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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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3. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell’IRPEF, ai sensi
dell’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, e si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese
nell’elenco dei poveri ai sensi dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
4. Il beneficio economico non può essere, altresì, inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.
5. A decorrere dall’anno 2026, gli importi del beneficio economico, le relative soglie
dell’ISEE, del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del
costo della vita.
6. In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il
nucleo familiare nel corso dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, il maggior
reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico,
entro il limite massimo di tremila euro lordi annui. Sono comunicati all’INPS
esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.
Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio
economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il
maggior reddito non è recepito nell’ISEE per l’intera annualità. L’avvio dell’attività di
lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Il reddito derivante
dall’attività è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS entro trenta giorni dall’avvio
della medesima secondo modalità definite dall’Istituto, che mette l’informazione a
disposizione del sistema informativo di cui all’articolo 5. Qualora sia decorso il termine di
trenta giorni dall’avvio della attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie,
senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l’erogazione del beneficio
è sospesa fintanto che tale obbligo non è ottemperato e comunque non oltre tre mesi
dall’avvio dell’attività, decorsi i quali la prestazione decade.
7. L’avvio di un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale
che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso
dell’erogazione della Garanzia per l’inclusione, è comunicata all’INPS entro il giorno
antecedente all’inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità
definite dall’Istituto, che mette l’informazione a disposizione del sistema informativo di
 
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cui all’articolo 5. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra
i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività ed è
comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre
dell’anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni della Garanzia per
l’inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio è
successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e
concorre per la parte eccedente il limite di 3.000 euro lordi annui.
8. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità
o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro
anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio previsto dal presente
articolo è riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.
9. Fermo restando quanto previsto dai commi 6 e 7, è fatto in ogni caso obbligo al
beneficiario della Garanzia per l’inclusione di comunicare ogni variazione riguardante le
condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento, a pena di decadenza
dal beneficio, entro quindici giorni dall’evento modificativo.
10. In caso di trattamenti pensionistici intervenuti nel corso dell’erogazione della Garanzia
per l’inclusione, la situazione reddituale degli interessati è corrispondentemente aggiornata
ai fini della determinazione del reddito familiare. Ugualmente si procede nei casi di
variazione reddituale di cui ai commi 6 e 7.
11. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio,
l’interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio,
una DSU aggiornata, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la
concessione del beneficio e all’aggiornamento della misura da parte di INPS.
12. Ai beneficiari della Garanzia per l’inclusione si applicano gli obblighi previsti
dall’articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
 
Articolo 4
(Modalità di richiesta ed erogazione del beneficio)
 
 
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1. La Garanzia per l’inclusione è richiesta con modalità telematiche all’INPS, che la
riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente
Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle
messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione
e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre
pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti,
attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dal successivo articolo 7.
L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo
3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e
lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, secondo quanto
previsto dall’articolo 5. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente
periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei
limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte
del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5
attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di
residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per
l’attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono essere convocati
per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo
familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4, nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo
familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per
l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il
patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro sessanta giorni da quando i
 
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componenti vengono inviati al centro per l’impiego e, in mancanza, il beneficio economico
è sospeso.
6. L’invio del componente del nucleo familiare al centro per l’impiego può essere
modificato e adeguato in base alle concrete esigenze di inclusione o di attivazione
lavorativa o formativa dell’interessato.
7. Le modalità di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale,
del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonché le attività di
segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di
definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di
cui all’articolo 5, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l’ANPAL, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di conversione in legge
del presente decreto.
8. Il beneficio economico è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico
ricaricabile, denominato “Carta di Inclusione”. In sede di prima applicazione e fino alla
scadenza del termine contrattuale, l’emissione della Carta di Inclusione avviene in
esecuzione del servizio affidato ai sensi dell’articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il
numero delle carte elettroniche necessarie per l’erogazione del beneficio. In sede di nuovo
affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da
garantire l’erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne
del nucleo familiare. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta di Inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite
mensile non superiore ad euro cento per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di
equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel
contratto di locazione.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere individuate ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta di Inclusione, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante,
 
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fermo restando il divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono
vincite in denaro o altre utilità.
10. La consegna della Carta di Inclusione presso gli uffici del gestore del servizio integrato
avviene esclusivamente dopo sette giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione
digitale.
Articolo 5
(Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL)
 
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politica





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