Politica

RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo

Di Alberto Maggi

Reddito di cittadinanza, in anteprima e in esclusiva su Affaritaliani.it la bozza integrale della riforma


 
Articolo 2
(Beneficiari)
 
1. La Garanzia per l’inclusione è riconosciuta, a richiesta, ai nuclei familiari al cui interno
vi sia almeno un componente con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, o minorenne
o con almeno sessant’anni di età o un soggetto a cui è stata riconosciuta una patologia che
dà luogo ad assegno per l’invalidità civile anche temporaneo.
2. I nuclei familiari di cui al precedente comma devono risultare, al momento della
presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso
congiuntamente dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il componente
che richiede la misura deve essere cumulativamente:
1) cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di
 
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soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione
internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque
anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
3) residente in Italia;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve
essere in possesso congiuntamente di:
1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 7.200; nel caso di nuclei
familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
2) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata
per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. Dal reddito
familiare, determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi
nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, che saranno rilevati nell’ISEE, da
parte degli stessi componenti, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova
dei mezzi. Nel reddito familiare sono, inoltre, incluse le pensioni dirette e indirette, in
corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva
al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità, fermo restando quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in materia di ISEE
corrente. Nel calcolo del reddito familiare, di cui al presente articolo, non si computa
quanto percepito a titolo di Garanzia per l’inclusione, di Reddito di Cittadinanza ovvero
di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.
3) un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non superiore ad euro
30.000;
4) un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una
soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000
per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente
 
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incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500
per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come
definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il
nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o
avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di
cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei trentasei mesi antecedenti la
richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale
in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il “Codice della navigazione”;
d) per il richiedente della Garanzia per l’inclusione, la mancata sottoposizione a misura
cautelare personale, a misura di prevenzione, nonché la mancanza di condanne definitive,
intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8.
3. Non ha diritto alla Garanzia per l’inclusione il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle
dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa nonché le risoluzioni consensuali del
rapporto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno
2012, n. 92.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), n. 2), è pari a 1 per
il nucleo familiare ed è incrementato:
a) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura;
b) di 0,4 per ciascun altro componente ultrasessantenne o con disabilità o soggetto a cui è
riconosciuta l’invalidità civile temporanea;
c) di 0,15 per ciascun minore di età fino a due;
d) 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo;
 
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fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di
componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Non sono conteggiati
nella scala di equivalenza i componenti per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a
totale carico pubblico.
5. Ai fini della Garanzia per l’inclusione, il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ferme restando le
seguenti disposizioni:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio,
qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito ai fini ISEE, o del
medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito
di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei
genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 30 anni, è nella condizione di essere a
loro carico ai fini IRPEF, non è coniugato o in unione civile ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76, e non ha figli.
6. Nel valore dei trattamenti assistenziali, di cui al comma 2, lett. b), punto 2, non rilevano:
a) le erogazioni relative all’assegno unico e universale;
b) le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
c) le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario,
aggiuntive al beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, individuate nell’ambito
del progetto personalizzato a valere su risorse del comune o dell’ambito territoriale;
d) le maggiorazioni compensative definite a livello regionale per le componenti
espressamente definite aggiuntive al beneficio economico della Garanzia per l’inclusione;
e) le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché eventuali esenzioni e
agevolazioni per il pagamento di tributi;
f) le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in
forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi.
7. I redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati
all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
 
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8. La Garanzia per l’inclusione è compatibile con il godimento di ogni strumento di
sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui
al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell’ammontare del
medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina
dell’ISEE.
9. Ai soli fini del presente decreto, la continuità della residenza si intende interrotta nella
ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a sei mesi
continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco del biennio per
un periodo pari o superiore a dieci mesi anche non continuativi. Non interrompono la
continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi
nell’arco del biennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi
e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la
maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
 
Articolo 3
(Beneficio economico)
 
1. Il beneficio economico della Garanzia per l’inclusione, su base annua, è composto da
una integrazione del reddito familiare, come definito nel presente decreto, fino alla soglia
di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza
di cui all’articolo 2, comma 4. Il beneficio economico è, altresì, composto da una
integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione
con contratto ritualmente registrato, per un importo pari all’ammontare del canone annuo
previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di
euro 3.360 annui. Tale integrazione non rileva ai fini del calcolo della soglia di reddito
familiare, di cui all’articolo 2, comma 2, lett. b), n. 2).
2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto
mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici
mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione
di un mese.