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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
1
 
SCHEMA DI DECRETO-LEGGE IN MATERIA DI LAVORO
 
 
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 339 “Per la tutela del rapporto di lavoro domestico”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante “Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali”;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante “Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro”;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la
razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2021, n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;
 
2
 
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, e in particolare
l’articolo 1, commi 318 e 321;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre nuove misure nazionali di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di
lavoro, di formazione, di istruzione, di politica attiva, nonché di inserimento sociale;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di contrastare il crescente numero di
infortuni sul lavoro e di intervenire per migliorare e ampliare il relativo sistema di tutele,
anche economiche, dei lavoratori;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di orientare l’azione di Governo in materia di
rafforzamento dell’attività ispettiva, per garantire il contrasto alle frodi nell’applicazione
delle nuove misure di contrasto all’esclusione sociale, per implementare il sistema di
controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per una efficace lotta al lavoro
sommerso e al caporalato;
Ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme di regolazione della
materia dei contratti e dei rapporti di lavoro, per favorire l’accesso al mondo del lavoro,
semplificare le procedure contrattuali e risolvere criticità in materia pensionistica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ___ ;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, per la pubblica
amministrazione, della giustizia, dell’istruzione e del merito, dell’università e della ricerca,
della difesa;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Capo I
 
3
 
(Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa)
 
Articolo 1
(Garanzia per l’inclusione)
 
1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2024, la Garanzia per l’inclusione, quale misura
nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli
attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica
attiva del lavoro.
2. La Garanzia per l’inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale
e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso
personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Tags:
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