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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
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I dati sono riportati nella tabella C:
Tabella C DENUNCE D'INFORTUNIO DI STUDENTI IN ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO (PCTO)
 
Denunce in complesso
di cui mortali
Modalità di accadimento
2021
2022
2021
2022 (*)
In itinere (**)
31
162
0
0
In occasione di lavoro
225
1.941
1
2
Totale
256
2.103
1
2
 
Le tabelle del tribunale di Milano riportano per l’anno 2021 una liquidazione per danno
non patrimoniale causato dalla perdita di un figlio, compresa tra 168.500 e 336.500 euro.
Le stesse tabelle per l’anno 2022, avendo cambiato metodologia di calcolo (basata ora su
un valore punto di 3.365 euro, ottenuto come rapporto tra 336.500 euro e 100), prevedono
tre livelli di risarcimento e precisamente un risarcimento minimo pari a 249 mila euro, uno
medio di 299 mila euro e un risarcimento massimo di 336.500 euro.
Ciò premesso, al fine di disporre di una dotazione finanziaria del Fondo adeguata, si
ipotizza una media di circa 6 infortuni mortali all’anno e una misura del sostegno
economico per infortunio rapportato all’importo massimo del risarcimento previsto dalle
tabelle di Milano.
Utilizzando i criteri di cui sopra si stima in 2 milioni di euro la dotazione annuale del
Fondo.
 
Art. 20
La proposta normativa amplia l’estensione dell’assicurazione obbligatoria oltre i limiti
tracciati dall’art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, tenuto conto dell’evoluzione del quadro normativo del sistema nazionale di
istruzione e formazione, superando altresì il limite oggi previsto per la tutela ai soli
infortuni occorsi in occasione di esperienze tecnico–scientifiche, esercitazioni pratiche o
esercitazioni di lavoro, comprendendo così anche gli infortuni occorsi in occasione delle
 
125
 
lavorazioni rischiose previste dall’art.1 del Testo Unico. Tale copertura si configura come
“rischio in aula”.
Nella stima dell’onere complessivo della copertura assicurativa (copertura vigente ed
estensione della tutela) non sono state effettuate valutazioni aggiuntive per i “percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), introdotti con la legge 30
dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), in sostituzione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, nell’ipotesi che i PCTO attualmente possano essere considerati pienamente
attuati e quindi con le eventuali relative prestazioni già presenti tra gli oneri vigenti.
La gestione assicurativa della scuola statale
I docenti e gli alunni/studenti della scuola statale sono assicurati contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali mediante il sistema della Gestione per Conto dello Stato
di cui agli artt. 127 e 190 del T.U., con le modalità previste dal D.M. 10 ottobre 1985.
Gli Enti che assicurano i propri dipendenti attraverso la Gestione per Conto dello Stato
non pagano un premio assicurativo all’Inail, ma rimborsano all’Istituto le prestazioni da
quest’ultimo erogate, le spese per accertamenti medico-legali e per prestazioni integrative,
oltre ad una somma a copertura delle spese generali di amministrazione.
La platea degli assicurati, comprensiva degli alunni della scuola dell’infanzia, è costituita
da circa 10 milioni di persone.
Per il calcolo del numero degli alunni/studenti si è fatto riferimento al documento
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione - Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno
Scolastico 2022/2023” – e ai dati sugli studenti iscritti alle università statali e agli istituti
AFAM pubblicati dal Ministero dell’Università e della Ricerca, riferiti all’anno accademico
2021/2022. Nel computo sono stati considerati anche gli studenti dei corsi post
universitari (specializzazioni, master e dottorati) e post diploma degli istituti AFAM
(master e specializzazioni).
Per il calcolo del numero dei docenti si è fatto riferimento al documento sopra citato
pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e al numero di tutti i docenti universitari (docenti
di ruolo, ricercatori a tempo determinato, docenti a contratto e titolari di assegni di ricerca)
presenti negli atenei statali nel 2021 e a tutti i docenti degli istituti AFAM (docenti di ruolo,
docenti a contratto e a tempo determinato) per l’anno accademico 2021/2022, ad
 
126
 
esclusione di quelli degli istituti legalmente riconosciuti (dati pubblicati dal Ministero
dell’Università e della Ricerca).
 
Tabella 1 – Numero medio degli assicurati per tipologia
 
 
 
 
 
Il “rischio in aulaper i docenti della scuola statale
La stima della maggiore spesa per il “rischio in aulaè stata effettuata facendo riferimento
ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e Servizidel settore
terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione (dalle scuole dell’infanzia
all’università), voce di lavorazione 0611 del settore terziario.
Nell’effettuare la valutazione si è tenuto conto dell’assenza di copertura assicurativa da
parte dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea della Gestione per
Conto dello Stato.
Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua pari a 24.548 euro
(retribuzione media annua del grande gruppo tariffario 0 per l’anno 2021, riportata al 2022
con l’ipotesi di crescita delle retribuzioni unitarie dell’industria) e abbattendo l’esposizione
annua al rischio del 10% per tenere conto delle attività già coperte da assicurazione
(palestra, laboratori, ecc.).
 
127
 
La maggiore spesa per la copertura del rischio in aula, nel primo anno di applicazione, è
stimata in circa 3,9 milioni di euro.
Nel momento in cui dovesse entrare in vigore l’estensione della tutela assicurativa,
l’importo delle rendite in pagamento sarà inizialmente riferito alle sole rate di rendita della
prima generazione di inabili e superstiti e poi aumenterà di anno in anno con l’ingresso
nel portafoglio delle rendite delle generazioni successive. Si stima che l’aumento annuo di
tutte le prestazioni (una tantum e rendite) nei primi dieci anni di applicazione sia
mediamente pari a circa 478.000 euro, sia per effetto dell’ingresso delle nuove rendite di
ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni, fino a quando non si
giungerà ad una situazione di stabilità, anche in conseguenza delle cessazioni delle rendite
che entreranno in portafoglio.
Per i docenti la proposta prevede anche la copertura assicurativa del rischio di infortunio
in itinere, garantendo fondamento normativo all’estensione della tutela assicurativa dei
docenti, sinora affermata solo in via interpretativa.
La maggiore spesa nel primo anno di applicazione della copertura in itinere è stimata,
sempre con riferimento alla voce tariffaria relativa all’istruzione della gestione “Industria,
Commercio e Servizidel settore terziario, in circa 6,2 milioni di euro. Come nel caso della
copertura per “rischio in aula”, l’importo è destinato ad incrementarsi di anno in anno
mediamente di circa 430.000 euro (primi dieci anni di applicazione).
Nel complesso la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aulae del rischio di
infortunio in itinere è stata valutata in circa 10,1 milioni di euro. Si stima che tale importo
si incrementerà, in media, di anno in anno di circa 908.000 euro (primi dieci anni di
applicazione) fino a quando non si giungerà ad una situazione di stabilità.
Il “rischio in aulaper gli alunni/studenti della scuola statale
La stima del maggiore onere per il “rischio in aula”, come per i docenti, è stata effettuata
facendo riferimento ai rischi corsi dagli assicurati della gestione “Industria, Commercio e
Servizidel settore terziario inquadrati nella voce tariffaria relativa all’istruzione.
Si precisa che per la valutazione non si è tenuto conto della copertura assicurativa da parte
dell’Istituto per gli eventi lesivi con esito di inabilità temporanea e che la copertura delle
 
128
 
quote integrative delle rendite dirette e quella delle rendite a superstite è stata ipotizzata
soltanto su una quota di studenti universitari pari al 10%.
Le valutazioni sono state effettuate ipotizzando una retribuzione annua di riferimento pari
a 17.780,70 euro (minimale di rendita in vigore dal 1 luglio 2022).
Per gli alunni/studenti dalla scuola primaria all’università, l’esposizione al rischio,
ipotizzata per 9 mesi l’anno, è stata abbattuta del 10% per tenere conto delle attività già
coperte da assicurazione (palestra, laboratori, ecc.).
Per gli alunni della scuola dell’infanzia l’esposizione al rischio è stata ipotizzata per 11 mesi
l’anno.
Nel complesso, la maggiore spesa per la copertura del “rischio in aula degli
alunni/studenti dalla scuola d’infanzia all’università, nel primo anno di applicazione, è
stimata pari a circa 19,9 milioni di euro.
L’importo è destinato ad incrementarsi in media di anno in anno di circa 2,2 milioni di
euro (primi dieci anni di applicazione), sia per effetto dell’ingresso delle nuove rendite di
ogni generazione che per la rivalutazione annua delle prestazioni, fino a quando non si
giungerà ad una situazione di stabilità, anche in conseguenza delle cessazioni delle rendite
che entreranno in portafoglio.
Le spese di amministrazione, per accertamenti medico-legali e per prestazioni
integrative
Per le spese di amministrazione e per quelle relative agli accertamenti medico-legali e alle
prestazioni integrative è stata effettuata la valutazione ipotizzando una frequenza di
denunce di eventi lesivi analoga a quella rilevata per la voce tariffaria relativa all’istruzione
della gestione “Industria, Commercio e Servizidel settore terziario.
Nel caso dei docenti, la frequenza è stata calcolata comprendendo gli infortuni in itinere e
abbattendo del 10% l’esposizione al rischio di infortunio, per i soli casi in occasione di
lavoro, per tenere conto di una stima delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es.
laboratori e palestra).
Alla frequenza delle denunce per gli alunni/studenti dalla primaria all’università è stato
applicato un abbattimento per tenere conto della minore esposizione al rischio in termini
 
129
 
temporali (9 mesi su 12) e delle ore di lezione già coperte da assicurazione (es. laboratori
e palestra), ipotizzate in media pari al 10%.
Alla frequenza delle denunce per gli alunni della scuola di infanzia è stato applicato un
abbattimento per tenere conto della sola minore esposizione al rischio in termini temporali
(11 mesi su 12).
Sulla base del costo unitario applicato a ciascuna denuncia è stato valutato l’onere,
separatamente per docenti e alunni/studenti, che si ritiene possa essere addebitato per
tutte le denunce di eventi lesivi, comprese quelle che vengono già presentate all’Istituto.
All’onere così ottenuto, per tutta la platea assicurata, ad eccezione degli alunni della scuola
dell’infanzia, è stato sottratto l’importo attualmente addebitato alla gestione per il
complesso delle denunce presentate in media ogni anno.
Nel caso dei docenti si stima che l’onere aggiuntivo, dovuto alle denunce presentate in
seguito all’ampliamento delle coperture, sia pari a circa 1,99 milioni di euro.
Nel caso degli alunni/studenti dalla scuola dell’infanzia all’università, invece l’onere
aggiuntivo per le spese connesse alle denunce di infortunio è stimato pari a 12,6 milioni di
euro.
Non si è ritenuto opportuno assegnare i maggiori costi di amministrazione per la gestione
delle nuove rendite in portafoglio, dovute alla revisione normativa, in quanto queste ultime
verranno costituite gradualmente nel corso degli anni.
 
Riepilogo degli oneri per le coperture assicurative di docenti e alunni/studenti
della scuola statale
In conclusione, tenendo conto della copertura assicurativa per “rischio in aula per
alunni/studenti e docenti e della copertura degli infortuni in itinere solo per i docenti,
l’onere complessivo, comprensivo anche delle coperture attualmente vigenti, è valutato in
circa 185,4 milioni di euro (tabella 2).
Tabella 2 Oneri vigenti e maggiore spesa per estensione della copertura
assicurativa nel primo anno di applicazione distinta per tipologia di assicurato –
Importi in milioni di euro
 
 
130
 
 
 
La spesa aggiuntiva a carico della gestione, nel primo anno di applicazione delle nuove
coperture, è stimata in circa 44,6 milioni di euro, come riportato in tabella 3.
Nei primi dieci anni di applicazione dell’ampliamento delle coperture assicurative, si stima
un onere aggiuntivo per rischio in aula di docenti e alunni/studenti quantificato tra un
minimo di 44,6 milioni di euro per l’anno 2023 ed un massimo di 76,1 milioni di euro per
l’anno 2032.
Lo sviluppo decennale della spesa aggiuntiva è stato effettuato facendo riferimento alla
stima della variazione dell’inflazione e delle retribuzioni unitarie dell’industria. Dal 2027 al
2032 i due parametri (inflazione e variazione delle retribuzioni unitarie) sono stati
ipotizzati costanti, ciascuno pari al corrispondente valore del 2026.
 
Tabella 3 – Maggiore spesa annua per l’estensione della tutela assicurativa distinta
per tipologia di assicurato e di copertura – Importi in milioni di euro
 
 
131
 
 
 
Art. 21
Nell’ambito delle iniziative finalizzate al miglioramento delle prestazioni economiche per
infortunati e tecnopatici, si ipotizza la variazione della disciplina di Danno Biologico
mediante l’aggiornamento del punto base unitario per il calcolo degli indennizzi in capitale
di danno biologico e innalzamento della componente di danno biologico della rendita
annua.
 
Si descrivono di seguito le modalità tecniche di costruzione del nuovo Punto Inail e si
valutano gli oneri aggiuntivi per l’Istituto, per il primo decennio di applicazione decorrente
dal 1/1/2023.
 
Indennizzi Danno biologico
Il d.lgs 38/2000 (art. 13) ha definito il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica,
suscettibile di valutazione medico legale, della persona ed ha stabilito che la menomazione
conseguente alla lesione fosse indennizzata con una nuova prestazione economica in
sostituzione della rendita per inabilità permanente di cui all’art. 66 del Testo Unico.
Tale prestazione prevede:
 
a. nessun indennizzo per gradi di menomazione inferiori al 6%;
b. indennizzo una tantum in capitale del solo danno biologico per gradi compresi tra il
6% ed il 15%, di natura a-reddituale, in quanto la menomazione in sé produce lo
stesso pregiudizio per tutti gli esseri umani;
 
 
132
 
c. indennizzo in rendita per gradi pari o superiori al 16%, composto da una quota per
danno biologico, anch’essa di natura a-reddituale e pertanto uguale per tutti a parità
del grado di invalidità riconosciuto in sede di valutazione medico-legale, e da una
quota per danno patrimoniale.
 
La “Tabella di indennizzo danno biologico in capitale", pubblicata con il dm 12 luglio 2000, è
stata costruita secondo il Metodo Tabellare, basato sul sistema del «punto variabile» in
funzione del grado di invalidità e dell’età del danneggiato.
Ispirandosi ai criteri utilizzati dai Tribunali italiani, tra i quali quello del Foro di Genova
legato al cosiddetto “Metodo del triplo della pensione sociale
1
, la tabella Inail è stata costruita
utilizzando le basi tecniche demografiche ed attuariali specifiche dell’Istituto vigenti nel
2000.
La metodologia di costruzione della tabella di indennizzo è partita dalla definizione, sulla
base di opportune valutazioni medico-legali, del punto base annuale unitario per la classe
iniziale di indennizzo (grado di inabilità 6% - classe di età “fino a 20”). Estato, quindi,
determinato il relativo valore capitale (Punto Inail) moltiplicando il punto base annuale per
un’annualità vitalizia, definita sulla base della speranza di vita implicita nei coefficienti di
capitalizzazione vigenti all’epoca
2
e un tasso tecnico pari al 4,5%.
La tabulazione degli indennizzi per grado di inabilità e classi di età è avvenuta:
- per quanto riguarda la gravità della menomazione, aumentando il punto base
annuale unitario in misura progressiva per ogni grado percentuale fino al 15%;
- per quanto riguarda l’età del danneggiato, modulando gli importi in undici classi
quinquennali sulla base dell’andamento della speranza di vita riscontrata nelle
tavole di mortalità di esperienza Inail.
Con il dm 22 novembre 2016, sono entrate in vigore le nuove Tabelle dei coefficienti di
capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti”.
 
 
1
La pensione sociale nel 1999 ammontava a circa 500.000 lire, corrispondenti a 258 euro.
2
dm 24 maggio 2000 pubblicato su G.U. n. 133 del 9 giugno 2000.

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