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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
141
 
4. al potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza nei lavori e nelle attività
a rischio connesse agli interventi PNRR (sui quali Inail interviene con accordi con
i grandi gruppi industriali ai sensi dell’articolo 20 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79).
il comma 1 attribuisce all’INAIL la facoltà di procedere al reclutamento, con contratto a
tempo indeterminato, a decorrere dal ottobre 2023, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente
di 280 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca
specialistica di medicina legale e del lavoro, di 40 unità di personale da inquadrare nell’area
dei professionisti di primo livello, 35 infermieri e 190 unità di personale da inquadrare
nell’Area dei funzionari dei contingenti di seguito riportato e del relativo onere.
In relazione alla quantificazione del trattamento economico sono stati considerati i valori
del trattamento fondamentale come previsto dai CCNL di comparto, nonché
l’anticipazione di cui all’articolo 1, comma 609 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, per
il solo anno 2023, dell’emolumento accessorio una tantum di cui all’articolo 1, comma 330
della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Tabella 1: trattamento economico per l’anno 2023
 
 
Tabella 2: trattamento economico a regime
CATEGORIA
STIPENDIO
TABELLARE (x
13^ mensilità)
IVC
ANNUALE (x
13 mensilità)
INDENNITA' DI
ENTE (quota a
carico del
bilancio x 12
mensilità)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
(38,38%)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
LORDO ONERI
RIFLESSI
TRATTAMENT
O ACCESSORIO
UNA TANTUM
TRATTAMENTO
ACCESSORIO (1,5%
dello stipendio)
TOTALE
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
(38,38%)
TOTALE TRATTAMENTO
ACCESSORIO LORDO
ONERI RIFLESSI
TOTALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO LORDO
ONERI RIFLESSI
MEDICI 37.758,80
188,76 - 37.947,56 14.564,27 52.511,83 39.936,49 566,41 40.502,90 15.545,01 56.047,91 108.559,74
608,79
381,91
30.554,20
15.830,52
25.649,54
15.448,61
35.493,83
40.583,77
202,93
40.786,70
15.653,94
56.440,64
29.945,41
11.726,70
42.280,90
21.906,27
9.844,29
6.075,75
TABELLA DETTAGLIO TRATTAMENTO ECONOMICO
(ANNO 2023)
57.400,10
98.721,54
PROFESSIONISTI I LIVELLO
FUNZIONARI
(INCLUSI INFERMIERI)
25.460,42
126,36
62,76
 
142
 
 
 
Si riporta, di seguito, l’onere:
 
 
Alla relativa copertura si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto.
*
Il comma 2 persegue l’obiettivo di equiparare il personale medico INAIL alle
corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario Nazionale. Al riguardo, si rappresenta che
analoga operazione è stata già compiuta per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e
dell’AIFA, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 3 del 2018, come modificato dai commi 375 e
376 della legge n. 145 del 2018.
I Medici dipendenti dagli EPNE e, in particolare, dagli Istituti di rilievo cruciale per la
Sanità del paese come INAIL e INPS, sono collocati nel comparto contrattuale della
(A REGIME)
CATEGORIA
STIPENDIO
TABELLARE (x
13^ mensilità)
IVC
ANNUALE (x
13 mensilità)
INDENNITA' DI
ENTE (quota a
carico del
bilancio x 12
mensilità)
TOTALE
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
FONDAMENTALE
(38,38%)
TOTALE TRATTAMENTO
FONDAMENTALE LORDO ONERI
RIFLESSI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
UNA TANTUM
TRATTAMENTO
ACCESSORIO (1,5%
dello stipendio)
TOTALE
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
ONERI RIFLESSI
TRATTAMENTO
ACCESSORIO
(38,38%)
TOTALE TRATTAMENTO
ACCESSORIO LORDO
ONERI RIFLESSI
TOTALE
TRATTAMENTO
ECONOMICO
COMPLESSIVO LORDO
ONERI RIFLESSI
MEDICI 37.758,80
188,76 - 37.947,56 14.564,27 52.511,83 39.936,49 - 39.936,49 15.327,62 55.264,11 107.775,94
TABELLA DETTAGLIO ONERI ASSUNZIONALI
PROFESSIONISTI I LIVELLO
40.583,77
202,93
40.786,70
15.653,94
56.440,64
FUNZIONARI
(INCLUSI INFERMIERI)
25.460,42
126,36
62,76
25.649,54
9.844,29
29.945,41
-
29.945,41
11.493,05
41.438,46
97.879,10
35.493,83
15.448,61
-
15.448,61
5.929,18
56.871,62
21.377,79
Categoria
Trattamento
fondamentale
Trattamento
accessorio
Trattamento
economico
complessivo unitario
(lordo oneri 38,38%)
Unità Costo complessivo
MEDICI 37.947,56 40.502,90 108.559,75 280 30.396.730,00
PROFESSIONISTI I LIVELLO 40.786,70 30.554,20 98.721,54 40 3.948.861,60
FUNZIONARI (INCLUSI
INFERMIERI)
25.649,54 15.830,52 57.400,11
225 12.915.024,75
TOTALE ANNUO 47.260.616,35
Totale trimestrale 11.815.154,09
Categoria
Trattamento
fondamentale
Trattamento
accessorio
Trattamento
economico
complessivo unitario
(lordo oneri 38,38%)
Unità Costo complessivo
MEDICI 37.947,56 39.936,49 107.775,95 280 30.177.266,00
PROFESSIONISTI I LIVELLO 40.786,70 29.945,41 97.879,09 40 3.915.163,60
FUNZIONARI (INCLUSI
INFERMIERI)
25.649,54 15.448,61 56.871,62
225 12.796.114,50
TOTALE 46.888.544,10
ONERE TRIMESTRE 2023
ONERE A REGIME
 
143
 
Dirigenza delle Funzioni Centrali dal CCNQ Aree e Comparti del 13 luglio 2016. Il CCNL,
triennio 2016-2018 li ha collocati all’interno della sezione dedicata ai Professionisti.
Vista la sostanziale coincidenza di ruolo, funzioni e attività di questo personale medico
con l’omologo del SSN, già l’accordo attuativo dell’art 94 del CCNL 11 ottobre 1996
assicurava, sotto il profilo della valenza della funzione “… una sostanziale omogeneità di
trattamento rispetto al personale medico degli altri settori, ivi compreso in primo luogo quello del Servizio
sanitario nazionale, tenendo anche conto delle esperienze maturate e delle realtà presenti nei contesti di
riferimento nazionali ed europei”. In ottemperanza a tale proponimento, sono stati fin da allora
previsti istituti normativi sovrapponibili a quelli del D. Lgs. 502/1992. All’art. 3, l’orario
di lavoro è stato fissato a 38 ore settimanali, anziché 36 come per gli altri dipendenti del
comparto. All’art. 4 sono state definite identiche modalità di aggiornamento professionale
e espletamento di obblighi formativi (ECM). All’art. 8 è previsto l’esercizio della libera
professione intramuraria, in applicazione delle normative richiamate dall' art. 94, comma
1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-97, purché non in contrasto con le
finalità istituzionali dell'Ente.
Del resto, l’art. 13 della L. 222/1984, esplicitamente prevede che “Al personale medico degli
enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui
all'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833”.
Le previsioni contrattuali sono state confermate dalle discipline successive, ivi incluso il
CCNL 2016-2018, la cui dichiarazione congiunta n. 11, prevede che con riferimento al
personale dell’area medica degli enti pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le
parti esprimono l’auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma
sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale, nell’ambito degli
strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente CCNL e delle relazioni sindacali
da questo previste”.
La vigente disciplina contrattuale conferma inoltre quanto già previsto da tutte le
precedenti in ambito di esercizio di attività libero professionale intramuraria (art. 100,
comma 2, lettera b).
Nel sistema italiano di Welfare, l’Inail riveste un ruolo di primissimo piano per qualità e
ampiezza del contributo offerto a garanzia della prestazione sanitaria e socio-sanitaria;
 
144
 
tutela assicurativa, prestazioni socio-sanitarie a sostegno del reddito, assistenza, cura,
riabilitazione, reinserimento lavorativo, ricerca, leadership tecnica, culturale e
organizzativa nella attuazione delle politiche di prevenzione: questi e altri ancora sono gli
ambiti della sua azione, garantita da un organico di 668 medici funzionari, distribuiti in
unità territoriali a presidio di ogni Provincia, in un sistema largamente integrato con quello
sanitario regionale. L’Istituto assicuratore pubblico svolge, dunque, un ruolo socio-
sanitario centrale nel Paese, integrando e vicariando molte funzioni essenziali al Sistema
Sanitario, tra cui la stessa tutela assicurativa pubblica dei suoi operatori.
Si tratta di Medici dipendenti pubblici con un profilo professionale, obblighi deontologici,
formativi e assicurativi in tutto e per tutto identici ai colleghi del SSN.
Il reclutamento del medico EPNE avviene con pubblico concorso, ai sensi del DPR
483/97, o con conferimento di incarico di responsabilità di Struttura Complessa, ai sensi
del DPR 484/97, come per il SSN (peraltro, Il DPR 484/97 riconosce l’equipollenza del
servizio prestato in INAIL con quello prestato presso il Servizio Sanitario Nazionale). I
medici EPNE sono vincolati ai medesimi obblighi di formazione continua (ECM) e alla
medesima disciplina della attività libero-professionale dei colleghi del SSN; unici tra tutti
profili professionali EPNE, i medici sono tenuti a un orario di lavoro di 38 ore settimanali
in assoluta coincidenza con le previsioni proprie della dirigenza medica del SSN; nel SSN
sono strutturate le attività di Medicina Legale e del Lavoro che svolgono funzioni
specialistiche per natura identiche a quelle del medico EPNE e che richiedono un identico
percorso universitario di formazione (Laurea in Medicina e Chirurgia e successiva Scuola
di Specializzazione); sono previsti incarichi di direzione di struttura semplice e complessa,
adeguamento della indennità di posizione al compimento del quinto anno e quindicesimo
anno di servizio come nel SSN.
È altresì un fatto, tuttavia, che le figure professionali sulle quali si incardina l’azione
sociosanitaria dell’Ente ricevano un inquadramento contrattuale difforme e non paritetico
rispetto ai colleghi del SSN, incoerente pure rispetto alle previsioni della legge di riordino
del 1978.
 
145
 
Nel corso del periodo emergenziale si sono susseguiti gli interventi normativi a sostegno
delle strutture e del personale del SSN che non si riverberano sulla sezione EPNE e
finiscono con il divaricare il differenziale salariale.
In attuazione di quanto previsto dalle disposizioni sopra richiamate, il Contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2016-2018,
ha dettato specifica disciplina per i predetti dirigenti.
Alla luce di quanto precede, in linea con l’equiparazione già effettuata nei confronti dei
dirigenti sanitari del Ministero della salute e dell’AIFA, appartenente al medesimo
comparto di contrattazione del personale medico INAIL, con la presente proposta
normativa si estende, a quest’ultimo personale, l’applicazione integrale degli istituti
normativi ed economici previsti per la Dirigenza Medica del Sistema Sanitario Nazionale.
Ai fini della quantificazione del relativo onere, la dotazione organica dei medici di primo
livello tiene conto delle unità incrementali del comma 1.
Estato, pertanto, considerato il differenziale dello stipendio tabellare e dell’indennità di
esclusività:
 
 
 
Si riporta, inoltre, la quantificazione del differenziale dell’onere per l’indennità di
esclusività, già corrisposta al personale INAIL, come confermato dall’articolo 19-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Il
differenziale tiene conto dell’incremento del 27% dell’indennità di esclusività, per i
Dirigenti Sanitari del SSN, recato dall’articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178.
 
 
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
I LIVELLO TEMPO PIENO 836 2.919,04 37.947,56 3.481,60 45.260,77 7.313,21 6.113.843,56
II LIVELLO TEMPO PIENO 112 3.640,43 47.325,59 3.481,60 45.260,77 2.064,82 - 231.259,84-
948 5.882.583,72
8.117.965,53
COSTO
AGGIUNTIVO
STIPENDIO TABELLARE
LIVELLO
DOTAZIONE ORGANICA
MISURE INAIL
MISURE SSN
DIFFERENZA
ANNUALE
LORDO ONERI RIFLESSI 38%
 
146
 
 
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 90 del CCNL della dirigenza sanitaria, ai titolari di
struttura complessa va corrisposta l’indennità per incarico di direzione di struttura
complessa, nell’importo annuo pari ad euro 10.218,00, si riporta di seguito l’onere
complessivo per l’incremento del fondo.
 
 
 
 
Si ritiene, poi, che in prima applicazione gli incarichi in essere potranno essere ricondotti
alle nuove tipologie da prevedere nel contratto collettivo. Relativamente ai valori
complessivi della retribuzione di posizione gli stessi saranno adeguati nei limiti delle risorse
previste nel Fondo dell’Area Medica.
 
La somma degli oneri sopra indicati ammonta, pertanto ad euro 11.642.736,47
 
 
 
Relativamente al triennio 2019-2021, si rappresenta che l’articolo 1, comma 436, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, come integrato dall’art. 1, comma 959, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ha stanziato risorse in modo tale da assicurare incrementi retributivi
pari al 3,78% a regime.
 
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
IMPORTO
MENSILE
IMPORTO
ANNUALE
I LIVELLO TEMPO PIENO 836 953,46 12.394,98 1.035,51 13.461,58 1.066,60 891.677,60
II LIVELLO TEMPO PIENO 112 1.271,04 16.523,52 1.421,02 18.473,29 1.949,77 218.374,24
TOTALE 948 1.110.051,84
1.409.765,84
1.945.476,85
INDENNITA' DI ESCLUSIVITA'
LIVELLO
DOTAZIONE ORGANICA
MISURE INAIL
MISURE SSN
DIFFERENZA
ANNUALE
COSTO
AGGIUNTIVO
CON INCREMENTO 27%
LORDO ONERI RIFLESSI 38%
Importo CCNL n. unità Totale
10.218,00 112 1.144.416,00
Lordo oneri 38,38% 1.579.294,08
Indennità per incarico di struttura complessa
8.117.965,53
1.579.294,08
1.945.476,85
11.642.736,47
TOTALE MAGGIORE ONERE
RIEPILOGO
MAGGIORE ONERE INDENNITA' ESCLUSIVITA'
MAGGIORE ONERE STIPENDIO TABELLARE
Maggior oner indennità di struttura complessa
 
147
 
 
 
Pertanto, l’onere complessivo comprensivo del predetto incremento ammonta ad euro
12.082.831,91, cui si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto.
 
Art. 25
La proposta normativa in questione non introduce nuovi o maggiori oneri finanziari a
carico del Bilancio dello Stato.
La copertura finanziaria è infatti assicurata dalle risorse del Piano Nazionale Giovani,
donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo +, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2022) 9030 in data 1.12.2022.
Sul PN in questione è stanziato, sulla Priorità 3 Nuove competenze per le transizioni digitale e
verde, l’importo complessivo di circa 800 milioni di euro.
La copertura finanziaria, in un’ottica di pieno impiego delle risorse, è altresì individuata
nel Programma Operativo Complementare POC SPAO il quale peraltro è in fase di
riprogrammazione ai sensi dell’art. 242, comma 2, del DL 34/2020, al fine di introitare le
risorse nazionale rese disponibili a seguito del finanziamento al 100% da parte della
Commissione europea intervenuto negli ultimi anni contabili.
La copertura finanziaria è altresì garantita dall’impego di eventuali economie delle risorse
destinate già all’intervento, afferenti al Programma operativo nazionale, cofinanziato dal
Fondo Sociale Europeo, Sistemi di Politiche Attive per Occupazione (PON SPAO). Al
riguardo, in base ai dati di monitoraggio della prima attuazione del fondo, si può stimare
un minore utilizzo delle risorse assegnate ai singoli datori di lavoro, di circa il 10%.
 
Art. 26
8.117.965,53
1.579.294,08
1.945.476,85
11.642.736,47
Rinnovo triennio 2019-2021 (3,78) 440.095,44
ONERE COMPLESSIVO 12.082.831,91
TOTALE MAGGIORE ONERE
RIEPILOGO
MAGGIORE ONERE INDENNITA' ESCLUSIVITA'
MAGGIORE ONERE STIPENDIO TABELLARE
Maggior oner indennità di struttura complessa

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