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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
Articolo 24
(Disposizioni per il funzionamento dell’INAIL)
 
1. Per lo svolgimento delle funzioni connesse all’incremento delle prestazioni erogate,
all’estensione della tutela assicurativa degli insegnanti e degli alunni delle scuole o istituti
di istruzione di ogni ordine e grado, all’ampliamento della sorveglianza sanitaria ai
lavoratori domestici, al potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza
connessi agli interventi PNRR di cui all’articolo 20 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36,
convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, l’INAIL è autorizzato ad assumere con
contratto a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° ottobre 2023, in aggiunta alle vigenti
facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un
contingente di 280 unità di personale, con qualifica di dirigente medico di primo livello
nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro, di 40 unità di personale da
inquadrare nell’area dei professionisti di primo livello, di 35 infermieri e di 190 unità di
personale da inquadrare nell’Area dei funzionari prevista dal sistema di classificazione
professionale del personale di cui al Contratto Collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 –
Comparto Funzioni centrali. Al reclutamento del predetto personale si provvede
mediante concorsi pubblici o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi
 
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pubblici. Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 11.815.154,09 per l’anno 2023 e ad
euro 46.888.544,10 a decorrere dall’anno 2024, si provvede a valere sul bilancio
dell’Istituto.
2. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le
omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l’attività di prevenzione
e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio
2022-2024 estende ai dirigenti medici dell’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli
istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti
qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali
di lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, nel bilancio dell’INAIL, a decorrere
dall’anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell’articolo 48,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri
derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista
un’apposita finalizzazione di euro 12.082.831,91 da destinare alla predetta contrattazione
collettiva nazionale.
 
Capo III
(Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e lavoro)
 
Articolo 25
(Fondo nuove competenze)
 
1. Il Fondo nuove competenze, di cui all’articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato, nel
periodo di programmazione 2021-2027 della politica di coesione europea, delle risorse
rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale
europeo +, identificate in sede di programmazione. Al finanziamento del Fondo possono
concorrere, altresì, le risorse del Programma Operativo Complementare POC SPAO, nei
limiti della relativa dotazione finanziaria e nel rispetto delle proprie modalità di gestione e
controllo.
 
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2. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo sono finanziate
le intese sottoscritte a decorrere dal 2023 ai sensi del comma 1 del citato articolo 88 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le intese sono volte a favorire l’aggiornamento della
professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica. Con le risorse
del Fondo è finanziata parte della retribuzione oraria, nonché i contributi previdenziali e
assistenziali dell’orario di lavoro destinato ai percorsi formativi, secondo quanto previsto
dal decreto interministeriale di cui all’articolo 11-ter, comma 2, del decreto-legge 21
ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
 
Articolo 26
(Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie)
 
1. Il Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, è integrato, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante
 
Articolo 27
(Dotazione del fondo per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)
 
1. Le risorse del fondo previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio
2023, n. 5, nei limiti dell’importo di euro 2.730.660,28, sono utilizzate per il
riconoscimento della spesa per i servizi di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge
17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9,
relativamente alle richieste di rimborso pervenute al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali oltre la data del 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023.
 
Articolo 28
(Fondo di rotazione di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845)
 
 
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1. All’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 sono aggiunti, al sesto periodo, i
seguenti: “Al fine di favorire il completamento dei progetti finanziati con risorse dei
programmi di cui all’articolo 9, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, le risorse di cui al periodo precedente possono essere destinate anche alla copertura
delle spese che gli organi di controllo abbiano dichiarato, anche in misura forfettaria, non
rimborsabili a valere sui suddetti programmi cofinanziati dal bilancio comunitario, purché
sostenute nel rispetto della normativa nazionale vigente. Restano ferme le eventuali
responsabilità amministrative, contabili e disciplinari, connesse alla gestione dei fondi
europei e nazionali. Le risorse di cui al sesto periodo possono essere, altresì, utilizzate
anche a copertura di oneri per il supporto tecnico e operativo all’attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in materia di politiche attive del lavoro e
formazione”.
 
Articolo 29
(Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale)
 
1. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto il
seguente: “8-bis. La maggiorazione di cui all’articolo 4, comma 8, è riconosciuta, altresì,
nel caso di unico genitore lavoratore al momento della presentazione della domanda, ove
l’altro risulti deceduto”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante …
 
Articolo 30
(Uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape
sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto)
 
1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le domande di riconoscimento delle condizioni per
l’accesso all’Ape sociale, di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre
2016, n. 232, e le domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso al
pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto, di cui all’articolo 1, commi
 
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da 199 a 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono presentate entro il 31 marzo, il
15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre di ciascun anno.
2. Le domande acquisite, di cui al comma 1, trovano accoglimento esclusivamente se,
all’esito del monitoraggio di cui all’articolo 11, rispettivamente, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 23 maggio 2017, n. 88, e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 maggio 2017, n. 87, residuano le necessarie risorse finanziarie.
 
Articolo 31
(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all’art. 13 della legge 12
agosto 1962 n. 1338 e all’articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)
 
1. All’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il
seguente: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di
cui ai commi 1 e 5, fermo restando l’onere della prova previsto da quest’ultimo comma,
può chiedere all’Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita
vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6.”.
2. All’articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: “le norme relative
previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680” sono sostituite dalle parole:
“l’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
 
Articolo 32
(Modifiche alla legge 7 febbraio 1979, n. 29 e alla legge 5 marzo 1990, n. 45, in
materia di ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i
lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti)
 
1. Alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 2, le parole “maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50
per centosono sostituite dalle seguenti: “capitalizzati al tasso annuo di cui all’articolo 1,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 5, comma 1,
 
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del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2015, n. 109”;
b) all’articolo 2, commi 2 e 4, laddove ricorrono le parole “maggiorati dell’interesse
composto annuo del 4,50 per cento sono sostituite dalle seguenti: “maggiorati
dell’interesse composto annuo di cui all’articolo 1, comma 2”;
c) all’articolo 5, comma 4, numeri 1 e 2, laddove ricorrono le parole “tasso del 4,50 per
centosono sostituite dalle seguenti: “tasso di cui all’articolo 1, comma 2”;
d) all’articolo 5, comma 6, le parole “tasso del 6 per centosono sostituite dalle seguenti:
“tasso di cui all’articolo 1, comma 2, maggiorato di 1,5 punti”;
e) all’articolo 6, comma 2, le parole “tasso del 4,5 per centosono sostituite dalle seguenti:
“tasso di cui all’articolo 1, comma 2”.
2. Alla legge 5 marzo 1990, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 2, comma 1, è sostituito dal seguente: “1. Ai fini di cui all’articolo 1, la gestione
o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l’ammontare
dei contributi di loro pertinenza capitalizzati al tasso annuo di cui all’articolo 1, comma 9,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 , come modificato dall’articolo 5, comma 1, del decreto-
legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2015, n. 109, ovvero, nel solo caso in cui i contributi della gestione trasferente siano
interamente soggetti al sistema contributivo di calcolo della pensione, il montante
contributivo accumulato”;
b) l’articolo 2, comma 2, è sostituito dal seguente: “2. Laddove la gestione presso la quale
si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative non preveda esclusivamente
l’adozione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni, l’ammontare trasferito ai
sensi del comma 1 costituisce la riserva matematica, determinata in base all’articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per la relativa valorizzazione ai fini previdenziali in
base a specifiche modalità definite dall’ente cui fa capo la gestione, con apposito
provvedimento da sottoporre alla vigilanza ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
lett. b) del decreto legislativo n. 509 del 1994”;
c) i commi 3 e 4 dell’articolo 2 sono soppressi;
 
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d) all’articolo 4, comma 1, le parole “dell’onere di riscattosono sostituite da “e dei relativi
valori”;
e) l’articolo 4, comma 2, è sostituito dal seguente: "2. Entro centottanta giorni dalla data
della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica
all’interessato l’ammontare delle somme che verranno trasferite e, salvo rinuncia
dell’interessato da comunicare entro i successivi sessanta giorni, luogo alla
ricongiunzione.”;
f) l’articolo 4, comma 3, è soppresso;
g) all’articolo 4, comma 4, le parole “avvenuto il versamento di cui al comma 2” sono
soppresse;
h) all’articolo 4, comma 4, lettera a), le parole “maggiorati degli interessi annui composti
al tasso del 4,50 per centosono sostituite dalle seguenti: “capitalizzati al tasso annuo di
cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo
5, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2015, n. 109”;
i) all’articolo 4, comma 4, lettera b), le parole “maggiorate degli interessi annui composti
al tasso del 4,50 per centosono sostituite dalle seguenti: “capitalizzate al tasso annuo di
cui alla lettera a)”;
l) all’articolo 4, comma 6, le parole “di un interesse annuo al tasso del 6%” sono sostituite
dalle seguenti: “di un interesse annuo al tasso annuo di cui al comma 4, lettera a),
maggiorato di 1,5 punti”.
k) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: “6. (Coincidenza di periodi di contribuzione). 1.
Ai fini dell’applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi coincidenza
di più periodi coperti da contribuzione, tali periodi sono contati solo una volta ai fini del
diritto, mentre le relative contribuzioni sono cumulate ai fini della misura della
prestazione.”.
3. La ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali di cui alla legge 7 febbraio
1979, n. 29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45, come modificata dalla presente norma, opera
anche nei confronti dei soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sia quale gestione presso cui si intende accentrare la

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