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1. La Garanzia per l’inclusione è richiesta con modalità telematiche all’INPS, che la
riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente
Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle
messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione
e del merito, dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre
pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti,
attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dal successivo articolo 7.
L’INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all’articolo
3, deve effettuare l’iscrizione presso il sistema informativo per l’inclusione sociale e
lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale, secondo quanto
previsto dall’articolo 5. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente
periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei
limiti del finanziamento previsto dalla legge n. 152 del 2001.
2. Il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte
del richiedente, del patto di attivazione digitale.
3. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo della piattaforma di cui all’articolo 5
attraverso l’invio automatico del nucleo familiare al servizio sociale del comune di
residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per
l’attivazione degli eventuali sostegni.
4. A seguito dell’invio automatico di cui al comma 3, i beneficiari devono essere convocati
per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla
sottoscrizione del patto di attivazione digitale e, in mancanza, il beneficio economico è
sospeso.
5. I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo
familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l’inclusione. Fermo restando quanto
previsto dall’articolo 6, comma 4, nell’ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo
familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono inviati ai centri per
l’impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 6. Il
patto di servizio personalizzato deve essere sottoscritto entro sessanta giorni da quando i