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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
133
 
L’entrata in vigore dei nuovi coefficienti di capitalizzazione, calcolati sulla base di un tasso
tecnico pari al 2,5%
3
e tavole di mortalità aggiornate, ha comportato la revisione delle
tabelle di indennizzo danno biologico in capitale, con specifico riferimento al Punto Inail
calcolato, come sopra descritto, in termini di valore capitale.
Il dm n. 45 del 23 aprile 2019 ha approvato, per il triennio 2019-2021, la nuova “Tabella di
indennizzo del danno biologico in capitale”, applicabile a tutti gli infortuni verificatisi e le malattie
professionali denunciate dal 1° gennaio 2019.
La costruzione tecnica della suddetta tabella è partita dal presupposto di invarianza del
punto base unitario annuale definito nel 2000; a partire da tale punto base, è stato calcolato
il nuovo Punto Inail in valore capitale utilizzando la speranza di vita desunta dalle nuove
tavole di mortalità. Inoltre, per recepire gli adeguamenti straordinari riconosciuti a norma
del dm 27 marzo 2009 (8,68%) e del dm 14 febbraio 2014 (7,57%), il Punto Inail è stato
rivalutato; gli indennizzi tabellati comprendono dunque gli adeguamenti previsti dai citati
decreti e si rivalutano annualmente, a partire dal 1° luglio 2016, a norma della legge 28
dicembre 2015 n° 208 (Legge di Stabilità 2016).
L’art. 13 del d.lgs. 38/2000 ha stabilito, per le menomazioni dal 16% in poi, l’erogazione
di una rendita vitalizia, anch’essa di natura a-reddituale e pertanto uguale per tutti a parità
del grado di invalidità riconosciuto in sede di valutazione medico-legale.
Anche per questa tipologia di indennizzi, gli importi sono crescenti con l’ammontare del
grado di invalidità per tenere conto del più intenso valore invalidante della menomazione,
con incrementi differenziati in relazione alla diversa compromissione dell’efficienza
psicofisica del soggetto.
Trattandosi di indennizzi in rendita, l’introduzione dei nuovi coefficienti di
capitalizzazione, di cui al dm 22 novembre 2016, non ha influito in alcun modo sulla
quantificazione degli indennizzi per menomazioni con gravità superiore al 15%.
Pertanto, gli importi degli indennizzi in rendita sono rimasti quelli pubblicati nella “Tabella
Indennizzo Danno Biologico – indennizzo in renditaallegata al dm 12 luglio 2000. Gli importi
tabellati sono, comunque, incrementati per recepire gli adeguamenti straordinari previsti
 
 
3
Adottato, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione Inail n.287 del 25 luglio 2007.
 
134
 
dal dm 27 marzo 2009 e dal dm 14 febbraio 2014 e si rivalutano annualmente, a partire
dal 1° luglio 2016, a norma della Legge di Stabilità 2016.
 
Nuovo Punto Inail
La presente proposta di variazione normativa prevede l’adeguamento degli indennizzi di
danno biologico, sia in capitale che in rendita, innalzando il punto base unitario,
aggiornando i valori del 2000 che erano basati sull’importo dell’assegno sociale stabilito
nel 1999.
L’importo dell’assegno sociale, erogato dall’Inps
4
, per l'anno 2022 è pari a 469,03
euro mensili, per 13 mensilità. A partire dall’importo aggiornato dell’assegno sociale, il
Punto Inail per la classe di indennizzo (grado di inabilità 6% - classe di età “fino a 20”) è
stato calcolato arrotondando per eccesso il triplo del suddetto assegno e dunque posto
pari a 1.600,00 euro (contro i 1.230,69 euro della tabella vigente che, rivalutati con l’8,68%
e il 7,57% diventano 1.430,68 euro); di conseguenza il Punto base unitario passa dal
precedente valore di 38,68 euro per una menomazione del 6%, a 50,00 euro, ottenuto
come rapporto tra il Punto Inail di 1.600 euro e il valore dell’annualità vitalizia (31,8173)
5
.
A partire dal Punto Inail così definito è stato possibile costruire le nuove tabelle di
indennizzo del danno biologico in capitale e in rendita che saranno così strutturate:
 
Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale: la tabella di indennizzo per i gradi di
menomazioni pari o superiori al 6% ed inferiori al 16% si presenta come una tabella
a "doppia entrata": l’importo dell’indennizzo una tantum in capitale è individuato
dall’incrocio tra la riga del grado accertato in sede di valutazione dei postumi
permanenti e la colonna della classe di età;
Tabella di indennizzo del danno biologico in rendita: la tabella prevede la tabulazione, per
le menomazioni permanenti di grado pari o superiore al 16%, degli indennizzi in
rendita in funzione del solo grado percentuale di inabilità.
 
 
4
Prestazione economica erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi
inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
5
Annualità vitalizia su testa di 16 anni (Tavola di mortalità Inail 2016, normativa del danno biologico, classe di grado 16%-60%; tasso
tecnico 2,5%)
 
135
 
 
Le nuove tabelle di indennizzo
L’ipotesi di variazione normativa, contemplando la variazione del Punto Inail sia per gli
indennizzi in capitale che per quelli in rendita, comporta la revisione della “Tabella di
indennizzo del danno biologico in capitalepubblicata con dm n. 45 del 23 aprile 2019 e della
“Tabella indennizzo danno biologico in rendita" pubblicata con dm 12 luglio 2000.
La nuova tabella di indennizzo una tantum in capitale è stata costruita a partire dal nuovo
Punto Inail per la classe iniziale di indennizzo (grado di inabilità 6% - classe di età “fino a
20”), aumentandolo in misura progressiva per ogni grado percentuale fino al 15%; la
definizione degli indennizzi per classi quinquennali di età è stata effettuata modulando gli
importi sulla base dell’andamento della speranza di vita desunta dalle tavole di mortalità
Inail vigenti.
Esempio: per un grado di menomazione del 9% si passa da un importo del Punto Inail di 1.692,93 euro
del 2019 ad uno pari a 1.900,00 euro del 2023: per lo stesso grado e un infortunato fino a 20 anni si
passa da un indennizzo di 15.236,37 euro del 2019, che rivalutato al 2022 diventa di 15.948,66 euro,
ad un indennizzo di 17.100,00 euro della nuova tabella; per un infortunato di 66 anni e oltre e stesso
grado di inabilità si arriva ad un indennizzo di 7.695,00 euro contro i 6.856,37 euro del 2019, che
rivalutati al 2022 diventano pari a 7.176,90 (con un incremento di 1.151,34 euro nel primo caso e di
circa 518,10 euro nel secondo caso).
La nuova tabella degli indennizzi in rendita è stata definita prevedendo una linea di
continuità con gli indennizzi in capitale, ovvero con il Punto annuale unitario definito per
gli indennizzi in capitale (Punto annuale ottenuto moltiplicando il Punto base unitario per
il corrispondente grado di inabilità: ad esempio per il grado 16% si ha 92,00 euro x 16 =
1.472,00 euro); naturalmente bisogna tener presente che a livello tabellare gli indennizzi in
rendita sono esposti come valori annuali e quindi diventano confrontabili con gli
indennizzi in capitale solo calcolando il valore capitale della rendita, ovvero moltiplicando
il valore annuale per un’opportuna annualità vitalizia definita sulla base della speranza di
vita e del tasso tecnico di attualizzazione utilizzati dall’Istituto.
Gli importi degli indennizzi in rendita di danno biologico da Tabella sono crescenti in
funzione del grado di inabilità per tenere conto del più intenso valore invalidante della
 
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menomazione, con incrementi differenziati per classi di grado in relazione alla diversa
compromissione dell’efficienza psicofisica del soggetto.
Esempio: per il grado di menomazione del 16% si passa da un importo di rendita annua di 1.032,91
euro del 2000 che, rivalutato al 2022, diventa pari a 1.256,89, ad un importo pari a 1.472,00 euro
del 2023; per il grado di menomazione del 100% si passa da un importo di rendita annua di 14.719,02
euro del 2000 che, rivalutato al 2022, diventa pari a 17.910,78, a 26.000,00 euro del 2023 (con un
incremento di 215,11 euro nel primo caso e di 8.089,22 euro nel secondo caso).
 
Si riportano di seguito le nuove tabelle ottenute.
 
Tab.1 - Nuova tabella di indennizzo danno biologico in capitale - Gradi 6%-15%
(importi in euro)
 
 
 
La nuova tabella di indennizzi una tantum in capitale di danno biologico, ottenuta
aggiornando il Punto Inail, presenta importi mediamente più alti del 6% rispetto agli
indennizzi di cui alla “Tabella di indennizzo del danno biologico in capitalepubblicata con dm
n. 45 del 23 aprile 2019, rivalutati al 2023 tenendo conto della rivalutazione automatica
introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
 
Fino a 20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66 e oltre
61.600,00 9.600,00 9.120,00 8.736,00 8.256,00 7.776,00 7.200,00 6.624,00 6.048,00 5.376,00 4.704,00 4.320,00
71.700,00 11.900,00 11.305,00 10.829,00 10.234,00 9.639,00 8.925,00 8.211,00 7.497,00 6.664,00 5.831,00 5.355,00
81.800,00 14.400,00 13.680,00 13.104,00 12.384,00 11.664,00 10.800,00 9.936,00 9.072,00 8.064,00 7.056,00 6.480,00
91.900,00 17.100,00 16.245,00 15.561,00 14.706,00 13.851,00 12.825,00 11.799,00 10.773,00 9.576,00 8.379,00 7.695,00
10 2.000,00 20.000,00 19.000,00 18.200,00 17.200,00 16.200,00 15.000,00 13.800,00 12.600,00 11.200,00 9.800,00 9.000,00
11 2.150,00 23.650,00 22.467,50 21.521,50 20.339,00 19.156,50 17.737,50 16.318,50 14.899,50 13.244,00 11.588,50 10.642,50
12 2.330,00 27.960,00 26.562,00 25.443,60 24.045,60 22.647,60 20.970,00 19.292,40 17.614,80 15.657,60 13.700,40 12.582,00
13 2.510,00 32.630,00 30.998,50 29.693,30 28.061,80 26.430,30 24.472,50 22.514,70 20.556,90 18.272,80 15.988,70 14.683,50
14 2.690,00 37.660,00 35.777,00 34.270,60 32.387,60 30.504,60 28.245,00 25.985,40 23.725,80 21.089,60 18.453,40 16.947,00
15 2.870,00 43.050,00 40.897,50 39.175,50 37.023,00 34.870,50 32.287,50 29.704,50 27.121,50 24.108,00 21.094,50 19.372,50
Grado di
menomazione
permanente
%
Punto
Inail
CLASSI DI ETA'
 
137
 
 
Tab.2 – Nuova tabella di indennizzo danno biologico in rendita - Gradi 16%-100%
(
importi in euro
)
 
 
 
La nuova tabella di indennizzi in rendita di danno biologico, ottenuta aggiornando il Punto
Inail, presenta importi mediamente più alti del 18% rispetto agli indennizzi di cui alla
“Tabella indennizzo danno biologico in rendita" pubblicata con dm 12 luglio 2000, rivalutati al
2023 tenendo conto degli adeguamenti straordinari riconosciuti a norma del dm
27/3/2009 (8,68%) e del dm 14/2/2014 (7,57%) e della rivalutazione automatica
introdotta dalla Legge di Stabilità 2016.
 
Maggiori oneri
Al fine di quantificare la necessaria copertura finanziaria, i maggiori oneri per l’Istituto
sono stati stimati per il decennio 2023-2032, supponendo che l’eventuale modifica del
sistema indennitario decorra dal 1/1/2023.
Grado Rendita Grado Rendita Grado Rendita
% annua % annua % annua
16 1.472,00 45 6.750,00 73 15.038,00
17 1.598,00 46 6.992,00 74 15.392,00
18 1.728,00 47 7.238,00 75 15.750,00
19 1.862,00 48 7.488,00 76 16.112,00
20 2.000,00 49 7.742,00 77 16.478,00
21 2.142,00 50 8.000,00 78 16.848,00
22 2.288,00 51 8.262,00 79 17.222,00
23 2.438,00 52 8.528,00 80 17.600,00
24 2.592,00 53 8.798,00 81 17.982,00
25 2.750,00 54 9.072,00 82 18.368,00
26 2.912,00 55 9.350,00 83 18.758,00
27 3.078,00 56 9.632,00 84 19.152,00
28 3.248,00 57 9.918,00 85 19.550,00
29 3.422,00 58 10.208,00 86 19.952,00
30 3.600,00 59 10.502,00 87 20.358,00
31 3.782,00 60 10.800,00 88 20.768,00
32 3.968,00 61 11.102,00 89 21.182,00
33 4.158,00 62 11.408,00 90 21.600,00
34 4.352,00 63 11.718,00 91 22.022,00
35 4.550,00 64 12.032,00 92 22.448,00
36 4.752,00 65 12.350,00 93 22.878,00
37 4.958,00 66 12.672,00 94 23.312,00
38 5.168,00 67 12.998,00 95 23.750,00
39 5.382,00 68 13.328,00 96 24.192,00
40 5.600,00 69 13.662,00 97 24.638,00
41 5.822,00 70 14.000,00 98 25.088,00
42 6.048,00 71 14.342,00 99 25.542,00
43 6.278,00 72 14.688,00 100 26.000,00
44 6.512,00
 
138
 
La stima dei maggiori oneri, per il decennio considerato, è stata calcolata come differenza
tra la spesa secondo la proposta di modifica dell’assetto indennitario e quella a normativa
vigente.
Le ipotesi utilizzate per il calcolo della spesa sono le seguenti:
per indennizzi in capitale 6%-15%:
o una generazione annua di eventi costante nel periodo di stima pari a 40.000
casi, ipotizzando che i pagamenti di ogni generazione si esauriscano in 3 anni:
il 40% nel 1° anno, il 50% nel 2° anno e il restante 10% nel 3° anno;
o un’età media alla guarigione clinica compresa nella classe (51-55 anni);
o un grado medio costante nel periodo oggetto di stima pari a 7,2%.
per indennizzi in rendita 16%-100%:
o una generazione annua di nuove rendite costante nel periodo di stima pari a
14.000 casi annui, caratterizzata da un grado medio di menomazione
permanente pari al 24%, da un’età media dell’inabile pari a 55 anni e dalla
seguente velocità di costituzione: il 35% nel 1° anno, il 50% nel 2° anno, il
10% nel 3° anno e il restante 5% nel 4° anno.
 
La spesa annua, sia a normativa vigente che secondo il nuovo assetto indennitario, è stata
calcolata rivalutando gli indennizzi per il periodo oggetto di valutazione 2023-2032
secondo un’ipotesi di variazione dell’indice Istat FOI.
Nella tabella sottostante si riporta il maggior onere derivante dall’ipotesi di variazione
normativa per il decennio di stima 2023-2032.
 
Tab.3 – Maggior onere conseguente l’aggiornamento del
Punto Inail
 
(importi in milioni di euro)
 
 
 
Anno 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Maggior
onere
10,1 26,5 34,9 41,0 47,2 53,4 59,8 66,3 73,0 79,9
 
139
 
Per il 2023 si stima un maggior onere pari a circa 10 milioni di euro che dal 2032 raggiunge
80 milioni di euro circa.
 
Art. 22
L’Inail provvede all’attuazione con proprie risorse e senza oneri aggiuntivi per lo stato.
 
Art. 23
L’art. 180 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 (Testo Unico) riconosce al lavoratore, che abbia
subìto un evento lesivo e si trovi in condizioni di accertato bisogno, la possibilità di
percepire un assegno mensile di incollocabilità.
I successivi interventi normativi (art. 10 Legge 5.5.1976 n. 248 e art. 1 della Legge
27.12.2006 n. 296 [Legge Finanziaria 2007]), volti al miglioramento della tutela delle
prestazioni erogate dall’Inail, stabiliscono che l’assegno venga rivalutato annualmente
secondo l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e
venga erogato a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del
lavoratore assicurato.
I requisiti per aver diritto alla prestazione economica sono:
• età non superiore a 65 anni;
impossibilità a essere collocato in qualsiasi settore lavorativo, riconosciuta dagli
Organismi competenti;
grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34%
riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al T.U., per eventi verificatisi fino al 31
dicembre 2006;
grado di menomazione dell’integrità psicofisica - danno biologico superiore al 20%
riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del d.lgs. 38/2000, per eventi verificatisi
dal 1° gennaio 2007.
L’importo dell’assegno di incollocabilità in vigore dal 1°luglio 2022 è pari a 3.220,44 euro
(D.M. 31.05.2022).
 
140
 
Nell’ipotesi che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si elevi a 67 anni il limite massimo di età
per percepire l’assegno di incollocabilità, si valutano gli oneri aggiuntivi per il primo
decennio di applicazione 2023 -2032.
Per definire la platea degli aventi diritto a tale prestazione nel decennio interessato sono
stati stimati i percettori di assegno di incollocabilità a tutto il 31.12.2022, che compiranno
67 anni di età nel periodo oggetto di stima (circa 1.500 percettori). Sulla base della serie
storica degli assegni erogati si è altresì ipotizzata costante e pari a 100 unità, ciascuna delle
future generazioni di aventi diritto, di cui circa il 50% compiranno 67 anni nel decennio.
L’effettiva consistenza della platea interessata è stata definita considerando anche la
sopravvivenza del collettivo Inail.
La spesa annua, sia a normativa vigente che secondo la proposta di variazione normativa,
è stata calcolata rivalutando gli importi degli assegni per il periodo oggetto di valutazione
2023-2032 secondo un’ipotesi di variazione dell’indice Istat FOI.
La tabella che segue riporta l’onere annuo aggiuntivo previsto dalla proposta di variazione
normativa.
Onere annuo aggiuntivo previsto
(importi espressi in migliaia di euro)
 
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
797,3
804,1
826,4
851,1
895,1
924,1
937,7
923,9
897,1
831,5
 
Per il 2023 si stima un maggiore onere pari a circa 797 mila Euro che dal 2032 passa a 831
mila Euro.
 
Art. 24
In considerazione delle funzioni connesse:
1. all’incremento delle prestazioni erogate;
2. all’estensione della tutela assicurativa degli insegnanti e degli alunni delle scuole o
istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
3. all’ampliamento della sorveglianza sanitaria ai lavoratori domestici;

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