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Politica
RdC, la verità sulla riforma. Il testo integrale: tutte le novità. Esclusivo
 
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posizione assicurativa sia quale gestione interessata al trasferimento. Possono essere
ricongiunti presso detta gestione anche periodi contributivi antecedenti il 1997 e periodi
assoggettati al regime retributivo. Le somme trasferite alimentano il montante
contributivo e il corrispondente trattamento è interamente calcolato secondo il regime
contributivo.
 
Articolo 33
(Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso
versamento delle ritenute previdenziali)
 
1. All’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: “da euro 10.000 a euro
50.000” sono sostituite dalle parole: “da una volta e mezza a quattro volte l’importo
omesso”.
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della
violazione devono essere notificati, in deroga all’articolo 14 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto
di violazione.
 
Articolo 34
(Deducibilità fiscale dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici)
 
1. All’articolo 10, comma 2, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire
3.000.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 3.000”.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d’imposta 2023.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante …
 
Articolo 35
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)
 
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1. All’articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, comma 1, le lettere a), b),
b-bis) sono sostituite dalle seguenti:
“a) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi di cui all’articolo 51, stipulati da
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero
dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
b) specifiche esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti
in assenza della previsione della contrattazione collettiva, previa certificazione delle stesse
presso una delle commissioni di cui agli articoli 75 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
c) esigenze di sostituzione di altri lavoratori”.
 
Articolo 36
(Proroga del contratto di espansione)
 
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e per gli anni 2022 e 2023, salvo quanto previsto al comma 1-
ter,» sono sostituite dalle parole: «e per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, salvo quanto
previsto al comma 1-ter,»;
b) dopo il comma 1-bis, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: «1-ter. Per gli anni dal
2022 al 2025 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può
essere inferiore a cinquanta, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di
aggregazione stabile di imprese con un’unica finalità produttiva o di servizi.»;
c) al comma 5-bis, il periodo compreso fra «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022»
e «per l’anno 2026» è sostituito dal seguente: «Per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022
i benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di euro …»;
d) al comma 7, il periodo compreso fra «I benefici di cui al comma 3» e « per l’anno 2024»
è sostituito dal seguente: «I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono
riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l’anno 2019,
 
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di 31,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 101 milioni di euro per l’anno 2021, di 256,6
milioni di euro per l’anno 2022, di 472,2 milioni di euro per l’anno 2023, di 499,6 milioni
di euro per l’anno 2024, di 541,4 milioni di euro per l’anno 2025 e di 374,5 milioni di euro
per l’anno 2026»;
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante …
 
Articolo 37
(Modifica all’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015)
 
1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter, è
inserito il seguente:
“1-quater: Fino al 31 dicembre 2023, per consentire la piena attuazione dei piani di rilancio
dei gruppi di imprese che occupano più di 1.000 dipendenti, per i contratti di espansione
di gruppo stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi, è possibile, con
accordo integrativo in sede ministeriale, rimodulare le cessazioni dei rapporti di lavoro
con accesso allo scivolo pensionistico di cui al comma 5-bis entro un arco temporale di
12 mesi successivi al termine originario del contratto di espansione. Restano fermi in ogni
caso l’impegno di spesa complessivo ed il numero massimo di lavoratori ammessi allo
scivolo pensionistico previsti nell’originario contratto di espansione.”.
 
Articolo 38
(Semplificazioni in materia di informazioni e di obblighi di pubblicazione in
merito al rapporto di lavoro)
 
1. All’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 5, è inserito il seguente: “5-bis. Le informazioni di cui al primo comma,
lettere h), i), l), m), n), o), p) e r), possono essere comunicate al lavoratore, ed il relativo
onere ritenersi assolto, con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione
collettiva, anche aziendale, che ne disciplina le materie.”.
 
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b) dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. Ai fini della semplificazione degli
adempimenti di cui al primo comma del presente articolo e della uniformità delle
comunicazioni, il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del
personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali,
territoriali e aziendali, nonché gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di
lavoro”.
 
Articolo 39
(Modifiche in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, di lavoro
sportivo e di premio di formazione)
 
1. All’articolo 28 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente “3. Le comunicazioni obbligatorie relative ai
rapporti di lavoro di cui al presente decreto sono rese ai sensi dell’articolo 9-bis, commi 2
e 2-bis, del decreto-legge ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e contengono i dati necessari all’individuazione del
rapporto di lavoro sportivo, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39. Le medesime comunicazioni sono effettuate dalle associazioni o società destinatarie
delle prestazioni sportive e sono trasmesse automaticamente al Registro delle attività
sportive dilettantistiche, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Per le collaborazioni coordinate e continuative
relative alle attività previste dal presente decreto, il libro unico del lavoro, previsto dagli
articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è depositato entro la fine del mese successivo a quello
della prestazione lavorativa all’interno del Registro delle attività sportive dilettantistiche,
secondo le modalità telematiche specificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui al successivo comma 5.”.
 
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c) il comma 5 è sostituito dal seguente “5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2023, sono individuate
le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti
previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere
dalla data di entrata in vigore del predetto decreto”.
2. Il comma 8-quinquies dell’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 è
soppresso.
3. All’articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come
modificato dall'articolo 16 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, al terzo periodo le parole da “vi
provvedesino a “con proprio decretosono sostituite con le seguenti: “il CONI, previa
diffida, nomina un commissario ad acta, che vi provvede entro trenta giorni dalla data della
nomina”.
 
Articolo 40
 
(Tavolo di lavoro sul fenomeno dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in
carico ai servizi sociali territoriali)
 
1. All’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è aggiunto il seguente
comma 11: “11. Nell’ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento
del sistema degli interventi e dei servizi sociali, è altresì istituito un apposito Tavolo di
lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi sul fenomeno
dei minori fuori famiglia e sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali. Il
Tavolo di lavoro è, inoltre, competente per il rafforzamento del sistema informativo
nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali,
anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del
sistema informativo SINBA. Il Tavolo di lavoro, costituito con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
o suo delegato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante del Ministero della
giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del
 
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Ministero dell’interno, da un rappresentante dell’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza (AGIA), da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della
famiglia, da un rappresentante designato dalla Conferenza Stato Regioni, da un
rappresentante designato dall’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), da un
rappresentante designato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), da un rappresentante
del Commissario straordinario di Governo per le persone scomparse, da tre esperti di
comprovata esperienza professionale nella tutela e promozione dell’infanzia, adolescenza
e famiglia e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati nella tutela e
promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché della famiglia. Per ogni membro può
essere nominato un supplente. La partecipazione al Tavolo di lavoro è gratuita e non dà
diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento
comunque denominato.
2. All’articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono abrogate le parole “Ministro per la solidarietà socialee, dopo le
parole “il Ministro della giustizia e il”, è aggiunto “Ministro del lavoro e delle politiche
sociali”;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “2. La relazione di cui al comma precedente
deve, altresì, essere integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al
Parlamento, sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori,
che tenga conto dello stato di implementazione del sistema di rilevazione e della raccolta
dei dati, con un approfondimento sul dimensionamento complessivo della presa in carico
dei servizi sociali territoriali, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei
minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell’efficacia degli interventi, nonché
delle azioni di monitoraggio, di valutazione ed analisi svolte dal Tavolo di lavoro di cui
all’articolo 21, comma 11, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147”.
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