nuclei percettori del Reddito di
cittadinanza.
 
N. di componenti N. di nuclei
1 301.000
2 75.000
3 30.000
4 12.000
5 o più 2.000
Totale 420.000
 
119
 
 
 
Per il calcolo degli oneri derivanti dall’esonero contributivo per chi assume percettori della
GAL previsto dalla norma si è determinato il costo a partire dal 2024. Per il 2024 si
ipotizzato un numero di assunzioni pari a 25mila/anno per i contratti a tempo
indeterminato e 55mila/anno per i contratti a tempo determinato e stagionali, che dal 2025
diventano 6 mila e 13 mila rispettivamente. L’imponibile medio di riferimento è stato
assunto pari a 15mila euro nel 2024, con un’aliquota media a carico del datore di lavoro
del 31%; per le assunzioni a tempo determinato e stagionale è stato assunto un orizzonte
lavorativo pari a sei mesi. Di seguito gli effetti finanziari derivanti (i due prospetti sono
uno per il datore di lavoro e l’altro per il lavoratore) che ricomprendono anche i costi della
previsione normativa di cui alle agenzie per il lavoro.
 
Anno
Numero nuclei
media annua
Spesa annua
2024 426.000 2.043,7
2025 137.000 658,1
2026 105.000 515,5
2027 105.000 525,8
2028 105.000 536,3
2029 105.000 547,0
2030 105.000 558,0
2031 105.000 569,1
2032 105.000 580,5
2033 105.000 592,1
Garanzia per l'attivazione lavorativa (GAL)
Proiezione decennale del numero medio dei nuclei e della spesa annua
(Importi in milioni di euro)
 
120
 
 
 
 
 
 
Tempo indeterminato
Tempo
determinato
+
stagionali
Totale
2024 -58,1 -42,6 -100,7 -100,7
2025 -130,6 -31,7 -162,3 38,5 -123,8
2026 -101,5 -15,7 -117,2 46,2 -71,0
2027 -58,2 -15,9 -74,1 19,3 -54,8
2028 -58,7 -16,0 -74,7 9,9 -64,8
2029 -59,3 -16,2 -75,5 16,9 -58,6
2030 -59,9 -16,3 -76,2 17,1 -59,1
2031 -60,5 -16,5 -77,0 17,3 -59,7
2032 -61,1 -16,7 -77,8 17,5 -60,3
2033 -61,7 -16,8 -78,5 17,6 -60,9
GAL. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblic a )
(Importi in milioni di euro)
Anno
Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali
-- Datore di lavoro --
Effetti fiscali
Effetti
finanziari al
netto degli
effetti fiscali
Tempo indeterminato
Tempo
determinato
+
stagionali
Totale
2024 -29,9 -12,6 -42,5 6,4 -36,1
2025 -48,1 -9,4 -57,5 8,6 -48,9
2026 -34,7 -4,7 -39,4 5,9 -33,5
2027 -21,9 -4,7 -26,6 4,0 -22,6
2028 -22,2 -4,7 -26,9 4,0 -22,9
2029 -22,4 -4,8 -27,2 4,1 -23,1
2030 -22,6 -4,8 -27,4 4,1 -23,3
2031 -22,8 -4,9 -27,7 4,2 -23,5
2032 -23,1 -4,9 -28,0 4,2 -23,8
2033 -23,3 -5,0 -28,3 4,2 -24,1
GAL. Incentivi all'assunzione: esonero dal versamento dei contributi previdenziali
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblic a )
(Importi in milioni di euro)
Anno
Effetti finanziari al lordo degli effetti fiscali
-- Lavoratore --
Effetti fiscali
Effetti
finanziari al
netto degli
effetti fiscali
 
121
 
 
Al fine di agevolare l’occupazione dei beneficiari della Garanzia per l’inclusione, alle
agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto,
per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante
l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo
pari al 30% del valore massimo dell’esonero contributivo sopra riportato. Per la stima
dell’onere si è ipotizzato che il 20% delle assunzioni avvenga per il tramite delle agenzie
per il lavoro e pertanto considerando lo schema di valutazione degli esoneri contributivi
si valuta in 6,1 milioni di euro l’onere per il 2024 e in 1,5 milioni di euro l’onere dal 2025
in poi.
 
Di seguito il prospetto riassuntivo degli oneri derivanti dall’applicazione del
complesso di tutte le norme esaminate per la GAL.
 
 
Anno GAL
Esonero
contributivo* al
lordo degli
effetti fiscali
Esonero
contributivo* al
netto degli effetti
fiscali
Totale al lordo
degli effetti
fiscali
Totale al netto
degli effetti fiscali
2024 -2.043,7 -149,3 -142,9 -2.193,0 -2.186,6
2025 -658,1 -221,3 -171,9 -879,4 -830,0
2026 -515,5 -158,1 -106,4 -673,6 -621,9
2027 -525,8 -102,2 -78,6 -628,0 -604,4
2028 -536,3 -103,1 -88,9 -639,4 -625,2
2029 -547,0 -104,2 -82,9 -651,2 -629,9
2030 -558,0 -105,2 -83,7 -663,2 -641,7
2031 -569,1 -106,3 -84,4 -675,4 -653,5
2032 -580,5 -107,4 -85,3 -687,9 -665,8
2033 -592,1 -108,4 -86,2 -700,5 -678,3
*Totale esoneri datori di lavoro, lavoratori, agenzie per il lavoro
Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica
( + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )
(Importi in milioni di euro)
 
122
 
 
Art. 15
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in
quanto meramente ordinamentale.
Art. 16
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica in
quanto interamente finanziata con le risorse già disponibili a legislazione vigente sul
bilancio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Inoltre, la disposizione prevede che la stessa trovi applicazione nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio dell’Ispettorato, anche attraverso l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione.
In altri termini l’Ispettorato nazionale del lavoro, nei limiti delle risorse disponibili a
proprio bilancio, anche in termini di avanzo di amministrazione, potrà dare corso alle
attività individuate dalla disposizione nonché alla stipula di contratti di somministrazione
di lavoro per un importo di spesa non superiore a 420.000 euro per l’anno 2023 e a 840.000
per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
Il personale somministrato sarà inquadrato in massima parte quale funzionario (Area III,
F1). Tenuto conto degli oneri relativi a tale inquadramento e dei costi legati alla
somministrazione (5-18%) la spesa massima di 840.000 euro potrà consentire,
indicativamente, l’utilizzo di un numero pari a 17 unità di personale.
Art. 17
La disposizione non prevede ulteriori oneri a carico della finanza pubblica atteso che
l’eventuale impiego del personale ispettivo potrà avvenire attraverso l’utilizzo delle risorse
già a disposizione dell’Ispettorato nazionale de lavoro.
Art. 18
La disposizione non produce alcun nuovo o ulteriore onere per la finanza pubblica, atteso
che prevede esclusivamente l’utilizzo di somme già nel bilancio dell’INL, ossia l’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione disponibile, a partire da quello effettivamente realizzato al
2022.
Art. 19
 
123
 
L’andamento delle denunce di infortunio per eventi mortali accaduti a studenti delle scuole
o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative
per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, per gli anni dal 2018
al 2022 è quello riportato nelle tabelle A e B.
 
Tabella A DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PUBBLICHE
STATALI
 
Denunce in complesso
Di cui mortali
Modalità di
accadimento
2018
2019
2020
2021
2022*
2018
2019
2020
2021
2022*
In itinere
1.888
2.326
754
1.400
1.881
1
1
2
2
1
In occasione
di lavoro
75.657
76.554
22.786
38.621
58.718
1
4
3
0
3
TOTALE
77.545
78.880
23.540
40.021
60.599
2
5
5
2
4
(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022
 
Tabella B DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI DI SCUOLE PRIVATE E
PUBBLICHE NON STATALI
 
Denunce in complesso
Di cui mortali
Modalità di
accadimento
2018
2019
2020
2021
2022*
2018
2019
2020
2021
2022*
In itinere
49
58
9
38
58
0
0
0
0
0
In occasione
di lavoro
2.965
3.159
3.112
2.892
2.905
0
0
0
0
0
TOTALE
2.941
2.963
944
1.772
2.084
0
0
0
0
0
(*) anno 2022 aggiornato al 31.12.2022
 
L’andamento degli infortuni accaduti a studenti nell’ambito dei percorsi di alternanza
scuola lavoro, ora percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) è
disponibile solo dal 2021.
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